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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14920/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un preavviso di iscrizione ipotecaria notificato dall'agente della riscossione sulla base di dieci cartelle di pagamento, sostenendo che tali cartelle non gli fossero state regolarmente notificate. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; la decisione era poi stata confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto impugnabile il preavviso ma infondate le doglianze sulla notificazione delle cartelle, valorizzando le copie delle relate di notifica prodotte dall'agente della riscossione e il carattere generico del disconoscimento operato dal contribuente. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: (1) violazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973 e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto sufficiente la produzione delle sole relate di notifica senza le cartelle; (2) violazione degli stessi artt. e degli artt. 2697, 2700, 2712 e 2719 c.c. per avere applicato l'art. 2712 c.c. al disconoscimento delle copie e per aver attribuito efficacia all'attestazione di conformità resa dall'agente della riscossione; (3) violazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973 e 2697 c.c. per non avere verificato la prova della legittimazione dei soggetti notificatori, questione che però era stata introdotta solo con memoria in primo grado e quindi ritenuta inammissibile; (4) violazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973, 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c. per avere reputato regolari alcune notifiche eseguite a persone diverse dal destinatario senza prova della raccomandata informativa, ma il motivo è stato qualificato come richiesta di nuova valutazione del fatto; (5) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta inesistenza giuridica della notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, ritenuta invece assorbita dalla CTR dopo l'accertata regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale del contribuente. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, secondo giurisprudenza consolidata, la prova della notifica della cartella è data dalla relata di notifica e/o dall'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, senza necessità di produrre la cartella stessa; inoltre, in caso di disconoscimento delle copie ex art. 2719 c.c., il giudice deve valutare le specifiche difformità dedotte e può attribuire rilievo anche all'attestazione di conformità dell'agente della riscossione, mentre il mero richiamo all'art. 2712 c.c. non incideva sulla correttezza della soluzione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione non ritualmente proposta in primo grado e non trattata in appello. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione del fatto in sede di legittimità, assumendo una consegna a soggetti diversi dal destinatario che non emergeva dalla sentenza impugnata. Il quinto motivo è stato respinto perché la CTR aveva espressamente dichiarato assorbiti gli altri motivi di appello dopo aver accertato la regolarità delle notifiche delle cartelle, così escludendo il vizio di omessa pronuncia. Il ricorso incidentale dell'agente della riscossione, relativo al difetto di giurisdizione del giudice tributario per alcuni ruoli concernenti sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, è stato dichiarato assorbito, poiché subordinato all'eventuale accoglimento del ricorso principale e comunque privo di attualità dopo il rigetto di quest'ultimo. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La prova della regolare notificazione di una cartella di pagamento può essere fornita mediante la sola produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, senza necessità di depositare anche la cartella stessa.
  • Quando vengano prodotte copie fotostatiche di relate di notifica o avvisi di ricevimento, il disconoscimento della conformità agli originali deve essere specifico e circostanziato; il giudice non può limitarsi a disconoscere apoditticamente ogni efficacia probatoria delle copie.
  • L'eventuale erroneo richiamo, da parte del giudice di merito, di una norma sul disconoscimento delle copie non determina cassazione se la soluzione adottata è comunque conforme alla disciplina corretta applicabile.
  • Le censure che presuppongano una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione se formulate come violazione di legge.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione sia stata espressamente o implicitamente ritenuta assorbita dalla sentenza, anche mediante assorbimento improprio.
  • Le questioni processuali o di merito introdotte fuori dalle forme e dai termini previsti nel processo tributario non possono essere validamente dedotte per la prima volta in appello o in cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso incidentale della parte integralmente vittoriosa nel merito su questioni pregiudiziali o preliminari conserva natura condizionata e resta assorbito se viene rigettato il ricorso principale, salvo attualità dell'interesse a decidere sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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