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Sentenza

Sentenza del 09/09/2022 n. 26592 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugna per cassazione la sentenza n. 2190/17 della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile l'appello notificato a mezzo PEC. La questione centrale è se la notifica via PEC, eseguita prima dell'operativita della disciplina del processo tributario telematico nella Regione Lazio, potesse ritenersi valida o sanabile. La ricorrente ha dedotto l'applicabilita della L. n. 53/1994 (art. 1 e 3-bis) anche al processo tributario e, in subordine, che la costituzione in giudizio delle controparti avesse comunque raggiunto lo scopo della notifica e sanato l'eventuale vizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il consolidato orientamento secondo cui le notifiche a mezzo PEC nel processo tributario sono ammesse solo dopo l'entrata in vigore e l'operativita dei decreti ministeriali che rendono operativo il processo tributario telematico; quindi la notifica effettuata prima di tale avvio è giuridicamente inesistente e non sanabile, con conseguente passaggio in giudicato della decisione impugnata. In particolare, la Corte ha rilevato che per le Commissioni tributarie del Lazio la disciplina telematica è divenuta operativa dal 15 aprile 2017, data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata. La Corte ha altresì disposto che la ricorrente verifichi l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato secondo il DPR n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Legge n. 53 del 1994

    La Corte ha ritenuto che le abilitazioni e disposizioni della L. n. 53/1994 non siano automaticamente estensibili al processo tributario in assenza delle specifiche disposizioni di attuazione e regole tecniche che rendano operativo il processo telematico tributario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, comma 3

    Richiamato quale norma che demanda ai decreti ministeriali l'attuazione del processo tributario telematico; la sua entrata in operativita e' condizione per la validita delle notifiche telematiche nel rito tributario.

  • D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 3, comma 3

    Individua regole tecniche per l'attuazione del processo tributario telematico; le notifiche PEC sono valide nel processo tributario solo dopo che i decreti attuativi sono stati eseguiti e resi operativi.

  • D.M. 4 agosto 2015

    Decreto di prima attuazione la cui efficacia per le Commissioni tributarie del Lazio e' stata valutata dalla Corte: operativo per tali commissioni dal 15 aprile 2017.

  • D.M. 15 dicembre 2016

    Riferimento amministrativo collegato all'entrata in vigore regionale della disciplina telematica; la Corte lo utilizza per definire la data di operativita del processo telematico per il Lazio.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    Richiamato rispetto al vizio di motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che la motivazione resa fosse sufficiente a comprendere le ragioni del decisum e non sussistesse la nullita denunciata.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    Richiamato dalla ricorrente nella deduzione di nullita e sanatoria, ma la Corte ha confermato che l'inesistenza giuridica della notifica telematica ante operativita non è sanabile con la costituzione delle controparti.

  • Costituzione, art. 24

    Invocato dalla ricorrente in tema di diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il rispetto delle regole specifiche di notifica sia condizione procedurale rilevante e che l'inosservanza non sia automaticamente idonea a ledere il diritto di difesa in modo da giustificare sanatoria.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Norme richiamate in relazione al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le notifiche via PEC sono valide solo dopo che la disciplina del processo tributario telematico è divenuta operativa per la commissione competente: verificare sempre la data di efficacia dei decreti ministeriali e la loro applicazione alla specifica giurisdizione territoriale.
  • Una notifica telematica effettuata prima dell'operativita del processo tributario telematico è giuridicamente inesistente e, secondo la giurisprudenza consolidata, non è sanabile neanche se le controparti si costituiscono successivamente.
  • Non si può estendere automaticamente la disciplina della PEC prevista per altri riti (ad esempio amministrativo o civile) al rito tributario: vale il principio di specialità del processo tributario rispetto al civile.
  • La contestazione della motivazione in cassazione richiede vizi formali gravi e percepibili dal testo della sentenza (mancanza materiale di motivi, motivazione apparente o contraddittoria); il mero difetto di esaustivita non è sufficiente.
  • Prima di notificare atti processuali in forma telematica è fondamentale accertare la normativa e i decreti attuativi vigenti per la specifica commissione tributaria, nonché le modalità tecniche prescritte, per evitare il rischio di inutilità dell'atto e del passaggio in giudicato della decisione impugnata.
  • Considerare l'onere processuale e gli eventuali effetti economici collegati (es. contributo unificato) nel valutare la strategia di impugnazione quando sussistono dubbi sulla validità della notifica.

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