Cassazione Civile, Ordinanza n. 14827/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società semplice agricola aveva agito per accertare negativamente il diritto della Regione a recuperare, mediante compensazione, una parte degli aiuti comunitari ricevuti nel 2015 sulla base dei calcoli effettuati da Agea ai sensi del regolamento UE n. 1307/2013 e del D.M. Politiche Agricole 18 novembre 2014 n. 6513, relativi alle imprese in zone svantaggiate. Chiedeva anche la restituzione di quanto già trattenuto per compensazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando non dovuta la restituzione parziale degli aiuti PAC e illegittima la compensazione. La Regione aveva appellato e la Corte d'appello aveva riformato la decisione, rigettando le domande della società e condannandola alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. In cassazione la società ha proposto tredici motivi; la Regione ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia appartenesse al giudice amministrativo. Prima della decisione la società ricorrente ha rinunciato al proprio ricorso, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite in controversie analoghe, e la Regione ha dichiarato l'inefficacia del proprio ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso principale e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato della Regione è stato dichiarato automaticamente inefficace. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate, in ragione della complessità delle questioni di rilievo nomofilattico poi risolte dalle Sezioni Unite in corso di causa. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato sia per la ricorrente principale sia per la ricorrente incidentale, richiamando la natura eccezionale e di stretta interpretazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, non applicabile nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
Regolamento UE n. 1307/2013
Indicato quale base normativa del calcolo degli aiuti comunitari in favore delle imprese agricole in zone svantaggiate.
D.M. Politiche Agricole 18 novembre 2014 n. 6513
Indicato quale fonte amministrativa applicata da Agea per la determinazione degli aiuti e del relativo recupero.
Attribuisce alla Corte il potere discrezionale di regolare le spese in caso di rinuncia, potere esercitato con compensazione integrale per la complessità delle questioni.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, ritenendo la norma di stretta interpretazione e applicabile solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso, cui si collega l'ulteriore importo previsto dal comma 1 quater.
Sez. 3, n. 34025 del 5.12.2023
Richiamata a sostegno dell'affermazione che l'ulteriore contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso.
Sez. 6-1, n. 23175 del 12.11.2015
Richiamata nello stesso senso sulla non applicabilità dell'ulteriore contributo unificato alla rinuncia.
sentenze Sezioni Unite n. 31730/2023 e n. 31738/2023
Richiamate come decisioni che hanno risolto le questioni nomofilattiche analoghe e che hanno indotto la rinuncia al ricorso principale; hanno inoltre disposto la compensazione delle spese nei giudizi richiamati.
Massime di principio
- La rituale rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità; il ricorso incidentale condizionato resta privo di efficacia quando viene meno il ricorso principale cui accede.
- In caso di rinuncia al ricorso, la Corte può compensare integralmente le spese di legittimità quando la controversia presenti questioni complesse di rilievo nomofilattico, specie se definite solo in corso di causa da decisioni delle Sezioni Unite.
- L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma ha carattere eccezionale e sanzionatorio e va interpretata restrittivamente.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia esclude, per la parte che rinuncia, gli effetti tipici del rigetto o dell'inammissibilità ai fini del contributo unificato aggiuntivo.
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