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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12636/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite riguarda un avviso di accertamento n. 476/2017 notificato da un Comune per il pagamento della TARSU/TIA relativa all'anno 2012, emesso in relazione a immobili iscritti al Nuovo catasto edilizio urbano sulla base di dichiarazioni presentate dal contribuente in qualità di successore di altra persona. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo che l'atto contenesse elementi sufficienti a far comprendere la pretesa e che non fosse necessario allegare l'atto richiamato, se il suo contenuto essenziale era riprodotto. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost., denunciando motivazione apparente della sentenza d'appello; (2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo di avere contestato sin dal primo grado di non essere titolare di alcun diritto sugli immobili soggetti all'imposta; (3) violazione dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006 e dell'art. 7 L. 212/2000, contestando la motivazione per relationem e l'omessa allegazione degli atti richiamati.

La decisione

La Corte ha respinto tutti e tre i motivi. Ha escluso la motivazione apparente della sentenza di merito, rilevando che la CTR aveva comunque indicato, sia pure sinteticamente, gli elementi posti a base del decisum, ossia i dati catastali, le risultanze della Conservatoria e la dichiarazione resa dallo stesso ricorrente in qualità di erede. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva trascritto integralmente il contenuto dell'avviso di accertamento e non aveva efficacemente smentito tali risultanze. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che l'obbligo di allegazione ex art. 7 Statuto del contribuente riguarda solo gli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza; la motivazione per relationem è valida se l'atto richiamato è conosciuto dal contribuente o se ne è riprodotto il contenuto essenziale. Poiché i dati utilizzati dall'ente erano stati redatti dallo stesso contribuente, la censura è stata ritenuta infondata. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nei tre motivi di ricorso.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza tributaria impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la sentenza sarebbe stata priva di motivazione sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    La Corte richiama il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione per escludere il vizio denunciato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio in ordine alla titolarità del diritto sugli immobili.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e documentali.

  • art. 1, comma 162, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Richiamato quale norma sulla motivazione e notificazione degli avvisi di accertamento tributari.

  • art. 7 L. 22 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di allegare i documenti richiamati si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza; la motivazione per relationem è valida se il contenuto essenziale dell'atto richiamato è riprodotto nell'avviso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza è apparente solo quando, pur esistente sul piano grafico, non consenta il controllo sull'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che sia sintetica, se indica gli elementi essenziali del ragionamento decisorio.
  • Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione apparente richiede di confrontarsi con gli specifici elementi posti dal giudice di merito a fondamento della decisione; la mancata trascrizione completa degli atti rilevanti può indebolire o precludere il controllo di legittimità.
  • In materia di atti tributari motivati per relationem, l'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti non già conosciuti in modo integrale e legale dal contribuente.
  • La motivazione per relationem è sufficiente quando l'atto impositivo riproduce il contenuto essenziale dell'atto richiamato, cioè gli elementi necessari a identificarne oggetto, contenuto e destinatari, consentendo al contribuente e al giudice di individuare la base della pretesa.
  • Se la pretesa fiscale si fonda su dati o dichiarazioni provenienti dallo stesso contribuente, la conoscenza dell'atto presupposto può ritenersi già in capo al destinatario, con conseguente insussistenza del vizio di mancata allegazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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