Cassazione Civile, Ordinanza n. 14828/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una persona fisica nei confronti della Regione per il pagamento di euro 11.732,16, oltre accessori e spese, somma qualificata come contributi erogati in relazione all'emergenza idrogeologica e agli eventi alluvionali del gennaio 2003 in Campania, sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3322 del 2003. La Regione si è opposta eccependo difetto di giurisdizione, difetto di legittimazione passiva e contestando il merito. Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo; la Corte d'appello ha respinto l'appello, ritenendo che gli atti richiamati attribuissero al Commissario un potere discrezionale di quantificazione di contributi/anticipazioni entro limiti di risorse, senza riconoscere automaticamente un diritto al saldo. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. nell'interpretazione dell'OPCM n. 3322/2003 e dell'ordinanza commissariale n. 3/2007. In sintesi, ha sostenuto che gli atti dovessero essere interpretati con i criteri ermeneutici del codice civile, che la disciplina non fosse meramente programmatica ma costitutiva di diritti soggettivi, che il Commissario fosse abilitato a erogare contributi fino a un massimo di euro 30.000 senza limitarsi al 35%, e che il termine "acconto" non potesse essere confuso con "anticipazione" o usato per negare il saldo di quanto asseritamente spettante.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha precisato, in linea con la giurisprudenza richiamata, che l'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo è censurabile in cassazione solo denunciando specificamente la violazione dei canoni ermeneutici applicati dal giudice di merito; inoltre, ha distinto gli atti amministrativi generali e le ordinanze extra ordinem dagli atti a contenuto meramente negoziale. Quanto alla fattispecie, ha osservato che l'OPCM e l'ordinanza commissariale attribuivano al Commissario poteri di individuazione di acconti/anticipazioni nell'ambito di risorse disponibili, ma non contenevano un formale provvedimento di riconoscimento del contributo nella misura invocata dalla ricorrente. Ha quindi condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui il diritto al saldo avrebbe richiesto un ulteriore provvedimento amministrativo, mai intervenuto; il semplice accertamento istruttorio del Comune non era sufficiente a fondare un credito azionabile in via monitoria davanti al giudice ordinario. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge nell'interpretazione degli atti amministrativi
artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.
sono stati indicati come canoni ermeneutici applicabili all'interpretazione dell'ordinanza commissariale e dell'OPCM, con adattamenti connessi alla natura pubblicistica dell'atto
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato come criterio interpretativo degli atti normativi, distinto dai criteri di interpretazione degli atti negoziali
art. 5 l. 24 febbraio 1992, n. 225
norma sulla dichiarazione dello stato di emergenza e sulle ordinanze di protezione civile, richiamata per qualificare le OPCM come ordinanze extra ordinem, provvisorie e derogatorie
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, quando sia rilevante per l'accertamento di un diritto soggettivo, è sindacabile in cassazione solo per violazione specifica dei canoni ermeneutici o per vizi motivazionali nei limiti consentiti, non essendo sufficiente contrapporre una lettura alternativa più favorevole alla parte.
- Gli atti amministrativi generali e le ordinanze extra ordinem di protezione civile, pur potendo avere destinatari indeterminati e contenuto generale, restano espressione di potestà amministrativa e non costituiscono di per sé fonti normative idonee a fondare automaticamente un diritto al soddisfacimento integrale della pretesa economica.
- Quando il provvedimento amministrativo prevede acconti o anticipazioni a valere su future provvidenze, il pagamento della sola quota parziale non implica automaticamente il riconoscimento del saldo, se manca un formale e ulteriore provvedimento dell'autorità competente che quantifichi e attribuisca il contributo definitivo.
- Ai fini dell'ammissibilità del motivo per violazione dei criteri ermeneutici, il ricorrente deve indicare quali canoni siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; la mera deduzione che l'esito interpretativo avrebbe potuto essere diverso non consente il riesame di merito in sede di legittimità.
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