Cassazione Civile, Sentenza n. 17333/2021 del 17/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
All’esito di un’ispezione ordinaria, il 9 ottobre 2018 il Ministro della giustizia esercitò l’azione disciplinare nei confronti del magistrato, giudice penale del Tribunale di Patti, per avere omesso di vigilare sulla scadenza della custodia cautelare di un imputato e di disporne tempestivamente la scarcerazione. L’imputato era stato arrestato l’11 aprile 2014 per resistenza a pubblico ufficiale; il magistrato aveva convalidato l’arresto e applicato la custodia cautelare in carcere. Con sentenza del 5 maggio 2014, motivata e depositata il 14 maggio 2014, lo aveva condannato a otto mesi di reclusione. L’appello, depositato il 17 giugno 2014, era stato trasmesso alla Corte d’appello di Messina soltanto il 5 ottobre 2015. Il termine massimo della custodia cautelare scadeva il 10 dicembre 2014, ma il magistrato dispose la scarcerazione d’ufficio soltanto il 28 settembre 2015: l’imputato rimase così detenuto senza titolo per 292 giorni. La Sezione disciplinare del CSM, con sentenza n. 135/2020 deliberata il 6 novembre 2020 e depositata il 17 dicembre 2020, dichiarò il magistrato responsabile degli illeciti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e g), del D.Lgs. n. 109 del 2006, e gli inflisse la censura. Il magistrato propose ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo chiese la correzione dell’errore materiale nella sentenza disciplinare, che attribuiva al Procuratore generale la richiesta di condanna anziché quella effettivamente formulata di assoluzione per scarsa rilevanza del fatto. Con il secondo contestò la motivazione e l’applicazione delle norme disciplinari: lamentò che non fossero stati adeguatamente valutati il ritardo del cancelliere nella trasmissione del fascicolo, la disorganizzazione dell’ufficio e la prassi di utilizzare schede di annotazione delle scadenze, la mancata consegna di tale scheda, la propria assenza per ragioni di salute dal 30 agosto al 14 ottobre 2014, la sollecitudine con cui aveva celebrato il processo e depositato la sentenza, nonché l’assenza di adeguata motivazione sul danno ingiusto e sul nesso con la condotta. Con il terzo motivo censurò il rigetto dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 109 del 2006, deducendo che non erano stati considerati il comportamento del cancelliere e gli elementi difensivi pertinenti.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto l’istanza di correzione del primo motivo: nella parte della sentenza disciplinare dedicata alle conclusioni delle parti, l’indicazione secondo cui il Procuratore generale aveva chiesto la condanna alla censura è stata corretta in quella secondo cui aveva chiesto l’assoluzione per scarsa rilevanza del fatto. Il refuso non comportava invalidità, poiché faceva fede il verbale d’udienza, ma era suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 130 c.p.p. Il secondo motivo è stato rigettato. La detenzione oltre il termine massimo e il ritardo nella scarcerazione erano accertati; la protrazione per 292 giorni integrava sia la grave violazione di legge dovuta a negligenza inescusabile, sia il danno ingiusto, insito nella privazione della libertà personale senza base legale. Il ritardo del cancelliere, la disorganizzazione dell’ufficio, la mancata consegna della scheda, la sollecitudine nella trattazione iniziale e l’assenza dal servizio per parte del periodo non esoneravano il magistrato dal dovere di vigilare regolarmente sulle condizioni, anche temporali, della custodia cautelare; non risultavano impedimenti gravissimi che avessero reso impossibile adempiere a tale dovere. È stato rigettato anche il terzo motivo: la Sezione disciplinare aveva valutato concretamente la gravità dell’offesa e le conseguenze della detenzione illegittima protratta per un periodo considerevole, non applicando un automatismo fondato sulla sola tipicità dell’illecito. Il ricorso è quindi stato rigettato nel resto, con conferma della responsabilità disciplinare e della censura; la sentenza non dispone rinvio né riferisce statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Il refuso occorso nella indicazione delle conclusioni nella intestazione della sentenza, nondimeno, non è ragione di invalidità della decisione impugnata, perchè ciò che conta, e che fa fede fino a querela di falso, è il contenuto del verbale di udienza, atto pubblico cui è assegnata fede privilegiata. Può, invece, farsi luogo alla correzione di errore materiale, secondo la disciplina dettata dall’art. 130 c.p.p.
L’erronea indicazione delle conclusioni delle parti nell’intestazione della sentenza, se contraddetta dal verbale d’udienza, non invalida la decisione e può essere corretta come errore materiale.
Il danno ingiusto consiste infatti nella mancata scarcerazione una volta decorso il termine massimo di legge per la custodia cautelare, nel persistere, cioè, di una condizione privativa della libertà personale senza la indispensabile base legale e, quindi, nella lesione, di per sè, del bene primario e fondamentale della libertà personale.
La permanenza in custodia cautelare oltre il termine massimo integra una privazione della libertà priva di base legale e costituisce, di per sé, danno ingiusto rilevante ai fini dell’illecito disciplinare.
In tema di responsabilità disciplinare, grava sul magistrato l’obbligo di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale dell’imputato, sicchè l’inosservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare costituisce grave violazione di legge idonea ad integrare gli illeciti disciplinari di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), e lett. g).
