Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14826/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di pagamento proposta da una società per corrispettivi asseritamente dovuti per servizi resi. In primo grado il tribunale aveva condannato il comitato regionale della Croce Rossa al pagamento di una somma, rigettando la domanda verso il comitato centrale. In appello, la corte territoriale aveva parzialmente riformato la decisione, dichiarando la nullità dei rapporti inter partes specificamente indicati in motivazione e confermando per il resto la sentenza, con regolazione parziale delle spese. Avverso tale decisione proponeva ricorso principale l'ente strumentale della Croce Rossa, mentre la controparte proponeva controricorso e ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità è poi sopravvenuta una disciplina normativa che ha determinato l'estinzione della società resistente e il trasferimento delle sue attività, passività e dei giudizi pendenti all'ente ricorrente; le obbligazioni tra le due parti si sono così estinte per confusione, con conseguente cessazione della materia del contendere. Su tale base le parti hanno formulato istanza di rinuncia al ricorso e al ricorso incidentale, sottoscritta dai difensori muniti dei necessari poteri.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione in conseguenza della rituale rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, formulata dal soggetto ormai legittimato a disporre delle posizioni sostanziali e dai difensori muniti di procura speciale. Non ha provveduto sulle spese di legittimità, valorizzando sia la rinuncia reciproca sia le peculiari ragioni sopravvenute che avevano determinato la cessazione della materia del contendere per confusione tra creditore e debitore. Ha inoltre dato atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato, perché tale aggravio non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso e al ricorso incidentale, se rituale e proveniente dal soggetto legittimato o dai difensori muniti di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • Quando sopravviene un trasferimento normativo delle posizioni soggettive e le obbligazioni tra le parti si estinguono per confusione, può configurarsi cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti.
  • In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, la Corte può non provvedere sulle spese, in ragione della discrezionalità prevista dall'art. 391 c.p.c. e delle circostanze concrete.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si applica analogicamente oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.