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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31400/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, confermando il rigetto del ricorso avverso ingiunzioni di pagamento relative a ICI 2009-2011 e IMU emesse dal Comune. La controversia riguardava, in sostanza, la pretesa tributaria fondata su avvisi di accertamento presupposti che la contribuente assumeva essere illegittimi perché avrebbe cessato di essere proprietaria degli immobili tassati, con conseguente carenza di legittimazione passiva e mancata prova del titolo e del valore dei terreni. Con il primo motivo la ricorrente deduceva omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione della propria carenza di legittimazione passiva. Con il secondo motivo lamentava violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il Comune non avesse provato proprietà e valore dei beni e che non fosse stata ammessa la c.t.u. richiesta per individuare le aree di proprietà ai fini della base imponibile. Con il terzo motivo deduceva violazione di norme costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali UE, dello Statuto del contribuente e del processo tributario, contestando il mancato annullamento in autotutela degli atti nonostante la pretesa carenza di legittimazione passiva. Con il quarto motivo lamentava vizi di motivazione e nullità dell’ingiunzione per omessa o apparente motivazione. Con il quinto motivo censurava il mancato espletamento della c.t.u. sull’individuazione delle aree e sulla base imponibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva correttamente considerato preclusa la contestazione sulla mancata impugnazione tempestiva degli avvisi di accertamento presupposti; i vizi di tali atti, divenuti definitivi, non si trasmettono agli atti successivi, impugnabili solo per vizi propri. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Anche il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché l’istanza di autotutela non consente di riaprire contestazioni già precluse su atti definitivi e il diniego di autotutela è sindacabile solo per vizi propri del rifiuto, non per rimettere in discussione la fondatezza della pretesa tributaria. Il quarto motivo è stato respinto perché l’ingiunzione risultava sufficientemente motivata, avendo indicato fonti normative, annualità, poste tributarie e ragioni della pretesa, in modo da consentire la difesa del contribuente. Il quinto motivo è stato assorbito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia va esclusa quando il giudice di merito abbia sostanzialmente preso in considerazione la questione nella prospettiva della definitività dell'atto presupposto e della conseguente inammissibilità delle censure successive.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente lo invocava per contestare l'asserita mancata prova della proprietà e del valore dei beni; il motivo è stato comunque assorbito e non accolto.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Richiamato sia per la ripartizione dell'onere probatorio nel processo tributario sia per la richiesta di c.t.u.; la Corte non ha ravvisato violazione, essendo la pretesa fondata su atti definitivi e adeguatamente motivati.

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    Norma di legittimità invocata per i motivi di violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    Norma di legittimità invocata per il vizio di omessa pronuncia.

  • art. 19, c. 3, d.lgs. 596/1992

    Citato nella sentenza impugnata per affermare l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento; il testo contiene un evidente refuso nella sigla del decreto.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel motivo contro il diniego di autotutela, ma la Corte ha escluso profili di incostituzionalità alla luce della giurisprudenza costituzionale.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sull'autotutela; non accolto.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sull'autotutela; non accolto.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sull'autotutela; non accolto.

  • art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto a una decisione sull'autotutela; la Corte ha escluso che la disciplina denunciata comporti un vuoto di tutela.

  • art. 10 legge 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sull'autotutela e sullo statuto del contribuente; non è stato ritenuto violato.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Richiamato nel motivo sul diniego di autotutela; la Corte ha ribadito che non consente di contestare il merito di un atto impositivo definitivo tramite l'impugnazione del rifiuto di autotutela.

  • art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato insieme all'art. 3 l. n. 241/1990 sul tema della motivazione dell'atto amministrativo; la motivazione dell'ingiunzione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato insieme all'art. 1 l. n. 241/1990 sul tema della motivazione dell'atto amministrativo; la motivazione dell'ingiunzione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 5 legge 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre carenza motivazionale dell'ingiunzione; censura respinta.

  • art. 6 legge 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre carenza motivazionale dell'ingiunzione; censura respinta.

  • art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre carenza motivazionale dell'ingiunzione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e non ha accolto la censura.

  • art. 191 c.p.c. e ss.

    Richiamati per censurare il mancato espletamento della c.t.u.; motivo assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Gli atti impositivi o presupposti divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione non possono essere rimessi in discussione attraverso l'impugnazione degli atti successivi, che sono contestabili solo per vizi propri.
  • Il diniego di autotutela tributaria non è uno strumento per aggirare la definitività dell'atto impositivo: contro il rifiuto possono essere dedotti solo i vizi propri del diniego, non la fondatezza originaria della pretesa.
  • L'amministrazione non è tenuta a pronunciarsi sull'istanza di autotutela in modo da creare un autonomo diritto del contribuente a ottenere la rimozione dell'atto definitivo; la disciplina tutela in via prioritaria la certezza dei rapporti giuridici e non integra un vuoto di tutela costituzionalmente rilevante.
  • La motivazione di un atto impositivo è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di predisporre una difesa effettiva; non è necessario anticipare in modo analitico tutte le prove del merito della pretesa.
  • La c.t.u. non può essere utilizzata per superare preclusioni derivanti dalla definitività dell'atto presupposto o per sopperire a contestazioni che avrebbero dovuto essere svolte tempestivamente contro l'atto originario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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