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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09586/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata INPS, relativi ai redditi da attività professionale prodotti nell'anno 2008, oltre accessori, per l'importo di euro 267,81. La professionista aveva opposto l'atto e i giudici di merito avevano accolto l'opposizione ritenendo prescritto il credito, assumendo come dies a quo della prescrizione il 16 giugno 2009 e reputando tardiva la richiesta di pagamento ricevuta dall'INPS il 2 luglio 2014. L'INPS ha proposto ricorso principale deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e della normativa sulla Gestione separata e sulla disciplina dei termini di pagamento dei contributi, sostenendo che la decorrenza della prescrizione dovesse essere ancorata alla scadenza del termine per il versamento, prorogato al 6 luglio 2009 dal DPCM 4 giugno 2009, e non alla data indicata dalla corte territoriale né alla presentazione della dichiarazione dei redditi. La professionista ha proposto ricorso incidentale condizionato lamentando la violazione dell'art. 44 D.L. 269/2003, perché la corte d'appello non avrebbe considerato che i redditi prodotti erano inferiori a euro 5.000,00 e, quindi, la fattispecie avrebbe dovuto essere vagliata anche sotto il profilo dell'eventuale carattere occasionale dell'attività o, comunque, della mancata prova di un obbligo contributivo nella specifica situazione professionale. La Corte di cassazione ha accolto entrambi i ricorsi, affermando da un lato che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento, con rilievo del differimento al 6 luglio 2009, e dall'altro che la sentenza impugnata aveva omesso ogni accertamento sulla concreta situazione professionale e sul reddito percepito ai fini dell'assoggettamento alla Gestione separata.

La decisione

La Corte ha accolto sia il ricorso principale dell'INPS sia il ricorso incidentale condizionato della professionista, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi ai principi affermati: in particolare, dovrà considerare il differimento del termine di pagamento al 6 luglio 2009 ai fini della prescrizione e svolgere l'accertamento sulla specifica situazione professionale e sul reddito prodotto, per verificare se ricorresse l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi alla Gestione separata, tale momento coincide con la scadenza del termine di pagamento, non con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    Norma fondante l'iscrizione alla Gestione separata; la Corte la interpreta nel senso dell'universalizzazione della copertura assicurativa per i professionisti che svolgano attività abituale non coperta da altra contribuzione.

  • art. 10 d.lgs. 241/1997

    Richiamato quale parte del quadro normativo sui versamenti e sugli adempimenti contributivi e fiscali rilevanti per la fattispecie.

  • art. 13 d.lgs. 241/1997

    Richiamato nel quadro normativo sugli adempimenti connessi ai versamenti.

  • art. 18 d.lgs. 241/1997

    Richiamato nel quadro normativo sugli adempimenti connessi ai versamenti.

  • art. 17, commi 1 e 2, d.P.R. 435/2001

    Richiamato per la disciplina dei termini di versamento, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • art. 2 D.L. 63/2002, conv. in L. 112/2002

    Richiamato in relazione alla disciplina dei termini di versamento e al loro coordinamento.

  • art. 2, comma 1, d.P.R. 322/1998

    Richiamato per il collegamento tra dichiarazione dei redditi e adempimenti fiscali, ma la Corte esclude che la dichiarazione costituisca presupposto del credito contributivo.

  • artt. 36-bis, comma 2, lett. f), e 36-ter d.P.R. 600/1973

    Richiamati nel ricorso principale come disposizioni sul controllo delle dichiarazioni e sugli adempimenti fiscali.

  • art. 44 D.L. 269/2003, conv. in L. 326/2003

    La Corte ribadisce che la soglia di euro 5.000,00 rileva per le attività lavorative occasionali; per attività professionali abituali, invece, l'obbligo contributivo alla Gestione separata prescinde da tale soglia.

  • D.L. 98/2011, art. 18, comma 12, conv. in L. 111/2011

    Richiamato come interpretazione autentica del combinato disposto sulla Gestione separata; conferma l'obbligo per i professionisti che esercitano abitualmente un'attività non coperta da altra contribuzione.

  • DPCM 4 giugno 2009

    Ha differito al 6 luglio 2009, senza maggiorazione, il termine per il pagamento dei contributi 2008; tale differimento incide sulla decorrenza della prescrizione.

  • DPCM 10 giugno 2010, art. 1, comma 1

    Richiamato come esempio di differimento dei termini di pagamento che rileva ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti decisioni sul tema.

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    Norma sul sindacato di legittimità invocata nei ricorsi per violazione di legge e vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale o prorogato per il pagamento, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha natura meramente dichiarativa e non costituisce il presupposto del credito contributivo.
  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo si collega all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività libero-professionale che produca redditi non soggetti a contribuzione presso la cassa di riferimento; la soglia di euro 5.000,00 è invece rilevante per le attività occasionali.
  • Ai fini dell'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale, il giudice di merito deve valutare gli indizi disponibili nel caso concreto, come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività, senza fare dipendere in via automatica l'obbligo contributivo dal solo importo del reddito prodotto.
  • Quando un termine di pagamento è differito da un provvedimento normativo o amministrativo generale, tale differimento incide anche sulla decorrenza della prescrizione del credito contributivo correlato.
  • Nel giudizio di legittimità, la questione della decorrenza della prescrizione è una quaestio iuris che può essere esaminata anche d'ufficio, nei limiti degli elementi ritualmente acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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