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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17223/2021 del 17/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione delle cartelle di pagamento notificate da Equitalia Sud per il recupero coattivo degli interessi di sospensione relativi agli anni d'imposta 2004-2008, dopo revoca dei provvedimenti sospensivi. La ricorrente deduceva: omessa e insufficiente motivazione della sentenza d'appello; omissione di pronuncia su questioni decisive, tra cui la decadenza per tardiva notifica delle cartelle, la prescrizione quinquennale del credito iscritto a ruolo, la nullità della cartella per carenza motivazionale e la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo (vizio motivazionale) per mancata indicazione di un fatto storico decisivo; ha ritenuto infondati gli altri motivi o inammissibili per la fattispecie della "doppia conforme" (mancata indicazione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado). In particolare la Corte ha ritenuto che la CTR avesse fornito motivazione congrua, che la cartella conteneva elementi sufficienti per identificare la pretesa e le sue causali e che il giudice d'appello poteva confermare per relationem la motivazione di primo grado purché emergesse un percorso argomentativo coerente. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    Richiesta di motivazione concisa ma idonea: il giudice deve esporre gli elementi in fatto e in diritto a fondamento della decisione; carenza assoluta di motivazione rilevabile solo in ipotesi estreme.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5 (primo comma)

    Grounds di cassazione per vizio di motivazione, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; dopo la riforma la censura sulla motivazione è più stringente e richiede indicazione del fatto decisivo omesso.

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    Rinvio alle norme processuali civili relative al rito tributario, richiamato per le modalità di censura in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio del contraddittorio e del dovere del giudice di pronunciarsi sulle questioni rilevanti; non configura omessa pronuncia la mancata esposizione dettagliata se la decisione implicitamente respinge la doglianza.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Norme sulla notifica delle cartelle esattoriali; la censura relativa a notifica tardiva deve essere adeguatamente comprovata e assunta come fatto decisivo.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    Rilevanza dei criteri di computo degli interessi, con riferimento al tasso legale; la Corte ha ritenuto che la normativa applicabile fosse stata correttamente richiamata.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    Principi generali di motivazione degli atti amministrativi; applicabile al contenuto motivazionale della cartella esattoriale.

  • art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Obbligo di indicare il riferimento all'atto impositivo precedente o, in mancanza, una motivazione anche sintetica della pretesa; ritenuto assolto se la cartella consente l'identificazione univoca della causale.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    Disciplina della "doppia conforme": impedisce la censura in cassazione basata su fatto già deciso in modo conforme in primo e secondo grado, salvo dimostrare la diversità delle ragioni di fatto tra le due decisioni.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater

    Riferimento a contributo unificato e presupposti per eventuale versamento aggiuntivo in relazione al giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Dopo la riforma processuale del 2012, in Cassazione non è più possibile criticare la mera insufficienza della motivazione: bisogna dimostrare l'assenza materiale, la contraddittorietà grave o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Per censurare l'omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n.5) occorre indicare chiaramente il fatto, dimostrare che fu oggetto di discussione e che la sua valutazione avrebbe potuto determinare esito diverso; in presenza di sentenze "doppia conforme" è necessario anche evidenziare la differenza tra le ragioni di fatto alla base delle due decisioni.
  • Il giudice d'appello può motivare per relationem aderendo alla motivazione di primo grado, purché il testo della sentenza d'appello contenga, anche sinteticamente, un percorso argomentativo coerente che giustifichi la conferma.
  • La cartella esattoriale, se non preceduta da avviso d'accertamento, deve avere una motivazione tale da permettere l'identificazione univoca della causale della pretesa: non è richiesta una motivazione analitica, ma è necessaria esaustività sufficiente per consentire il controllo da parte del contribuente.
  • L’omessa pronuncia su singole argomentazioni delle parti non determina automaticamente l’annullabilità della sentenza: rileva se è stato omesso un provvedimento essenziale e decisivo per la controversia.

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