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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13010/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il contribuente ha impugnato dinanzi ai giudici tributari avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, emessi dal Comune su aree considerate fabbricabili. I giudici di merito hanno respinto il ricorso, ritenendo tra l’altro che non fosse stata presentata la dichiarazione prevista dalla disciplina ICI e che il contribuente non avesse dimostrato la qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) omessa motivazione sulla dedotta nullità degli avvisi per decadenza del potere impositivo, assumendo che gli avvisi 2006 e 2007 sarebbero stati notificati oltre i termini; 2) travisamento del fatto e omessa motivazione sulla tesi secondo cui le aree possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli non sarebbero fabbricabili e non sarebbe necessaria la prova della qualifica già in dichiarazione; 3) violazione dell'art. 6 d.lgs. 504/1992 per essere gli avvisi fondati su una delibera della Giunta anziché del Consiglio comunale; 4) omessa e criptica motivazione e violazione della disciplina ICI, della legge sul procedimento amministrativo e dello Statuto del contribuente, per carenza di motivazione degli avvisi; 5) violazione del principio di irretroattività per l'efficacia della delibera comunale che aveva determinato il valore venale del bene per annualità precedenti, oltre a contestazioni sui vincoli e sulle sanzioni per asserita incertezza sull'edificabilità dell'area.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo perché la censura di decadenza non risultava specificamente devoluta in appello, il ricorso non era autosufficiente e, comunque, il termine di accertamento applicabile ai tributi locali era quello quinquennale previsto dalla legge finanziaria 2007, che nel caso risultava rispettato; ha rigettato il secondo motivo affermando che la riduzione ICI per i terreni agricoli o similari richiede la dichiarazione e che la sentenza di merito era motivata correttamente; ha rigettato il terzo motivo perché la sentenza impugnata aveva accertato che per il 2006 la competenza era ancora della Giunta e per le annualità successive del Consiglio comunale, mentre il ricorrente non aveva riportato né gli avvisi né le delibere, con conseguente difetto di autosufficienza; ha rigettato il quarto motivo rilevando che gli avvisi richiamavano la normativa e gli atti presupposti e che il ricorrente mirava in realtà a una diversa valutazione di merito; ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il quinto motivo, osservando che le delibere comunali generali possono essere utilizzate anche per annualità anteriori in quanto non hanno natura imperativa e che le ulteriori doglianze introducevano fatti non scrutinabili in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di ICI e tributi locali, l'accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati; nei casi di omessa dichiarazione, il dies a quo coincide con il termine ultimo per presentarla.
  • Quando il contribuente invoca una riduzione o agevolazione ICI collegata a specifiche qualità del bene o del soggetto passivo, la prova o la dichiarazione degli elementi costitutivi del beneficio resta necessaria per consentirne il riconoscimento.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare il principio di autosufficienza: gli atti e i documenti rilevanti devono essere trascritti, riassunti o comunque specificamente localizzati nel fascicolo, altrimenti la censura non è scrutinabile.
  • La denuncia di omessa motivazione non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione di merito delle risultanze di causa, preclusa al giudice di legittimità.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento tributario è sufficiente se consente al contribuente di comprendere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l'an e il quantum.
  • Le delibere comunali generali utilizzate per la determinazione del valore venale ai fini ICI possono essere considerate anche per annualità anteriori, perché non hanno natura imperativa e operano come parametri presuntivi di valutazione.
  • È inammissibile un motivo che cumuli e sovrapponga censure eterogenee di violazione di legge, vizi processuali e contestazioni di fatto senza chiara individuazione del singolo errore denunciato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullità

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