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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17332/2021 del 17/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (CSM)

La controversia

La Sezione disciplinare del CSM, con ordinanza del 22 novembre 2019, aveva disposto in via cautelare e provvisoria il trasferimento d’ufficio del magistrato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari al Tribunale di Potenza, con funzioni di giudice civile. Dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 21432 del 6 ottobre 2020, che aveva cassato l’ordinanza limitatamente al capo relativo alla divulgazione di atti e dati riservati, rinviando per un nuovo esame del fumus su tale addebito e respingendo gli altri motivi, la Sezione disciplinare, con ordinanza n. 2 del 21 gennaio 2021, ha escluso il fumus per quel capo, ma ha confermato la misura in relazione ai residui capi concernenti il concorso in falsi materiale e ideologico, asseritamente commessi suggerendo a un ufficiale di polizia giudiziaria la redazione e la retrodatazione di un’annotazione poi inserita in un fascicolo, e la grave scorrettezza nei confronti di altri magistrati. Il magistrato ha proposto un unico motivo complesso, articolato in tre profili: ha denunciato l’omessa valutazione del fumus per i capi residui, assumendo che la Sezione disciplinare si fosse limitata a richiamare per relationem la precedente ordinanza; ha lamentato la violazione del diritto di rendere dichiarazioni spontanee all’udienza del 17 dicembre 2020; ha infine dedotto l’omessa rivalutazione complessiva degli indizi e delle esigenze cautelari, anche alla luce del tempo trascorso, contestando errori su date, numeri dei procedimenti, incarichi affidati a una società e assenza di rotazione, nonché l’insufficienza dei riscontri e la mancata considerazione di elementi difensivi.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Il primo profilo è stato ritenuto manifestamente infondato: la sentenza rescindente aveva disposto il riesame soltanto sul capo relativo alla divulgazione di atti riservati, mentre sui capi relativi ai falsi e alla grave scorrettezza i precedenti motivi erano stati respinti, con conseguente formazione del giudicato interno. La Sezione disciplinare aveva quindi legittimamente mantenuto fermo il fumus per tali addebiti e aveva motivato nuovamente sulla permanenza delle esigenze cautelari, valorizzando il pregiudizio arrecato all’autorevolezza, al prestigio e alla credibilità dell’ufficio e la necessità della misura. Il secondo profilo è stato respinto perché dal verbale risultava che al magistrato era stata data la parola e che egli aveva reso ampie dichiarazioni spontanee; il presidente si era limitato a richiamare la pertinenza delle dichiarazioni all’imputazione, senza togliergli la parola, e il ricorrente aveva concordato con tale regola. Il terzo profilo è stato dichiarato inammissibile: le contestazioni estranee ai capi residui non riguardavano il thema decidendum; il fumus su questi ultimi non doveva essere nuovamente esaminato per effetto del giudicato interno; le restanti doglianze sollecitavano una rivalutazione dei fatti e degli elementi probatori, preclusa in sede di legittimità in assenza di obiettiva carenza o manifesta illogicità della motivazione. Non si è provveduto sulle spese del giudizio di legittimità, in assenza di altre parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 627 c.p.p.

    Infatti, la riassunzione della causa, a seguito di cassazione del provvedimento impugnato per cassazione, dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, attesi i limiti fissati per il giudizio di rinvio dall’art. 627 c.p.p., comportando il rigetto di taluni motivi la conseguenza che le corrispondenti parti della decisione impugnata passino in giudicato.

    Il giudizio di rinvio è circoscritto ai punti investiti dall’annullamento e a quelli consequenziali; le parti della decisione relative a motivi respinti non possono essere rimesse in discussione, perché si consolidano mediante giudicato interno.

  • art. 494 c.p.p.

    Nella specie, come risulta dal verbale in atti, non è stata mai tolta la parola, nè vi è stata alcuna particolare ammonizione sul punto, essendosi il presidente del collegio limitato a ricordare l’esigenza positiva della necessaria pertinenza delle dichiarazioni all’oggetto della contestazione ed avendo, oltretutto, il ricorrente concordato sul punto.

    Il richiamo del presidente alla necessaria pertinenza delle dichiarazioni spontanee rispetto all’imputazione non lede il diritto di difesa se la parola non viene tolta e l’interessato può esporre le proprie dichiarazioni.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della sezione disciplinare del C.s.m. è limitato al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perchè è estraneo al sindacato di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, pur dopo la modifica dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006.

    Nel ricorso contro le decisioni disciplinari del CSM, il controllo di legittimità riguarda la congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, ma non consente alla Cassazione di rivalutare i fatti o sostituire la propria lettura delle risultanze processuali a quella del giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione parziale, il giudice è vincolato ai punti oggetto dell’annullamento e alle questioni consequenziali; le questioni relative ai capi per i quali i motivi di ricorso sono stati respinti restano precluse dalla formazione del giudicato interno.
  • Quando l’annullamento riguarda soltanto uno specifico addebito, il giudice di rinvio non è tenuto a riesaminare il fumus degli addebiti diversi già confermati in sede di legittimità; può concentrarsi sul punto devoluto e rivalutare le esigenze cautelari con riferimento agli addebiti rimasti rilevanti.
  • Nelle impugnazioni delle decisioni disciplinari del CSM, la Cassazione controlla la congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, ma non può procedere a una nuova ricostruzione dei fatti né preferire una diversa valutazione degli elementi probatori, salvo che emerga una carenza obiettiva o una manifesta illogicità della motivazione.
  • Il diritto dell’incolpato a rendere dichiarazioni spontanee non è violato dal richiamo del presidente alla pertinenza rispetto all’addebito, quando la parola non viene tolta e l’interessato ha avuto modo di esporre le proprie dichiarazioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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