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Sentenza

Sentenza del 09/09/2022 n. 26694 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva annullato l'avviso di accertamento IVA 2008 per mancata sottoscrizione da parte del direttore provinciale o di funzionario direttivo delegato; in appello la CTR aveva ritenuto invalida la delega perché il documento prodotto era privo della sottoscrizione del delegante. L'Agenzia ha dedotto invece la validità della delega invocando l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 (equivalenza della dicitura "firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa") e la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo che ne è titolare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che la 'delega di firma' sia un atto interno di organizzazione amministrativa (non una delega di funzioni) e che, per tale istituto, si applichino la presunzione generale di riferibilità e l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 (che consente l'indicazione a stampa al posto della sottoscrizione). Ha escluso l'automatica applicazione dell'art. 1392 c.c. e della disciplina più rigorosa prevista per gli avvisi di accertamento intesi come nulli in assenza di sottoscrizione del capo dell'ufficio, distinguendo la delega di firma dalla delega di funzioni. Ha cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla CTR Sicilia in diversa composizione per le ulteriori determinazioni, comprese le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 39/1993, art. 3

    Riconosciuta applicabile agli atti amministrativi interni quali la delega di firma; consente l'equivalenza tra sottoscrizione autografa e indicazione a stampa della firma per atti amministrativi, con conseguente validità della dicitura 'firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa'.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42

    Norma che disciplina l'avviso di accertamento tributario; la Corte distingue tra la disciplina dell'avviso (che richiede la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di funzionario direttivo delegato) e la natura della 'delega di firma', affermando che la delega di firma è un atto interno la cui regolazione rientra nella normativa amministrativa e nell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 56

    Analoga disciplina all'art. 42 DPR 600/73 per gli avvisi IVA; la Corte conferma la specialità della normativa degli avvisi di accertamento ma ritiene che la delega di firma resti atto amministrativo interno cui si applica la presunzione e la disciplina dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 62

    Richiamato dall'Agenzia in motivazione processuale; nel contesto la Corte valuta le doglianze processuali relative alla nullità e alla legittimazione della firma, ma non muta il profilo sostanziale della decisione sulla delega di firma.

  • Codice Civile, art. 1392

    La Corte esclude l'automatica applicazione dell'art. 1392 c.c. (forma della procura) alla delega di firma amministrativa, ritenendolo principio del diritto civile non estensibile dove opera disciplina speciale amministrativo-tributaria.

  • Legge n. 549/1995, art. 1, comma 87

    Norma speciale che consente, per gli enti locali e per determinati avvisi prodotti da sistemi informativi automatizzati, la sostituzione della firma con l'indicazione a stampa; la Corte la cita per sottolineare che dove il legislatore ha voluto limitare o estendere l'uso dell'indicazione a stampa lo ha fatto espressamente.

  • Legge n. 296/2006, art. 1, comma 162

    Richiamata per evidenziare la specialità normativa sugli avvisi di accertamento che prevede la sottoscrizione del funzionario responsabile del tributo; la Corte usa il principio di specialità per motivare l'esclusione dell'applicazione automatica di regole civili (art. 1392) alla delega amministrativa.

Massime di principio

  • La 'delega di firma' è un atto interno di organizzazione amministrativa (non una delega di funzioni): non trasferisce competenze, ma consente a un soggetto di sottoscrivere in nome e per conto del titolare dell'ufficio; per essa opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo titolare.
  • L'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 (indicazione a stampa della firma) può trovare applicazione per le deleghe di firma e altri atti amministrativi interni, rendendo accettabile la dicitura 'firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa' quando l'ordinamento non richiede forma speciale.
  • Non è automatica l'applicazione di norme del diritto civile (es. art. 1392 c.c.) alle deleghe amministrative: va rispettato il principio di specialità e valutata la normativa amministrativo-tributaria specifica.
  • La disciplina rigorosa prevista per gli avvisi di accertamento (nullità in caso di mancanza di sottoscrizione del capo dell'ufficio o di suo delegato) non implica che la delega di firma debba avere la stessa forma sostanziale della delega di funzioni; la differenza tra delega di firma e delega di funzioni è cruciale.
  • In caso di contestazione della validità della firma/delega, l'Amministrazione deve produrre la delega (ordine di servizio o atto interno) in grado di appello; la mancata produzione può essere fattore decisivo per il giudice di merito.
  • Prassi raccomandata per l'Amministrazione: adottare e conservare ordini di servizio o atti interni che chiariscano la delega (indicando qualifica/ufficio del delegato), e ove possibile apporre la sottoscrizione del delegante per evitare contestazioni formali.

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