Cassazione Civile, Ordinanza n. 12973/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale conforme ai requisiti di legge. Ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Non sono state liquidate spese, perché il Ministero non si è costituito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Palermo che aveva deciso sulla sua domanda in materia di protezione internazionale. Il ricorso è stato però presentato con procura speciale su foglio separato e materialmente congiunto all'atto, ma priva della certificazione della data di rilascio. La Corte ha rilevato che, per i ricorsi in cassazione nelle materie regolate dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, la procura deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne la data di rilascio. Poiché nel caso concreto l'atto non conteneva alcuna espressione idonea a dimostrare tale certificazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima
La norma introduce, rispetto alla disciplina ordinaria della procura speciale, un requisito di specialità: la procura deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la data di rilascio deve essere certificata dal difensore, altrimenti il ricorso è inammissibile.
Sono richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 pone un requisito ulteriore e speciale.
È indicato come fonte introduttiva dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale base per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione nelle materie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e tale posteriorità deve risultare espressamente dall'atto.
- La certificazione del difensore sulla data di rilascio della procura è requisito essenziale di ammissibilità; la sua mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La disciplina speciale sulla procura per cassazione in materia di protezione internazionale prevale sulla regolamentazione ordinaria degli artt. 83 e 365 c.p.c. e richiede una verifica formale rigorosa.
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