Cassazione Civile, Ordinanza n. 20644/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina da un avviso di accertamento notificato a una società in accomandita semplice per IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2010, con contestazione di maggiori imposte e iscrizione a ruolo anche in relazione alla posizione della socia accomandante. La contribuente riferisce di avere poi rinvenuto, tramite estratto di ruolo, l’iscrizione a ruolo concernente il debito fiscale della società e ha impugnato tale ruolo davanti al giudice tributario. Il ricorso per cassazione si articola in quattro censure: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 2, comma 3, e 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 100 c.p.c., perché la CTR avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il gravame per difetto di interesse, ritenendo necessaria l’impugnazione del presupposto avviso di accertamento societario; 2) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe qualificato come nuove, in appello, argomentazioni difensive già sostanzialmente prospettate in primo grado circa la limitazione di responsabilità della socia accomandante ex art. 2313 c.c.; 3) vizio di motivazione apparente ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. / art. 36 d.lgs. 546/1992, per una motivazione ritenuta incomprensibile e non effettiva sul rigetto delle doglianze relative alla nullità/inefficacia dell’atto nei confronti della socia accomandante; 4) violazione degli artt. 2313, 2291 e 2304 c.c., sostenendosi che la socia accomandante non potesse rispondere direttamente dei debiti tributari sociali oltre i limiti legali della sua posizione.
La decisione
La Corte respinge in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, ma poi dichiara il ricorso inammissibile nel merito. La decisione è fondata sull’intervento normativo sopravvenuto di cui all’art. 3-bis d.l. 146/2021, conv. in l. 215/2021, che ha inserito nell’art. 12 d.P.R. 602/1973 il comma 4-bis: l’estratto di ruolo non è impugnabile e la diretta impugnazione del ruolo/cartella non validamente notificata è ammessa solo in casi tassativi, subordinati alla dimostrazione di uno specifico pregiudizio. Poiché la ricorrente non ha precisato in giudizio quale interesse concreto le derivasse dall’impugnazione secondo la nuova disciplina, manca la condizione dell’azione. La Corte aggiunge, incidentalmente, che la questione della responsabilità della socia accomandante potrà semmai essere fatta valere in sede di opposizione all’esecuzione e che, in tema di società in accomandita semplice, l’art. 2313 c.c. limita la responsabilità dell’accomandante e non consente ai creditori sociali di agire direttamente nei suoi confronti per i debiti tributari della società.
Norme richiamate
Il ricorso non è stato ritenuto carente di autosufficienza, poiché conteneva gli elementi necessari a portare le questioni all’attenzione della Corte.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
È stata invocata dalla ricorrente per censurare la declaratoria di inammissibilità fondata sulla mancata impugnazione dell’atto presupposto.
È stata invocata per contestare il difetto di interesse ad agire affermato dai giudici di merito.
art. 2, comma 3, d.lgs. 546/1992
È stata richiamata nel primo motivo quale norma sul riparto della giurisdizione/impugnabilità in materia tributaria.
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
La Corte richiama il principio per cui l’atto precedente non notificato può essere fatto valere impugnando l’atto successivo notificato; tale tutela è stata poi circoscritta dalla disciplina sopravvenuta.
È stata dedotta la violazione del divieto di nuove eccezioni/domande in appello; la censura è rimasta assorbita dall’inammissibilità del ricorso.
art. 111 Cost.
È stata evocata per denunciare una motivazione apparente della sentenza impugnata.
È stata richiamata quale parametro del requisito motivazionale, insieme alla corrispondente norma del processo tributario.
È stata richiamata per sostenere il vizio di motivazione della sentenza tributaria.
È stata invocata per affermare la responsabilità limitata della socia accomandante; la Corte osserva che la sua posizione può rilevare in eventuale opposizione all’esecuzione e che la norma disciplina i rapporti interni, non legittimando l’azione diretta del creditore sociale verso l’accomandante.
Richiamato nel quarto motivo insieme all’art. 2304 c.c. per contestare la responsabilità personale della socia accomandante.
Richiamato nel quarto motivo per sostenere il carattere sussidiario e non diretto della responsabilità del socio.
L’estratto di ruolo non è impugnabile; ruolo e cartella invalidamente notificata sono impugnabili solo in casi tassativi e con prova di uno specifico pregiudizio.
Norma sopravvenuta che ha introdotto il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. 602/1973 e si applica anche ai processi pendenti.
Legge di conversione del d.l. 146/2021, rilevante per l’introduzione della nuova disciplina sull’estratto di ruolo.
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
È richiamato come uno dei casi tassativi in cui la diretta impugnazione del ruolo/cartella è ammessa per pregiudizio alla partecipazione a procedure di appalto.
È richiamato come ulteriore ipotesi tassativa di pregiudizio per la riscossione di somme da soggetti pubblici.
art. 1, comma 1, lettera a), D.M. 18 gennaio 2008, n. 40
È richiamato per individuare i soggetti pubblici rilevanti ai fini della tutela immediata contro il ruolo/cartella.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, l’estratto di ruolo è atto interno e non autonomamente impugnabile; la tutela diretta contro il ruolo o la cartella non notificata è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla disciplina sopravvenuta, con onere del contribuente di allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio concreto.
- La nuova disciplina sull’impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata si applica anche ai processi pendenti, perché specifica e concretizza l’interesse ad agire, senza introdurre un’irragionevole compressione della tutela giurisdizionale.
- I casi in cui è ammessa l’azione diretta contro il ruolo o la cartella non notificata hanno carattere tassativo e non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva.
- Il contribuente che agisce contro l’iscrizione a ruolo deve dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire, che non può essere presunto in assenza dei pregiudizi tipizzati dalla legge.
- In tema di società in accomandita semplice, la responsabilità del socio accomandante per le obbligazioni sociali è limitata nei rapporti interni e non legittima di regola l’azione diretta del creditore sociale, compreso l’erario; l’eventuale limite di responsabilità può essere fatto valere in sede esecutiva.
- Nel ricorso per cassazione, il requisito di autosufficienza non va interpretato in modo eccessivamente formalistico: è sufficiente che siano indicati puntualmente gli atti e il loro contenuto essenziale, senza necessità di integrale trascrizione di tutti i documenti richiamati.
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