Cassazione Civile, Ordinanza n. 16405/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della società contribuente due avvisi di accertamento per l'anno 2011, uno ai fini IRES e uno ai fini IRAP, contestando la deducibilità della quota di ammortamento del valore di avviamento iscritta a seguito dell'acquisizione, avvenuta nel 2000, di un ramo d'azienda relativo a un ipermercato. Secondo l'Ufficio, l'operazione di conferimento e successiva riorganizzazione del gruppo sarebbe stata priva di valide ragioni economiche non marginali e finalizzata essenzialmente a conseguire un indebito vantaggio fiscale, tramite il trasferimento in modo elusivo di perdite fiscali in scadenza mediante ammortamenti deducibili, in violazione dell'art. 10-bis della L. 212/2000 e dell'art. 84 TUIR. La CTR aveva invece escluso la natura abusiva dell'operazione, ritenendo sussistenti valide ragioni extrafiscali di miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 10-bis L. 212/2000, dell'art. 84 TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'abuso del diritto, trascurato l'assenza di ragioni extrafiscali non marginali e omesso di considerare che la contribuente avrebbe dovuto spiegare perché non aveva scelto una riorganizzazione in neutralità fiscale.
La decisione
La Corte ha preliminarmente preso atto che, nelle more del giudizio, la contribuente aveva definito con la procedura agevolata di cui alla L. 197/2022 la controversia relativa all'avviso IRAP, avendo presentato domanda nei termini e versato integralmente quanto dovuto, con mancato diniego dell'Agenzia: per tale parte ha dichiarato l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere. Quanto all'avviso IRES, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente applicato l'art. 10-bis L. 212/2000, valorizzando l'esistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali, organizzative e gestionali, idonee a escludere l'abusività dell'operazione. Ha inoltre osservato che il motivo di ricorso mirava in realtà a un riesame del merito, non consentito in cassazione, e che la censura ex art. 2697 c.c. era impropria perché non denunciava un errore di riparto dell'onere della prova, ma contestava la valutazione delle prove e pretendeva di imporre alla contribuente la scelta di strumenti fiscalmente più onerosi, in contrasto con la libertà di scelta riconosciuta dal comma 4 dell'art. 10-bis.
Norme richiamate
art. 10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212
Le operazioni sono non abusive se giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche organizzative o gestionali, finalizzate al miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa; resta ferma la libertà del contribuente di scegliere tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti diverso carico fiscale.
art. 84 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come norma asseritamente elusa
La censura dell'Ufficio era fondata sull'assunto che l'operazione fosse diretta a eludere la disciplina sul riporto delle perdite pregresse; la Corte non ha accolto tale impostazione perché ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulla sussistenza delle ragioni extrafiscali.
La violazione della norma è deducibile in cassazione solo se il giudice di merito attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando la censura riguarda la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ha ricondotto il motivo all'asserita violazione di legge, ma ha rilevato che, in realtà, esso mirava a contestare un apprezzamento di fatto.
È stata la base procedurale per la trattazione in camera di consiglio.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 186-204
comma 190; comma 198; comma 13, primo periodo
La definizione agevolata della controversia, con domanda tempestiva e integrale pagamento, comporta l'estinzione del giudizio per la parte definita e la cessazione della materia del contendere.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso l'attestazione sul contributo unificato, rilevando che la formula decisoria non rientrava tra quelle previste e che l'Agenzia delle Entrate è ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In materia di abuso del diritto tributario, l'operazione non è elusiva quando il contribuente dimostri, o il giudice accerti, la presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di natura organizzativa o gestionale, coerenti con un miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa.
- L'art. 10-bis L. 212/2000 preserva la libertà del contribuente di scegliere, tra le alternative offerte dalla legge, la soluzione fiscalmente meno onerosa: non può pretendersi che adotti strumenti più gravosi solo perché astrattamente disponibili.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile in cassazione soltanto per errore di riparto dell'onere probatorio; non è invece configurabile quando si contesti la mera valutazione delle prove o l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
- Quando il ricorso per cassazione sotto la veste della violazione di legge mira in realtà a ottenere un nuovo esame del merito, la censura è inammissibile nella parte in cui sollecita una rivalutazione degli accertamenti di fatto.
- La definizione agevolata della lite tributaria, ove perfezionata con domanda tempestiva e integrale pagamento e in assenza di diniego, determina l'estinzione del giudizio per la parte oggetto di condono e la cessazione della materia del contendere.
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