Cassazione Civile, Sentenza n. 17360/2021 del 17/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento (IRPEF per i soci e IRAP per la società) relativi all'anno d'imposta 2005; censure in cassazione concernenti, tra l'altro, l'inammissibilità delle impugnazioni per estinzione della società (cancellazione dal registro delle imprese avvenuta il 2/2/2011), la validità della procura alle liti rilasciata da soggetto estinto, la legittimazione del direttore provinciale dell'Agenzia a sottoscrivere gli avvisi, la carenza della relata di notificazione e la qualificazione del messo notificatore, nonché varie doglianze sul trattamento sanzionatorio (continuazione, cumulo) e su (presunte) omissioni della CTR nella pronuncia su profili dedotti in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per conto della società Mongelli S.a.s. poiché la procura speciale conferita ai difensori era giuridicamente inesistente in quanto la società era già estinta al momento del conferimento/inizio del processo; ha respinto il ricorso proposto da Addolorata Lomonaco. La Corte ha affermato che la cancellazione dal registro estingue la società e che la procura non può essere considerata idonea per la proposizione del ricorso. Ha inoltre stabilito la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte del direttore della direzione provinciale dell'Agenzia, richiamando lo statuto e il regolamento di amministrazione dell'Agenzia. Sono state dichiarate inammissibili o infondate le restanti doglianze per difetti di specificazione, autosufficienza e apoditticità. Conseguenze economiche: condanna in solido degli avvocati Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio (liquidate, tra l'altro, in Euro 4.000,00 per compensi) e condanna di Addolorata Lomonaco alla rifusione delle spese (medesima misura indicata); accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Lomonaco e degli avvocati, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Costituzione
Principio della ragionevole durata del processo invocato per non richiedere integrazione del contraddittorio quando il gravame è infondato
Codice di procedura civile
art. 331, art. 365, art. 299, art. 300, art. 366, art. 360 comma 1 nn. 3 e 5, art. 112, art. 132 n.4
Richiami procedurali: termine per integrazione del contraddittorio, necessità della procura speciale per il ricorso per cassazione, limiti formali e di autosufficienza del ricorso per cassazione, nozione di fatto ai fini dell'omessa pronuncia
Codice civile
Estinzione del mandato (procura) in caso di morte o perdita della capacità del mandante prima dell'instaurazione del rapporto processuale
D.P.R. n. 600/1973
art. 42, art. 60, art. 40
Requisiti di sottoscrizione degli avvisi di accertamento e disciplina della notifica; art.42 richiede sottoscrizione dall'organo competente o da delegato da carriera direttiva
D.P.R. n. 633/1972
Riferimento normativo richiamato tra le disposizioni fiscali pertinenti alle contestazioni
D.Lgs. n. 300/1999
art. 57, art. 66, art. 71, artt. 19 e 53
Attribuzione di competenze e modalità organizzative degli uffici dell'Agenzia (statuto e regolamento di amministrazione) come fonte della competenza degli uffici periferici
Regolamento di amministrazione (Agenzia delle Entrate)
Delibera Comitato direttivo 30/11/2000 n.4 (art.2, art.4, art.5 reg. amm.)
Stabilisce che le direzioni provinciali curano l'accertamento e che gli avvisi sono emessi dalla direzione provinciale e sottoscritti dal relativo direttore o su delega da funzionari preposti
Legge n. 244/2007
art.1, comma 360 (richiamata)
Conferma l'assetto organizzativo e i criteri di attribuzione delle competenze nell'Agenzia
D.Lgs. n. 165/2001
Riferimenti sul personale e qualifiche nell'amministrazione pubblica utili a definire i profili di legittimazione nella sottoscrizione degli atti
D.Lgs. n. 446/1997
Normativa fiscale richiamata tra le discipline applicabili alle sanzioni
Legge n. 890/1982 e Codice di procedura civile
art. 3 L. 890/1982; artt. 149,156,160 c.p.c.
Rinvii relativi alle formalità della relata di notifica e alla prova della qualifica del messo notificatore; Corte ha rilevato inammissibilità delle doglianze per mancanza di specificità probatoria
D.P.R. n.115/2002
art. 13, comma 1-quater e 1-bis
Previsione del contributo unificato aggiuntivo a carico di chi propone iniziative processuali inammissibili; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione
Massime di principio
- Verificare sempre l'esistenza giuridica del soggetto che conferisce la procura al momento del conferimento e, soprattutto, al momento dell'introduzione del giudizio: la cancellazione dal registro delle imprese estingue la società e rende giuridicamente inesistente una procura rilasciata dopo l'estinzione
- La procura speciale per proporre ricorso per cassazione deve essere conferita da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio; se l'atto è inammissibile per mancanza di procura, l'attività processuale intrapresa può essere addebitata e sanzionata nei confronti degli avvocati che l'hanno promossa quando era per loro evidente la mancanza della qualità del mandante
- In ambito tributario la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del direttore della direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate è legittima in base allo statuto e al regolamento di amministrazione; contestazioni generiche sulla competenza devono confrontarsi con tali norme organizzative
- Le censure sulla notifica devono essere formulate con specificità probatoria (esibire o descrivere il documento mancante) e non con affermazioni apodittiche; il giudice del merito che accerta la regolarità della notificazione rende inammissibili rilievi vaghi in cassazione
- Le doglianze in cassazione devono rispettare i limiti di chiarezza e autosufficienza previsti dal codice di rito: censure generiche, cumulate o prive di argomentazione non sono esaminabili e sono dichiarate inammissibili
- Se si ritiene che la società sia stata estinta prima dell'impugnazione, il possibile rimedio è che i 'successori' o eredi dimostrino e allegino la qualità di socio succeduto o la legittimazione a proseguire il giudizio; in mancanza la pretesa impositiva resta definitiva
- Nel contestare il trattamento sanzionatorio (continuazione, cumulo), è necessario dimostrare la rilevanza e la decisività degli elementi invocati; argomentazioni apodittiche o prive di confronto con la motivazione del giudice di merito vengono disattese
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 17 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 17333/2021 del 17/06/2021
- Sentenza civile · 17 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 17332/2021 del 17/06/2021
- Sentenza civile · 17 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 17223/2021 del 17/06/2021
- Sentenza civile · 17 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 17334/2021 del 17/06/2021
- Sentenza civile · 17 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 17358/2021 del 17/06/2021
- Sentenza civile · 17 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 17359/2021 del 17/06/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →