Sentenza del 09/09/2022 n. 26591 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia originava da tre avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia per INVIM e imposte di registro e ipocatastali relativi a un atto di conferimento del 1977. C. I.T.C. contestava la legittimità degli atti e, in sede di cassazione, impugnava il diniego di accesso alla definizione agevolata previsto dal D.L. n. 119/2018, art. 6. In sede di merito in Cassazione la ricorrente denunciava, tra l'altro: nullità della pronuncia per assenza di motivazione sul motivo di appello; violazione dell'obbligo di motivazione degli avvisi di liquidazione ai sensi della L. n. 212/2000, art. 7 (mancata allegazione o riproduzione della pronuncia giudiziale che era alla base delle liquidazioni); carenza di indicazioni sui criteri di quantificazione delle imposte, degli interessi e delle sanzioni negli avvisi; violazione della direttiva CEE 69/335 in relazione alla misura dell'imposta applicabile; e censura sull'errata delimitazione del periodo di sterilizzazione degli interessi per la durata irragionevole del processo (richiamando la L. n. 147/1962, art. unico, e garanzie costituzionali e convenzionali). L'Agenzia, con ricorso incidentale, deduceva l'inammissibilità dei motivi aggiunti e sosteneva che il contenzioso tributario non rientrasse nelle garanzie dell'art. 6 CEDU ai fini della dedotta violazione della durata del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi proposti da C. I.T.C. S.p.a. avverso gli atti di diniego della definizione agevolata (D.L. n. 119/2018, art. 6), dichiarando estinto il giudizio. La Corte ha ritenuto che i tre avvisi di liquidazione abbiano natura sostanzialmente impositiva, poiché costituivano la prima manifestazione verso la contribuente di una pretesa fiscale maggiore rispetto agli originari avvisi di accertamento (liquidazione delle imposte e irrogazione di sanzioni) e pertanto rientrassero nell'ambito applicativo della definizione agevolata. In particolare la Corte ha sottolineato che la qualificazione di un atto come impositivo si valuta sulla base della sua funzione sostanziale e che, in casi analoghi, la misura dell'imposta e l'applicazione di sanzioni possono rendere l'avviso di liquidazione suscettibile di definizione. Sul punto procedurale l'autorità ha ritenuto fondati i ricorsi della contribuente e ha disposto la compensazione integrale delle spese; non ha disposto il pagamento del contributo unificato aggiuntivo. La Corte non ha invece deciso nel merito tutte le questioni sostanziali relative alla fondatezza degli avvisi di accertamento originari o al diritto agli interessi su base della L. n. 147/1962, essendo la decisione incentrata sulla definibilità delle controversie oggetto di diniego.
Norme richiamate
D.L. n. 119/2018, art. 6 (conv. L. n. 136/2018)
La Corte interpreta la norma nel senso che rientrano nella definizione agevolata le controversie in cui compaia l'Agenzia e che abbiano ad oggetto atti impositivi; la qualificazione si fa sulla base della funzione sostanziale dell'atto, non della sua natura formale.
L. n. 289/2002, art. 16
Richiamata come antecedente normativa e giurisprudenziale: anche disposizioni analoghe precedenti ammettono la definibilità delle 'liti pendenti' quando l'atto impugnato esprima per la prima volta una pretesa maggiore.
L. n. 212/2000, art. 7, comma 1
La norma richiede adeguata motivazione degli atti dell'Amministrazione. Nel caso in esame la Corte, pur rilevando le censure sulla motivazione degli avvisi di liquidazione, valuta prevalente la natura impositiva sostanziale degli atti ai fini della definizione agevolata.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 24 e 36
Richiamati per le regole processuali sulla deduzione di nuovi motivi e sulla motivazione delle decisioni dei giudici tributari; l'Amministrazione aveva contestato l'ammissione di motivi aggiunti, richiamando i limiti temporali e di prova per l'introduzione di documenti nuovi.
L. n. 147/1962, articolo unico
Invocata dalla contribuente con riferimento all'eventuale non debenza degli interessi per la durata eccessiva del giudizio; la Corte non ha risolto definitivamente la questione nel provvedimento di definizione, limitandosi a decidere sull'accesso alla definizione agevolata.
Direttiva CEE 69/335
Direttiva 69/335/CEE del 17 luglio 1969
Rilevata nelle censure della contribuente con riferimento alla misura dell'imposta applicabile ai conferimenti societari; la Corte segnala che tale questione può rientrare nella nozione di lite definibile quando incide sulla misura dell'imposta.
D.P.R. n. 634/1972, art. 49; D.P.R. n. 643/1972, art. 20; D.P.R. n. 635/1972, artt. 3,7,9,21,22
art. 49 DPR 634/1972; art. 20 DPR 643/1972; artt. 3,7,9,21,22 DPR 635/1972
Norme tecniche sul regime tributario (registro, INVIM, imposte ipocatastali) cui la Corte fa riferimento per spiegare come la rettifica di valore sia distinta dalla successiva liquidazione delle imposte e come, anche dopo la definizione del valore, possano restare questioni aperte su altri profili applicativi.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (contributo unificato)
La Corte ha ritenuto non dovuto il contributo unificato aggiuntivo, considerandone la natura eccezionale e sanzionatoria limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- La qualificazione di un atto come 'impositivo' si valuta sulla base della sua funzione sostanziale: un avviso di liquidazione che per la prima volta pretende una somma maggiore o applica sanzioni può essere considerato atto impositivo anche se formalmente denominato diverso.
- Le controversie relative ad avvisi di liquidazione che introducono una pretesa fiscale maggiore rispetto ad accertamenti precedenti possono rientrare nelle procedure di definizione agevolata (D.L. n. 119/2018, art. 6); pertanto il contribuente può impugnare il diniego di definizione e ottenere l'estinzione del giudizio se ricorrono i presupposti.
- È preferibile che l'Amministrazione espliciti e riproduca nei propri atti (o alleghi) i riferimenti e i passaggi essenziali dei provvedimenti giudiziari richiamati, e che indichi chiaramente criteri, valori e periodi rilevanti per la quantificazione di imposte, interessi e sanzioni, per evitare censure di carenza di motivazione.
- I motivi aggiunti e l'introduzione di nuovi documenti in giudizio devono rispettare i termini e le condizioni previste dal D.Lgs. n. 546/1992 (art. 24); la loro ammissione può essere contestata se non risultano tempestivi o se non scaturiscono da documenti realmente 'nuovi' conosciuti solo successivamente.
- Le questioni relative alla non debenza degli interessi per violazione della ragionevole durata del processo (richiami a L. n. 147/1962, art. unico, e norme costituzionali/CEDU) devono essere prospettate e provate specificamente; l'accertamento della responsabilità per la durata e l'eventuale effetto sulla liquidazione degli interessi richiede un esame di merito che può essere distinto dalla decisione sulla definibilità della controversia.
- Per il contribuente, quando una controversia incide sulla misura dell'imposta o sull'applicabilità di esenzioni/incompatibilità con direttive comunitarie, è strategico valutare l'opportunità della definizione agevolata anche se l'atto formale proviene da diversa fase procedimentale o riguarda un soggetto incorporato/cessionario.
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