Sentenza del 09/09/2022 n. 26556 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
recupero di maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali su una successione, ritenendo l'abitazione nel Comune di (---) di vani 20 superare la soglia dei 240 mq per l'esclusione dalle agevolazioni prima casa, in quanto la superficie comprendeva anche un locale censito come soffitta che l'Ufficio riteneva utilizzabile ai fini abitativi. I ricorrenti sostenevano che la qualificazione catastale/Docfa come soffitta fosse incontestata e pertanto la superficie non doveva concorrere al computo, e che l'assenza dell'impianto di riscaldamento impedisse la sua considerazione come superficie utile
La decisione
la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la qualificazione progettuale o catastale come soffitta non è vincolante se il giudice di merito accerta la reale utilizzabilità dell'ambiente; il parametro decisivo è la "utilizzabilità" o la potenzialità abitativa degli ambienti, non la loro effettiva dotazione (come l'impianto di riscaldamento). La CTR aveva accertato, con valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che il locale aveva finiture, accessi e caratteristiche tali da essere computabile nella superficie utile complessiva; quindi le agevolazioni fiscali sono state negate e l'avviso dell'Agenzia confermato. Il ricorso è stato condannato alle spese
Norme richiamate
D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6
va inteso nel senso che rileva la "utilizzabilità" degli ambienti a prescindere dalla loro effettiva abitabilità; dunque soffitte o cantine possono concorrere al computo della superficie utile se, di fatto, hanno potenzialità abitative
art. 1 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (e richiamato art. 1 tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347)
norme che regolano le agevolazioni fiscali per l'abitazione principale e il computo della superficie utile; la Corte ha ritenuto che il requisito per escludere superfici dal calcolo non sia la mera qualificazione catastale ma la concreta non utilizzabilità
art. 112 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti lamentando omessa pronuncia su fatto; la Corte osserva che la valutazione di fatti e prove rientra nel merito e non è sindacabile in cassazione salvo motivi di diritto
art. 115 c.p.c.
principio del libero convincimento del giudice del merito nella valutazione delle prove: le critiche a valutazioni di fatto sono inammissibili in cassazione
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze per violazione di norme processuali e di diritto sostanziale perché si contestavano valutazioni di fatto insindacabili
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
richiama l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti in presenza dei presupposti
D.M. n. 55 del 2014
richiamato ai fini della liquidazione delle spese di giudizio
Massime di principio
- La qualificazione catastale o la presentazione successiva di una Docfa che definisce un locale come soffitta non è automaticamente vincolante: conta la valutazione di fatto sulla effettiva utilizzabilità o potenzialità abitativa dell'ambiente
- Per il computo della superficie utile ai fini delle agevolazioni (e per verificare il carattere di "lusso") rileva la "utilizzabilità" degli ambienti, non la sola abitabilità formale; quindi soffitte, cantine, sottotetti o locali tecnici possono essere inclusi se strutturalmente e funzionalmente collegati e potenzialmente utilizzabili come spazi abitativi
- L'assenza di impianto di riscaldamento non è, di per sé, un ostacolo decisivo a considerare un locale computabile nella superficie utile: la valutazione è globale e si fonda sulle caratteristiche concrete e sulla potenzialità abitativa
- Le valutazioni di fatto dei giudici di merito (es. se un locale è utilizzabile) sono insindacabili in cassazione salvo vizio di diritto: chi contesta l'inclusione deve proporre prove e argomentazioni idonee nel grado di merito
- La Agenzia delle Entrate può difendere la propria liquidazione anche se il contribuente ha successivamente aggiornato la Docfa; la rettifica catastale di parte non impedisce all'Ufficio né al giudice di accertare la reale situazione di fatto
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