Cassazione Civile, Ordinanza n. 14829/2024 del 28/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta davanti al Tribunale di Oristano da una proprietaria di un terreno e comproprietaria di un altro fondo, che chiedeva l'accertamento dell'inesistenza di una pretesa servitù di passaggio gravante sul proprio fondo e a favore di un fondo altrui concesso in godimento alla società resistente. I convenuti eccepivano l'improponibilità della domanda perché, al momento della sua introduzione, era ancora pendente tra le stesse parti un giudizio possessorio per reintegra, già definito con sentenza di condanna alla reintegrazione ma non eseguita e comunque impugnata. Il Tribunale dichiarava l'improponibilità per il divieto dell'art. 705 c.p.c.; la Corte d'appello confermava, ritenendo che il divieto operi dal deposito del ricorso possessorio e che il pregiudizio allegato dalla proprietaria, consistente nel rischio di usucapione della servitù per il decorso del tempo, non integri il grave pregiudizio irreparabile richiesto dalla Corte costituzionale per consentire l'azione petitoria in pendenza del possessorio. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1165 e 2943 c.c. in relazione all'art. 705 c.p.c. e nullità/illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avesse contraddittoriamente riconosciuto la fondatezza del pericolo di usucapione ma poi negato la procedibilità della domanda; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese, assumendo di non essere soccombente perché l'azione petitoria era l'unico mezzo per interrompere l'usucapione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che la domanda petitoria proposta contro il divieto dell'art. 705 c.p.c. è solo temporaneamente impedita sul piano processuale, ma è idonea sul piano sostanziale a interrompere l'usucapione; pertanto il pericolo di usucapione non costituisce il grave pregiudizio irreparabile che consente di derogare al divieto, e la condanna alle spese segue correttamente la soccombenza della parte che aveva visto dichiarata inammissibile la propria domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'impugnazione contro la declaratoria di improponibilità/inammissibilità della domanda petitoria. Ha inoltre confermato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
divieto di proporre giudizio petitorio da parte del convenuto in possessorio fino a quando la situazione di fatto non sia stata ripristinata e la decisione eseguita
pone un impedimento temporaneo, di natura processuale, alla proposizione della domanda petitoria; non determina improponibilità assoluta né inefficacia radicale della domanda.
la proposizione della domanda petitoria, anche se irrituale nel corso del possessorio, è idonea a interrompere l'usucapione.
la domanda giudiziale, anche se proposta in violazione del divieto processuale di cui all'art. 705 c.p.c., produce comunque effetto interruttivo della prescrizione/usucapione sul piano sostanziale.
la condanna alle spese è corretta quando la parte non risulta totalmente vittoriosa; la violazione si configura solo se le spese vengono poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il divieto per il convenuto in un giudizio possessorio di proporre domanda petitoria ha natura processuale e opera come impedimento temporaneo, non come causa di improponibilità assoluta o di inefficacia radicale della domanda.
- L'azione petitoria proposta in violazione dell'art. 705 c.p.c., pur essendo processualmente inammissibile nel momento in cui è introdotta, può comunque spiegare effetti sostanziali interruttivi dell'usucapione, perché manifesta la volontà del titolare del diritto di farlo valere e impedirne la perenzione.
- Il "grave pregiudizio irreparabile" che consente di derogare al divieto di cui all'art. 705 c.p.c. va riferito a un pregiudizio materiale e irreversibile del bene, non al mero rischio di maturazione dell'usucapione dovuto alla pendenza del giudizio.
- Ai fini della regolazione delle spese, non vi è violazione dell'art. 91 c.p.c. quando la parte che ha visto respinta la propria domanda viene condannata alle spese, anche se la sua iniziativa era orientata a produrre un effetto sostanziale utile; la soccombenza va valutata rispetto all'esito processuale della domanda proposta.
- La deduzione del pericolo di usucapione, per integrare il grave pregiudizio irreparabile, non può essere formulata in termini generici o astratti, ma richiede una concreta allegazione dell'attualità e dell'effettività del danno materiale irreversibile.
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