Cassazione Civile, Ordinanza n. 12966/2023 del 12/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza della Corte d’appello che aveva liquidato, in favore di un avvocato, diversi importi a titolo di compensi per prestazioni professionali rese in più processi, ma nel dispositivo non aveva espressamente aggiunto gli accessori di legge sui compensi liquidati, cioè rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA/CNA. L’avvocato ha quindi chiesto la correzione di errore materiale della sentenza d’appello per integrare il dispositivo con tali accessori. Le controparti si sono costituite nel sub-procedimento chiedendo a loro volta ulteriori correzioni. La Corte d’appello ha rigettato tutte le istanze, qualificando la richiesta come non emendabile con il procedimento di correzione perché presupponente una nuova valutazione. Avverso tale ordinanza, e contro la sentenza d’appello come "modificata" dal rigetto, il ricorrente ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione: (1) omessa pronuncia e violazione del contraddittorio per mancata concessione di termine per note di replica; (2) illegittima modifica del contenuto precettivo della sentenza tramite il decreto correttivo; (3) uso improprio della locuzione "riliquidazione" come espediente per escludere gli accessori; (4) contraddizione tra motivazione e dispositivo rispetto agli accessori; (5) violazione delle norme sugli accessori del compenso professionale e delle risultanze della CTU; (6) violazione della disciplina sulla correzione di errori materiali e sul regime delle impugnazioni, per avere il rigetto inciso surrettiziamente sul contenuto della decisione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo non impugnabile, in sé, l’ordinanza di rigetto della correzione per il solo dedotto vizio di contraddittorio, anche perché non era stata dimostrata una concreta lesione. Ha invece accolto gli altri cinque motivi. La Corte ha affermato che il mancato riconoscimento, nel dispositivo della sentenza, degli accessori di legge dovuti su compensi professionali già liquidati costituisce un errore materiale emendabile ex artt. 287 e ss. c.p.c., poiché si tratta di una statuizione accessoria a contenuto normativamente vincolato e frutto di mera svista. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto l’istanza di correzione, disponendo che alle somme capitali riconosciute nella sentenza d’appello si aggiungessero gli accessori di legge richiesti. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del sub-procedimento di correzione; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
richiamato solo per la difesa personale del ricorrente avvocato; non oggetto di specifica interpretazione decisoria.
art. 111 Cost.
art. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost.
il ricorso ha invocato la violazione del contraddittorio e della motivazione; la Corte ha precisato che il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è ammissibile solo contro provvedimenti con contenuto decisorio e definitivo.
art. 288, secondo comma, secondo periodo, c.p.c.; art. 288, quarto comma, c.p.c.
il procedimento di correzione ha natura non decisoria; l’ordinanza di correzione è impugnabile solo insieme alle parti corrette della sentenza, mentre il rigetto può essere scrutinato ex art. 111 Cost. se ha autonoma portata decisoria e definitiva.
disciplina la correzione degli errori materiali della sentenza; applicabile all’omessa liquidazione di accessori di legge su somme già riconosciute.
art. 177, terzo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per affermare l’inmodificabilità delle ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo/impugnazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
ha consentito alla Cassazione, una volta cassato il provvedimento, di decidere nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto agli accessori del compenso professionale.
richiamato dal ricorrente quale ulteriore base del diritto del professionista a ottenere anche gli accessori.
invocato dal ricorrente nel contesto delle censure sul regime delle impugnazioni.
invocato dal ricorrente nel contesto delle censure sul regime delle impugnazioni.
Massime di principio
- L’omessa liquidazione nel dispositivo degli accessori di legge dovuti su un compenso già riconosciuto può integrare un errore materiale emendabile, quando si tratti di una statuizione accessoria a contenuto normativamente vincolato e ricavabile dal complesso della decisione.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali non può essere usato per introdurre una nuova valutazione di merito o per modificare il contenuto precettivo della sentenza; se ciò accade, il provvedimento correttivo diventa impugnabile nei limiti del suo contenuto decisorio.
- L’ordinanza che decide sull’istanza di correzione è di regola priva di autonoma decisorietà e non è ricorribile per cassazione, ma il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è ammissibile quando il rigetto dell’istanza, pur formalmente negativo, incida in modo definitivo sulla portata della pronuncia e sostituisca surrettiziamente una decisione di merito.
- Se il vizio denunciato riguarda la mancata corrispondenza tra la manifestazione testuale della sentenza e la volontà decisoria, e la correzione è necessaria per rendere il dispositivo coerente con la decisione già adottata, il giudice della correzione deve limitarsi a un intervento tecnico-esecutivo senza alterare la sostanza del giudizio.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento impugnato e decidere direttamente nel merito sulla richiesta di correzione.
- La mancata previsione di accessori come rimborso forfettario, IVA e CPA su compensi professionali liquidati in sentenza può essere trattata come omissione materiale, non come omessa pronuncia, se la spettanza degli accessori emerge dal titolo e dalla struttura della decisione.
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