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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12975/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda sei bollette di importazione di "metalline di galvanizzazione" o "matte di zinco" (qualità "Scrub"), provenienti dalla Svizzera e riferite agli anni d’imposta 2011-2013. L’amministrazione doganale ha emesso avviso di rettifica e atto sanzionatorio ritenendo indebita l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile ex art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. 633/1972, sul presupposto che i beni importati non fossero rottami o cascami di metalli non ferrosi, ma prodotti classificabili tra i metalli comuni e loro lavorazioni. La società ha sostenuto invece che tali materiali fossero residui di lavorazione rientranti tra i rottami/cascami di metalli non ferrosi. La CTR ha rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo che le matte di zinco, essendo residui del processo di galvanizzazione e non riutilizzabili se non mediante ulteriori trasformazioni, dovessero essere considerate rottami o cascami soggetti a reverse charge. In cassazione l’Ufficio ha dedotto violazione dell’art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. 633/1972, sostenendo che il dato decisivo fosse il processo di lavorazione a monte e la tassatività dei beni assoggettabili a inversione contabile. La società, con ricorso incidentale, ha dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello per asserita introduzione di domanda nuova in violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia. Ha ritenuto infondata la censura sulla disciplina dell’inversione contabile, affermando che le metalline di galvanizzazione, in quanto residui di lavorazione industriale dello zinco non più utilizzabili per la loro originaria destinazione se non mediante successive trasformazioni, rientrano tra i rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi assoggettati a reverse charge ex art. 74, comma 8, d.P.R. 633/1972. Ha inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale della società. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disciplina dell’inversione contabile si applica anche ai residui di lavorazione industriale dello zinco, qualificabili come rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi; non rileva il processo di lavorazione originario, ma la natura di bene non più utilizzabile per la sua destinazione originaria se non previa ulteriore trasformazione.

  • art. 199, par. 1, lett. d), Direttiva 2006/112/CE

    Consente agli Stati membri di applicare il reverse charge alle cessioni di materiali di scarto industriali figuranti nell’allegato VI, che include rottami, avanzi e residui industriali di metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso principale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia nel ricorso incidentale.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla parte ricorrente incidentale quale limite alla proponibilità in appello di domande nuove; la censura è stata però dichiarata assorbita.

Massime di principio

  • Ai fini dell’inversione contabile prevista per i rottami e cascami di metalli non ferrosi, rileva la natura sostanziale del bene come residuo di lavorazione o materiale di scarto non più utilizzabile per la destinazione originaria, non il solo processo produttivo da cui esso proviene.
  • La nozione di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi comprende anche residui industriali come scorie, matte, ceneri e materiali analoghi, purché destinati al recupero del metallo o ad ulteriori trasformazioni, e non idonei a un uso diretto finale.
  • La tassatività del rinvio alle voci tariffarie doganali non esclude l’inclusione di materiali che, secondo la loro concreta consistenza e funzione economica, rientrino nei residui di lavorazione individuati dalla norma e dalla disciplina unionale di riferimento.
  • In sede di legittimità, il motivo che si risolva nel richiedere una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella accertata dal giudice di merito è inammissibilmente orientato a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, se non denuncia specifici vizi di legge o di motivazione nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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