Il magistrato deve controllare regolarmente la permanenza dei presupposti della custodia cautelare e attivare la scarcerazione quando ne ricorrono i termini; il mancato controllo può integrare grave violazione di legge e illecito disciplinare.
art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 109 del 2006
Quanto al “danno ingiusto”, conseguente al comportamento negligente del magistrato che non ha vigilato sull’osservanza dei termini di durata della custodia cautelare, e che costituisce il presupposto dell’ipotesi di cui alla lett. a), esso ricorre indipendentemente dall’eventuale doglianza sollevata dall’imputato o dalla circostanza che l’episodio abbia avuto o non risonanza pubblica (Cass., Sez. Un., 19 febbraio 2019, n. 4887), dovendosi ritenere sussistente sia il danno, perchè la privazione della libertà personale è una delle lesioni più pesanti che una persona possa subire, sia la sua ingiustizia, perchè è stata violata la norma che fissa i limiti massimi delle misure coercitive (Cass., Sez. Un., n. 2323 del 2020, cit.).
L’illecito che richiede un danno ingiusto è integrato dalla detenzione cautelare protratta oltre il limite legale: il danno consiste nella stessa lesione della libertà personale e non dipende da una doglianza dell’interessato, dalla risonanza pubblica dell’episodio o dalla prova di un ulteriore pregiudizio patrimoniale.
art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 109 del 2006
Con riguardo all’ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), si è poi affermato, in precedenti analoghi, che essa è integrata ogni qualvolta l’illecito disciplinare risulti frutto di una “grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile”.
La fattispecie disciplinare ricorre quando una grave violazione di legge è determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; può concorrere con l’illecito che richiede anche un danno ingiusto, poiché le due ipotesi hanno elementi costitutivi distinti.
art. 3-bis, D.Lgs. n. 109 del 2006
Ai fini dell’applicazione di tale esimente, il giudice disciplinare deve procedere ad una valutazione d’ufficio, sulla base dei fatti acquisiti al procedimento e prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda addebitata, anche riferibili al comportamento dell’incolpato, purchè strettamente inerenti allo stesso, con giudizio globale diretto a riscontrare se l’immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall’illecito.
La scarsa rilevanza va valutata d’ufficio in concreto ed ex post, considerando i fatti acquisiti e le circostanze strettamente inerenti alla condotta, con un giudizio globale sulla lesione del bene protetto e sull’effettiva compromissione dell’immagine del magistrato. La valutazione non può essere esclusa in astratto per la sola tipicità dell’illecito.
nella specie l’obbligo di vigilare con regolarità circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale competeva, ai sensi dell’art. 91 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sul Dott. P., che aveva emesso la sentenza di condanna, fino alla trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Messina a norma dell’art. 590 c.p.p..
Il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna conserva il dovere di vigilare sulla persistenza dei presupposti della custodia cautelare fino alla trasmissione degli atti al giudice d’appello.
nella specie l’obbligo di vigilare con regolarità circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale competeva, ai sensi dell’art. 91 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sul Dott. P., che aveva emesso la sentenza di condanna, fino alla trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Messina a norma dell’art. 590 c.p.p..
Il dovere di vigilanza del giudice che ha emesso la sentenza prosegue fino alla trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione secondo la disposizione richiamata.
Massime di principio
- Il magistrato cui compete la gestione della posizione dell’imputato detenuto deve vigilare con regolarità sulla persistenza di tutti i presupposti legali della custodia cautelare, compresi i termini massimi, e disporre la scarcerazione quando tali termini scadono. L’omissione può integrare sia l’illecito disciplinare per grave violazione di legge dovuta a negligenza inescusabile, sia quello che richiede un danno ingiusto.
- La detenzione cautelare protratta oltre il termine massimo fissato dalla legge costituisce di per sé un danno ingiusto da lesione della libertà personale. Non occorrono una doglianza dell’interessato, la pubblicità dell’episodio, la prova di un danno patrimoniale ulteriore o l’attivazione di un’iniziativa riparatoria per ingiusta detenzione.
- La disorganizzazione dell’ufficio, il ritardo del personale di cancelleria, le prassi organizzative, la mancata predisposizione o consegna di strumenti interni di annotazione e la laboriosità o capacità del magistrato non escludono la responsabilità per l’omessa vigilanza, salvo la sussistenza di impedimenti gravissimi che abbiano precluso l’adempimento del dovere di tutela della libertà personale.
- L’esimente disciplinare della scarsa rilevanza richiede una valutazione d’ufficio, concreta e globale delle caratteristiche e delle circostanze della vicenda, della consistenza della lesione del bene giuridico specificamente tutelato e dell’eventuale compromissione dell’immagine pubblica del magistrato; non può essere esclusa mediante un automatismo fondato sulla sola tipicità dell’illecito.
- La richiesta di correzione di un errore materiale nella sentenza è accoglibile quando la formulazione della decisione non corrisponde alle conclusioni risultanti dal verbale d’udienza, che fa fede fino a querela di falso; l’errore non determina per ciò solo l’invalidità della decisione.
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