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Sentenza

Sentenza del 09/09/2022 n. 285 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IVA - Regimi speciali: inversione contabile o reverse charge- Onere della prova - Spetta al contribuente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per maggior IVA relativa al 2013 (importo complessivo €130.470,51) motivato dalla ritenuta impropria applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) sulle cessioni di oro usato: il ricorrente sosteneva che i beni ceduti andavano direttamente in fonderia per fusione/affinazione (quindi operazioni assimilabili all'oro industriale), chiedendo anche la non applicazione o la riduzione delle sanzioni per buona fede e, in via subordinata, l'applicazione del regime globale (regime del margine). L'Agenzia contestava che il cessionario (xxxxx) svolgeva attività di commercializzazione e non di fusione, quindi il reverse charge non era applicabile.

La decisione

La CTP di Perugia aveva respinto il ricorso; in appello la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha respinto l'appello e confermato l'avviso di accertamento. La CTR ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito la prova che il cessionario svolgesse effettivamente attività di fusione/trasformazione industriale o operasse esclusivamente nel recupero dei metalli preziosi (condizione necessaria, secondo la giurisprudenza e le risoluzioni ministeriali, per applicare l'art. 17 c.5 DPR 633/72). È stato inoltre ribadito che l'inversione contabile è un'eccezione di stretta interpretazione e che l'onere della prova grava sul contribuente; le spese di lite sono state compensate. Le sanzioni e gli interessi relativi all'accertamento restano, a fronte del rigetto dell'appello.

Norme richiamate

  • D.P.R. 633/1972, art. 17, comma 5

    "in deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'art. 10, n. 11), nonchè per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato... la fattura... deve essere integrata dal cessionario..."

    Il regime del reverse charge è un'eccezione al regime ordinario IVA; la sua applicazione richiede che l'operazione rientri nelle categorie previste (materiale d'oro/prodotti semilavorati di purezza >= 325 millesimi o oro da investimento) e, secondo orientamenti ministeriali e giurisprudenza nazionale, che il cessionario svolga effettivamente attività di fusione/trasformazione industriale o operi nel recupero dei metalli preziosi (assenza di mera commercializzazione). L'onere della prova circa i presupposti ricade sul contribuente che invoca il reverse charge.

  • Direttiva UE (citata: 94/5/CE e poi trasfusa nella Direttiva 2006/112/CE)

    La disciplina comunitaria è pertinente per interpretare i casi di applicazione dell'art. 17 comma 5; la giurisprudenza CJEU ha indicato che il tenore (purezza) dell'oro e la natura del prodotto sono elementi decisivi per ricomprendere o meno l'operazione nel regime speciale, influenzando l'interpretazione della norma nazionale.

  • Direttiva 2006/112/CE (rif. art. 198 par. 2 e criteri interpretativi della CJEU)

    Secondo la Corte di Giustizia l'elemento decisivo può essere il tenore/purezza dell'oro e il fatto che si tratti di prodotti non immediatamente destinati al consumo; questo orientamento è richiamato per interpretare restrittivamente le ipotesi di reverse charge ma non sostituisce l'onere probatorio richiesto in sede nazionale.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-550/14

    Ha affermato che per l'applicazione della disciplina IVA dell'oro è rilevante il tenore (purezza) del prodotto e non solo la qualificazione formale come semilavorato; tale principio è richiamato in considerazione del regime del reverse charge.

  • Cassazione civile, sez. VI, 15 luglio 2021, n. 20223

    Ricorda che l'inversione contabile è norma di stretta interpretazione e che l'onere probatorio circa i presupposti applicativi grava sul contribuente che si avvale dell'eccezione.

  • Cassazione (ord. 6 maggio 2021 n. 11927 e sent. 6 aprile 2022 n. 11107 richiamate)

    Sottolineano l'orientamento secondo cui per l'applicazione del reverse charge nelle cessioni di oro rileva il livello di purezza e il fatto che i prodotti non siano destinati al consumo immediato; ciò può rendere sufficiente la natura e il tenore dell'oro per qualificare l'operazione, ma resta necessario che il contribuente dimostri i presupposti nel caso concreto.

  • Decreto-legge 41/1995 (art. 36 - regime del margine)

    Richiamato dalla difesa quale alternativa interpretativa (regime del margine per commercio di oggetti di occasione). La CTR distingue il regime del margine dall'applicazione del reverse charge e valuta la destinazione e natura dell'operazione per scegliere il corretto regime IVA.

Massime di principio

  • L'inversione contabile (reverse charge) è un'eccezione al regime IVA ordinario e va interpretata restrittivamente: chi la invoca (contribuente/cedente che non addebita l'IVA) deve fornire la prova che ricorrono i presupposti.
  • Per le cessioni di oro usato è necessario dimostrare elementi concreti che il cessionario svolge effettivamente attività di fusione/trasformazione industriale o opera esclusivamente nel recupero dei metalli preziosi (e non semplicemente commercializza il materiale).
  • La giurisprudenza europea valorizza la purezza/tenore dell'oro e la destinazione d'uso non immediata al consumo come criteri rilevanti: tali elementi possono da soli essere decisivi in alcuni casi, ma in sede nazionale il contribuente deve comunque documentare il caso concreto.
  • Se il cessionario affida la fusione a terzi, occorre provare che la catena commerciale e logistica porta effettivamente il materiale alla trasformazione (contratti, ddt, rapporti contrattuali con fonderie, registrazioni contabili, certificazioni analitiche), e che il cessionario agisce come operatore di recupero e non come venditore al dettaglio/ingrosso di oggetti usati.
  • In assenza di prova adeguata, l'Ufficio può recuperare l'IVA ed applicare sanzioni; pertanto gli operatori devono predisporre documentazione preventiva e dettagliata (visure camerali, contratti di subappalto per la fusione, bolle di trasporto, certificati di fusione, analisi di purezza, registrazioni in contabilità) per giustificare l'applicazione del reverse charge.
  • In caso di dubbi interpretativi è consigliabile adottare misure prudenziali: ad esempio richiedere al cessionario dichiarazioni formali, clausole contrattuali che attestino la destinazione a fusione, o chiedere un interpello/AAR per ottenere un orientamento formale dall'Amministrazione finanziaria.

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