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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17359/2021 del 17/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

impugnazione in cassazione avverso la sentenza della C.T.R. Piemonte che, riuniti gli appelli, aveva parzialmente rideterminato il reddito per l'anno 2004 in relazione ad avvisi di accertamento IRAP e IRPEF. I ricorrenti deducevano, tra l'altro, la nullità/inammissibilità dell'appello della società per la sua cancellazione dal registro delle imprese (estinzione), vizi di notifica degli avvisi, vizi di motivazione e di quantificazione del reddito, mancata indicazione della legittimità della sottoscrizione degli atti da parte del personale dell'Agenzia e violazioni di norme procedurali e tributarie

La decisione

la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in nome della società Mongelli S.a.s. per mancanza della procura speciale necessaria in Cassazione, atteso che la società risultava estinta per cancellazione dal registro delle imprese anteriore al deposito del ricorso; ha inoltre respinto i ricorsi proposti dalle socie Annalisa e Angela Mongelli ritenendoli infondati o inammissibili sui singoli motivi (tra cui l'omessa presentazione della dichiarazione 2004 considerata omessa ai sensi dell'art. 2, comma 7, DPR 322/1998 e l'applicabilità dell'art. 41, comma 2, DPR 600/1973 per l'accertamento d'ufficio). Conseguentemente la Corte ha condannato in solido gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso della società al pagamento delle spese per l'attività processuale inesistente e ha condannato in solido le socie al rimborso delle spese di questo giudizio; ha altresì disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato previsto dagli artt. del DPR 115/2002

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973

    In caso di omessa dichiarazione l'Ufficio può determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso, utilizzando anche il metodo induttivo e presunzioni semplici; l'onere probatorio si inverte sul contribuente

  • art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322 del 1998

    le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse: la presentazione tardiva non ostacola l'accertamento d'ufficio ai sensi dell'art. 41 DPR 600/1973

  • art. 365 c.p.c.

    per il ricorso per cassazione è richiesta la procura speciale a pena di inammissibilità: la procura conferita da una società già estinta è inesistente

  • art. 299 c.p.c.

    prevista la disciplina degli eventi interruttivi quando la parte si estingue nel corso del processo, ma l'ultrattività del mandato ha effetti limitati e non può supplire alla mancanza della procura speciale per la Cassazione

  • art. 100 c.p.c.

    difetto di interesse come possibile causa di inammissibilità delle impugnazioni; qui rilevata per i profili processuali connessi all'assenza del mandante

  • art. 156 c.p.c.

    la proposizione del ricorso del contribuente può sanare la nullità della notifica dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo; il giudice di merito può ritenere la notifica comunque sanata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    prevede il maggior contributo unificato in caso di attività processuale inammissibile/irregolare; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione

  • art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973

    riguarda i presupposti e la legittimazione alla sottoscrizione degli atti dell'Amministrazione: la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia adeguatamente accertato la delega alla firma

  • art. 56, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972

    norma richiamata nel motivo ma ritenuta non direttamente pertinente alla controversia (atti impugnati erano per IRAP/IRPEF, non per IVA)

  • art. 2697 cod. civ.

    principio generale della prova: le doglianze sulla mancanza di prova dell'accordo fraudolento sono state ritenute vaghe e non dimostrate; il giudice del merito ha valutato gli elementi probatori

Massime di principio

  • Se la società mandante è stata cancellata dal registro delle imprese prima del deposito del ricorso per cassazione, la procura speciale necessaria è giuridicamente inesistente e il ricorso è inammissibile; gli avvocati che promuovono l'azione pur essendo consapevoli dell'estinzione possono essere condannati per le spese
  • L'omessa presentazione della dichiarazione fiscale (o la presentazione con ritardo superiore ai 90 giorni) è considerata omissione e legittima l'attività di accertamento d'ufficio ai sensi dell'art. 41 DPR 600/1973; la tardiva presentazione non annulla l'accertamento
  • Nell'accertamento d'ufficio in caso di omissione l'Amministrazione può avvalersi di presunzioni 'semplici' e il contribuente ha l'onere di fornire elementi contrari per disattestarle
  • Difetti di notifica degli atti impositivi possono essere sanati dalla proposizione del ricorso da parte del contribuente (art.156 c.p.c.), perciò la c.d. nullità non sempre determina l'annullamento dell'atto
  • Le questioni relative a fatti di merito e alla valutazione delle prove (calcolo del reddito, qualificazione delle scritture, rimanenze, costo delle merci) sono principalmente di competenza del giudice di merito e in Cassazione sono ammissibili solo se prospettano errori di diritto o violazioni sostanziali delle regole di valutazione
  • Se si contesta la legittimità della sottoscrizione degli atti dall'Amministrazione, è necessario documentare concretamente l'assenza di deleghe o autorizzazioni; in mancanza, il giudice di merito può ritenere assolto l'onere probatorio dell'Amministrazione

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