Cassazione Civile, Ordinanza n. 12970/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto delle rinunce ai ricorsi, intervenute in prossimità dell'adunanza camerale e accettate dalle controparti costituite, con conseguente definizione del giudizio in base alla rinuncia. Dalla motivazione emerge che i ricorsi erano stati riuniti e che i controricorsi erano stati proposti dalle opponenti; non risulta una pronuncia di merito sui motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (terze opponenti)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio possessorio definito con sentenza della Corte d'appello, poi passata in giudicato, che aveva ordinato la rimozione di un manufatto consistente in una rampa di collegamento dalla proprietà prospiciente via Berti fino alla proprietà di altri condomini, manufatto realizzato su parti comuni di un edificio condominiale in Ancona. Due soggetti, comproprietarie in comunione legale di immobili facenti parte del fabbricato condominiale sul quale insisteva la passerella da rimuovere, non erano stati chiamati nel giudizio concluso con quella sentenza e proposero opposizione di terzo. La Corte d'appello accolse l'opposizione ritenendo integrato il presupposto dell'azione perché le opponenti erano comproprietarie dei beni interessati e non erano state evocate in giudizio. Avverso tale decisione le originarie attrici del giudizio possessorio proposero separati ricorsi per cassazione, articolati rispettivamente in cinque e due motivi. Prima dell'adunanza camerale entrambe le ricorrenti depositarono rinuncia ai ricorsi, accettata dalle controparti costituite.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se validamente proposta e accettata dalla controparte costituita, comporta la definizione del processo senza esame dei motivi.
- L'opposizione di terzo è ammissibile quando la decisione pregiudizievole sia stata resa senza la partecipazione di soggetti che avevano un titolo di comproprietà sui beni direttamente incisi dal provvedimento.
- In materia di tutela possessoria e di manufatti insistenti su parti comuni condominiali, la mancata evocazione in giudizio di tutti i comproprietari interessati può costituire presupposto rilevante per l'accoglimento dell'opposizione di terzo.
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