Sentenza del 09/09/2022 n. 746 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - residenza - Principato di Monaco - centro degli affari e degli interessi vitali - prevalenza - relazioni affettive e familiari - rilevanza marginale - fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'accertamento della residenza fiscale per l'anno 2010: l'Agenzia ha ritenuto il contribuente fiscalmente residente in Italia e ha accertato redditi non dichiarati; il contribuente ha contestato sostenendo di essere residente nel Principato di Monaco, dove lavora alle dipendenze di una società monegasca e dove ha la propria dimora abituale. L'Ufficio ha invece prodotto indizi quali viaggi frequenti in Italia, presenza di famiglia residente in Italia, canoni di locazione percepiti in Italia, mutuo e immobili in Italia, conti correnti e polizze assicurative, dati di transito autostradale e prestazioni lavorative in cantieri italiani.
La decisione
Il Collegio ha accolto l'appello del contribuente: ha ritenuto che il centro degli affari e degli interessi vitali del contribuente sia nel Principato di Monaco, dove svolge l'attività lavorativa per l'intero anno e ha la residenza/dimora abituale. Le frequenti entrate in Italia e i rapporti familiari sono stati considerati marginali rispetto alla prevalenza del luogo di gestione abituale degli interessi economici; anche i modesti canoni di locazione e le polizze assicurative in Italia sono stati ritenuti irrilevanti rispetto al lavoro principale. L'accertamento è stato quindi annullato in favore del contribuente e le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
DPR 917/1986 (TUIR) art. 2
assoggettabilità ad imposta del cittadino che "per la maggior parte del periodo d'imposta sia iscritto nell'anagrafe della popolazione residente o ha nel territorio dello Stato il domicilio e la residenza ai sensi del codice civile"
stabilisce i presupposti alternativi della residenza fiscale (iscrizione anagrafica, domicilio o residenza civilistica); l'iscrizione all'AIRE non è di per sé esclusiva della residenza fiscale italiana se risultano domicilio o residenza di fatto in Italia
Art. 2-bis TUIR
attribuisce all'Amministrazione la possibilità di desumere, con ogni mezzo di prova, la residenza o il domicilio in Italia anche contro le risultanze anagrafiche; impone al cittadino iscritto AIRE l'onere di fornire la prova della residenza all'estero
Direttiva 83/182/CEE (art. 7)
definisce la residenza normale come il luogo di dimora abituale (almeno 185 giorni) e richiede la valutazione dei legami personali e professionali; in caso di legami personali e professionali divergenti si presume residenza nello Stato dei legami personali se vi è ritorno regolare
Cass. n.32992/2018
afferma la prevalenza del luogo in cui la gestione degli interessi vitali è esercitata abitualmente e riconoscibile dai terzi; le relazioni affettive e familiari non sono criteri prioritari e rilevano solo unitamente ad altri elementi probatori
Cass. n.6501/2015
ribadisce che l'iscrizione all'AIRE e la volontà soggettiva non escludono automaticamente la residenza fiscale italiana; va valutata la sede principale degli affari, interessi economici e relazioni personali, contemperando la volontà individuale con la tutela dell'affidamento dei terzi
Cass. n.18702/2021
ricorda i tre presupposti alternativi ai fini dell'art.2 (iscrizione anagrafica, residenza o domicilio civilistico) e conferma che l'iscrizione AIRE non determina automaticamente l'esclusione della residenza fiscale italiana
Corte di Giustizia UE, C-262/99 (Paraskevas)
in caso di valutazione globale incerta tra legami personali e professionali, la preminenza può spettare ai legami personali se vi è ritorno regolare; comunque occorre una valutazione complessiva di tutti gli interessi
Massime di principio
- Il criterio principale per la residenza fiscale è il centro degli affari e degli interessi vitali: prevale il luogo in cui sono gestiti abitualmente e in modo riconoscibile dagli estranei gli interessi economici del contribuente.
- Le relazioni affettive e familiari (es. coniuge e figli residenti in un altro Stato) non sono di per sé decisive: rilevano solo se confermate da altri elementi che attestino il collegamento prevalente con quello Stato.
- La presenza fisica nel territorio (185 giorni) resta un criterio importante ma non esclusivo; va sempre compiuta una valutazione complessiva dei legami personali, professionali e patrimoniali.
- Se si è iscritti all'AIRE l'onere probatorio ricade spesso sul contribuente: è necessario documentare in modo organico residenza, lavoro, abituale domicilio e gestione degli interessi all'estero (contratto di lavoro, certificati di residenza, utenze, fatture, permessi di lavoro, ecc.).
- Possedere immobili, conti o rapporti economici in Italia non determina automaticamente la residenza fiscale italiana se tali legami sono marginali rispetto all'attività e agli interessi principali svolti all'estero.
- L'Amministrazione finanziaria può usare ogni mezzo di prova per dimostrare la residenza in Italia (dati di transito, estratti conto, contratti, accertamenti): pertanto è importante mantenere documentazione coerente e trasparente a supporto della residenza estera.
- In situazioni miste (legami professionali in uno Stato e personali in un altro) va adottata una valutazione globale e documentata: per ridurre il rischio di contestazioni, conviene centralizzare in modo chiaro la gestione degli interessi nel Paese di residenza dichiarata e limitare permanenze e legami non necessari nell'altro Stato.
- In caso di contestazione l'esito dipende molto dall'intensità e dalla qualità delle prove fornite da entrambe le parti; la giurisprudenza favorisce l'individuazione del luogo di gestione abituale degli interessi riconoscibile dai terzi.
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