Cassazione Civile, Ordinanza n. 14824/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune aveva convenuto in giudizio i Ministeri chiedendo il pagamento di somme a titolo di trasferimenti statali compensativi del minor gettito ICI derivante dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D. La controversia riguardava il criterio di calcolo del contributo: secondo il Comune, per verificare il superamento delle soglie di rilevanza previste dalla legge bisognava considerare cumulativamente anche i minori introiti già verificatisi negli anni precedenti; secondo i Ministeri, invece, una volta che il trasferimento compensativo fosse stato riconosciuto e consolidato, il relativo minor gettito non poteva più essere incluso nel calcolo degli anni successivi. I ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 64 l. 388/2000 e degli artt. 2 e 3 d.m. 197/2002, sostenendo che il sistema introdotto dalla normativa fosse di tipo differenziale, con consolidamento del contributo e sterilizzazione delle perdite già compensate, sicché solo le perdite ulteriori e non già consolidate potevano rilevare per nuove compensazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dei Ministeri, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. Ha affermato che, ai fini del superamento delle soglie di cui all'art. 64 l. 388/2000, non devono essere computati i minori gettiti già derivanti da autodichiarazioni degli anni precedenti e già compensati con trasferimenti erariali consolidati. Tuttavia ha anche precisato che, nella determinazione del minor introito ICI di ciascun anno, occorre considerare l'oggettivo minor gettito di quell'anno, comprensivo anche di componenti maturate in anni precedenti ma non ancora compensate e non consolidate. Il giudice di rinvio dovrà attenersi al principio di diritto enunciato e compiere gli eventuali ulteriori accertamenti necessari.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
proposto ex art.360 n.3, cod.proc.civ.
consente di denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 64 l. 23 dicembre 2000, n. 388
comma 1, comma 2, comma 3
prevede la compensazione dei minori introiti ICI per i fabbricati di categoria D, subordinandola al superamento di soglie quantitative; il sistema è letto come differenziale e fondato sul consolidamento dei trasferimenti già riconosciuti.
art. 2 d.m. 1 luglio 2002, n. 197
disciplina criteri, modalità e calcolo del contributo statale; il contributo è attribuito l'anno successivo, consolidato nei trasferimenti erariali e calcolato sull'importo complessivo del minor gettito dell'anno.
art. 3 d.m. 1 luglio 2002, n. 197
richiamato come norma attuativa delle riduzioni dei trasferimenti erariali in caso di attribuzione definitiva delle rendite catastali.
art. 5, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
indicato come base imponibile ICI collegata al valore contabile prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali.
d.m. 19 aprile 1994, n. 701
consente la procedura di autodeterminazione provvisoria della rendita catastale da parte del contribuente.
art. 53, comma 14, l. 23 dicembre 2000, n. 388
richiamato come esempio del precedente metodo compensativo a stock esteso all'anno 2000.
art. 31, comma 3, l. 23 dicembre 1998, n. 448
richiamato come base del precedente metodo di compensazione a stock.
art. 17, comma 3, l. 23 agosto 1988, n. 400
richiamato per la delega regolamentare alla determinazione di criteri e modalità di attuazione.
art. 101, comma 2, Cost.
richiamato per affermare che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.
art. 1 disp. prel. c.c.
richiamato per escludere che la prassi amministrativa costituisca fonte del diritto.
Massime di principio
- Quando la legge prevede soglie quantitative per la spettanza di un contributo compensativo, il superamento va valutato secondo il sistema normativo complessivamente considerato, tenendo conto del consolidamento degli importi già compensati e non riutilizzando come base di calcolo perdite ormai sterilizzate.
- Il consolidamento di un trasferimento erariale compensativo impedisce che il medesimo minor gettito sia nuovamente computato negli anni successivi ai fini del superamento delle soglie di accesso al beneficio.
- Nella determinazione del minor gettito di un dato anno devono essere considerate anche componenti di perdita maturate in anni precedenti, se non risultano già compensate e consolidate; ciò che va escluso è soltanto il gettito già oggetto di compensazione stabile.
- La prassi amministrativa, anche se consolidata e conforme a circolari o moduli applicativi, non può prevalere sul dato normativo e non vincola il giudice nell'interpretazione della legge.
- Il criterio interpretativo corretto può essere quello intermedio tra le opposte tesi delle parti: esclusione dal calcolo delle perdite già compensate, ma computo dell'oggettivo minor gettito annuale non ancora sterilizzato da trasferimenti consolidati.
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