Cassazione Civile, Ordinanza n. 12636/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite riguarda un avviso di accertamento n. 476/2017 notificato da un Comune per il pagamento della TARSU/TIA relativa all'anno 2012, emesso in relazione a immobili iscritti al Nuovo catasto edilizio urbano sulla base di dichiarazioni presentate dal contribuente in qualità di successore di altra persona. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo che l'atto contenesse elementi sufficienti a far comprendere la pretesa e che non fosse necessario allegare l'atto richiamato, se il suo contenuto essenziale era riprodotto. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost., denunciando motivazione apparente della sentenza d'appello; (2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo di avere contestato sin dal primo grado di non essere titolare di alcun diritto sugli immobili soggetti all'imposta; (3) violazione dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006 e dell'art. 7 L. 212/2000, contestando la motivazione per relationem e l'omessa allegazione degli atti richiamati.
La decisione
La Corte ha respinto tutti e tre i motivi. Ha escluso la motivazione apparente della sentenza di merito, rilevando che la CTR aveva comunque indicato, sia pure sinteticamente, gli elementi posti a base del decisum, ossia i dati catastali, le risultanze della Conservatoria e la dichiarazione resa dallo stesso ricorrente in qualità di erede. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva trascritto integralmente il contenuto dell'avviso di accertamento e non aveva efficacemente smentito tali risultanze. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che l'obbligo di allegazione ex art. 7 Statuto del contribuente riguarda solo gli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza; la motivazione per relationem è valida se l'atto richiamato è conosciuto dal contribuente o se ne è riprodotto il contenuto essenziale. Poiché i dati utilizzati dall'ente erano stati redatti dallo stesso contribuente, la censura è stata ritenuta infondata. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza tributaria impugnata.
Richiamato per sostenere che la sentenza sarebbe stata priva di motivazione sufficiente.
art. 111 Cost.
La Corte richiama il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione per escludere il vizio denunciato.
Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio in ordine alla titolarità del diritto sugli immobili.
Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e documentali.
art. 1, comma 162, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato quale norma sulla motivazione e notificazione degli avvisi di accertamento tributari.
art. 7 L. 22 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di allegare i documenti richiamati si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza; la motivazione per relationem è valida se il contenuto essenziale dell'atto richiamato è riprodotto nell'avviso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione di una sentenza è apparente solo quando, pur esistente sul piano grafico, non consenta il controllo sull'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che sia sintetica, se indica gli elementi essenziali del ragionamento decisorio.
- Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione apparente richiede di confrontarsi con gli specifici elementi posti dal giudice di merito a fondamento della decisione; la mancata trascrizione completa degli atti rilevanti può indebolire o precludere il controllo di legittimità.
- In materia di atti tributari motivati per relationem, l'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti non già conosciuti in modo integrale e legale dal contribuente.
- La motivazione per relationem è sufficiente quando l'atto impositivo riproduce il contenuto essenziale dell'atto richiamato, cioè gli elementi necessari a identificarne oggetto, contenuto e destinatari, consentendo al contribuente e al giudice di individuare la base della pretesa.
- Se la pretesa fiscale si fonda su dati o dichiarazioni provenienti dallo stesso contribuente, la conoscenza dell'atto presupposto può ritenersi già in capo al destinatario, con conseguente insussistenza del vizio di mancata allegazione.
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