Sentenza del 29/01/2024 n. 2721 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A.A. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato l’inammissibilità, per tardività, del ricorso contro due cartelle di pagamento, relative agli anni d’imposta 2004 e 2005 e ricomprese in una pretesa complessiva di 75.209,21 euro per tributi, contributi previdenziali e sanzioni stradali. Con cinque motivi ha contestato, in sintesi: la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l’insufficienza degli estratti di ruolo e la mancata produzione delle cartelle; l’irregolarità delle notifiche, anche rispetto agli adempimenti previsti per l’irreperibilità relativa; la possibilità per il concessionario di notificare direttamente per posta; e la mancata indicazione nelle cartelle dei criteri di calcolo degli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché la CTR aveva esaminato la contestazione effettivamente proposta, senza pronunciare su una domanda nuova; il secondo è infondato: gli estratti di ruolo possono documentare gli elementi essenziali del credito e, quanto alla notifica, la produzione della cartella non è necessaria quando siano disponibili relazione o avviso di ricevimento identificativi. I motivi terzo e quarto sono infondati: la notifica diretta della cartella da parte del concessionario con raccomandata A/R è ammessa; per la cartella 2004, notificata al destinatario relativamente irreperibile, risultavano gli adempimenti dell’art. 140 c.p.c. e l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, con perfezionamento dopo dieci giorni dall’invio, il 27 ottobre 2008; quella del 2005 risultava ricevuta dalla custode il 23 giugno 2009. Il quinto motivo è inammissibile perché riguarda il merito della pretesa, sul quale la CTR non doveva pronunciarsi dopo aver dichiarato tardivo il ricorso. Il ricorso originario, notificato il 16 gennaio 2013, era quindi tardivo. A.A. è stato condannato alle spese di legittimità: 3.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre 15% di spese generali e accessori di legge, nonché all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'estinzione ope legis delle società del c.d. "gruppo Equitalia" ai sensi dell' art. 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 , non determina l'interruzione dei processi pendenti, né la necessità di costituzione in giudizio del nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, non costituendo successione nel processo ai sensi dell' art. 110 c.p.c., bensì successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c.
Il subentro dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti di Equitalia non interrompe i processi pendenti e opera come successione nel rapporto controverso, non come successione processuale che imponga la riassunzione o una nuova costituzione.
Poiché il Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle entrate e riscossione e l'Avvocatura generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, e a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell' art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933 , consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall'AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili.
In Cassazione l’Agenzia si avvale, di regola, dell’Avvocatura dello Stato secondo il Protocollo; il ricorso a un avvocato del libero foro richiede i presupposti previsti e la relativa documentazione o deliberazione motivata. In loro assenza, la costituzione basata su tale mandato è invalida.
È evidente, pertanto, che il giudice di appello, nel ritenere valide le notifiche delle cartelle effettuate ai sensi dell' art. 26 del D.P.R. 602/73 , ha vagliato, rigettandola, la doglianza riproposta dal contribuente in sede di gravame di "inesistenza della notifica" per essere state le cartelle spedite a mezzo servizio postale da soggetto non abilitato, e non già una domanda asseritamente non dedotta quale quella (evidenziata da Equitalia nella comparsa di risposta riportata, nelle parti di interesse, in ricorso) di inesistenza delle cartelle in questione per vizio di notifica.
Non sussiste ultrapetizione quando il giudice decide la contestazione effettivamente proposta, anche se ne precisa la qualificazione giuridica; qui la CTR aveva esaminato la dedotta inesistenza della notifica, non una diversa domanda.
Art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992
La norma è stata invocata dal contribuente, ma la Corte non ne ha tratto un’autonoma interpretazione: la tardività del ricorso è stata valutata sulla base delle date di notifica accertate.
In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell' art. 26 , comma 1, del DPR n. 602 del 1973 , la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa.
Per dimostrare il perfezionamento e la data della notifica è sufficiente produrre la relazione o l’avviso di ricevimento che identifichi la cartella; non è indispensabile depositarne anche la copia.
Art. 49 e art. 25, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'estratto di ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli.
L’estratto riproduce la parte del ruolo riferita al contribuente e può provare gli elementi essenziali della pretesa; il ruolo costituisce il titolo esecutivo della riscossione coattiva e la cartella ne riporta il credito.
Art. 26, commi 1 e 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell' art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
La notifica diretta tramite raccomandata A/R è una modalità alternativa a quella eseguita dai soggetti indicati nella prima parte della norma; non richiede che il concessionario si avvalga di intermediari abilitati né la redazione di una relata, e si perfeziona secondo le risultanze dell’avviso di ricevimento.
Art. 12 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Anche dopo la modificazione apportata a quest'ultima norma con l' art. 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 , la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell'esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La modifica legislativa non ha escluso la facoltà dell’esattore di notificare direttamente la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Legge 24 novembre 1981, n. 689
La notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e succ. mod., è disciplinata dall' art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
Anche per le cartelle relative a sanzioni amministrative la notificazione è regolata dall’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, che consente l’invio diretto da parte dell’esattore.
Art. 140 c.p.c.; art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Ne consegue che, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall' art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.
In caso di irreperibilità relativa occorrono il deposito dell’atto in casa comunale, l’affissione dell’avviso e l’invio della raccomandata informativa. La prova del perfezionamento richiede l’avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata; la notifica al destinatario si perfeziona decorsi dieci giorni dall’invio, salvo ritiro anteriore.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
La disposizione è stata invocata per contestare la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, ma la Corte non ne ha esaminato il merito: la questione è rimasta assorbita dalla conferma della tardività del ricorso.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Dà atto, ai sensi dell' art. 13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002 , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Il rigetto del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La notifica diretta della cartella con raccomandata A/R da parte dell’agente della riscossione è legittima e non richiede necessariamente una relata di notifica o l’intervento di un soggetto notificatore abilitato.
- Quando il destinatario è relativamente irreperibile, la notifica richiede le formalità dell’art. 140 c.p.c.; la raccomandata informativa del deposito deve risultare giunta al recapito, come documentato dall’avviso di ricevimento o di compiuta giacenza. La notifica si perfeziona per il destinatario dopo dieci giorni dall’invio, salvo ritiro anteriore.
- Per provare la notifica della cartella possono bastare la relazione di notificazione o l’avviso di ricevimento identificativo, senza produzione della copia integrale della cartella; l’estratto di ruolo, se contiene i dati essenziali, può documentare natura ed entità del credito.
- Se il ricorso è dichiarato tardivo, le doglianze attinenti al merito della pretesa tributaria, inclusa la contestazione degli interessi, restano assorbite: il giudice non è tenuto a esaminarle dopo essersi spogliato della decisione sul merito.
- Il subentro dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti di Equitalia non interrompe i processi pendenti. In Cassazione, tuttavia, l’eventuale patrocinio tramite avvocato del libero foro deve rispettare e documentare i presupposti previsti per derogare al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
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