Cassazione Civile, Ordinanza n. 12979/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario aperto nel 1990 da una società poi cancellata dal registro delle imprese. La società aveva chiesto la restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate dalla banca per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata sul conto fino al 24 aprile 1997, data in cui il rapporto venne poi regolato anche mediante stipula di un mutuo. Il tribunale aveva accolto la domanda sulla base di una consulenza contabile; la corte d'appello aveva respinto il gravame della banca ritenendo non opponibile il giudicato formatosi su una precedente sentenza dello stesso tribunale che aveva accertato l'anatocismo solo per il periodo 24 aprile 1997 - 10 novembre 1998 e ritenendo non maturata la prescrizione. In cassazione la banca ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2909 c.c. e delle norme sull'anatocismo e sulla nullità/accertamento del saldo, sostenendo che il giudicato precedente copriva l'intero rapporto di conto corrente e comunque impediva di rimettere in discussione il saldo esistente al 24 aprile 1997, base di partenza del successivo ricalcolo; con il secondo motivo, in via subordinata, ha censurato la decisione sulla prescrizione della ripetizione dell'indebito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il giudicato formatosi sulla precedente sentenza del Tribunale di Nicosia, che aveva già accertato il saldo del conto al 24 aprile 1997 come base del ricalcolo per il periodo successivo, precludeva la nuova rideterminazione di quel medesimo saldo, perché ciò avrebbe rimesso in discussione un punto fondamentale già coperto da giudicato tra le stesse parti e relativo al medesimo rapporto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L'acquiescenza alla sentenza preclusiva dell'impugnazione richiede atti univoci incompatibili con la volontà di impugnare; il mero comportamento processuale finalizzato a evitare l'esecuzione non integra acquiescenza.
L'ordinanza resa nel procedimento sommario è esecutiva; ciò consente di tener conto del relativo credito nei rapporti dare/avere tra le parti, ma non comporta rinuncia all'impugnazione della decisione.
Il giudicato sostanziale preclude il riesame di un punto fondamentale già accertato tra le stesse parti, anche in un giudizio successivo con finalità diverse, se quel punto costituisce premessa logica della nuova domanda.
È richiamato in relazione alla dedotta illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sul conto corrente.
È richiamato dalla ricorrente quale norma sulla nullità, in connessione con la contestazione dell'anatocismo.
È richiamato dalla ricorrente quale norma sull'azione/rilievo officioso della nullità, in relazione alla capitalizzazione trimestrale.
È richiamato dalla ricorrente in tema di imprescrittibilità dell'azione di nullità, ma il motivo è poi assorbito.
È richiamato in relazione alla domanda di ripetizione dell'indebito per gli interessi indebitamente corrisposti.
È richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ne affronta nel merito la portata perché il motivo è assorbito.
È richiamato nel secondo motivo in tema di conto corrente bancario.
È richiamato nel secondo motivo in tema di conto corrente bancario.
È richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio sulle circostanze decisive dedotte nei motivi di ricorso.
È richiamato nel secondo motivo quale parametro della valutazione delle prove e dei fatti non contestati.
Massime di principio
- L'acquiescenza alla sentenza, idonea a precludere l'impugnazione ex art. 329 c.p.c., richiede una manifestazione di volontà chiara, inequivoca e incompatibile con la volontà di impugnare; gli atti compiuti per finalità meramente esecutive o conservative non bastano.
- Quando due giudizi tra le stesse parti attengono al medesimo rapporto giuridico, il giudicato formatosi su un punto fondamentale comune preclude la sua nuova discussione anche se il successivo giudizio abbia petitum o finalità diverse.
- Il giudicato copre non solo il decisum in senso stretto, ma anche i presupposti logico-giuridici indispensabili della decisione; se un saldo contabile è stato assunto come base necessaria di un precedente accertamento, quel saldo non può essere rimesso in discussione in un successivo giudizio tra le stesse parti.
- La domanda di ripetizione di indebito relativa a un conto corrente non può essere accolta quando, per il periodo controverso, implichi necessariamente una rideterminazione di un saldo già coperto da giudicato.
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