Sentenza del 29/01/2024 n. 2585 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia del 20 ottobre 2020, n. 2382/12/2020, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso di Prelios contro l’avviso di contestazione. Il contratto, stipulato il 1° gennaio 2015 per sei anni e con canone annuo di 110.000 euro, era stato registrato tardivamente il 23 febbraio 2015, con opzione per il pagamento annuale dell’imposta; erano stati versati 1.100 euro d’imposta sulla prima annualità e 132 euro di sanzione. L’avviso contestava un’ulteriore sanzione di 3.845,50 euro. Con l’unico motivo, l’Agenzia denunciava la violazione degli artt. 17, 43 e 69 del d.P.R. n. 131/1986: sosteneva che la scelta di pagare l’imposta annualmente non dovesse incidere sul calcolo della sanzione per tardiva registrazione, da commisurare all’imposta sull’intero corrispettivo contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, confermando l’esito favorevole a Prelios. Ha stabilito che, per le locazioni pluriennali di immobili urbani, il pagamento annuale non è una semplice dilazione, ma attua il carattere annuale dell’obbligo tributario; pertanto, la sanzione per tardiva registrazione va ragguagliata all’imposta dovuta per la prima annualità, non all’imposta riferita all’intera durata del contratto. La Corte ha ritenuto di non rimettere la questione alle Sezioni Unite, in assenza di ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale già consolidato. Le spese sono state compensate per il formarsi dell’orientamento nel corso del giudizio. Nessun ulteriore contributo unificato è dovuto dall’Agenzia, in quanto Amministrazione dello Stato esentata tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 17, commi 1 e 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.
Per le locazioni pluriennali di immobili urbani il contribuente può scegliere tra il pagamento dell’imposta sull’intera durata e quello annuale. La scelta del pagamento annuale corrisponde a un obbligo tributario annuale e rileva anche per determinare la base cui commisurare la sanzione per tardiva registrazione.
Art. 43, comma 1, lett. h), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: (...) h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto
La regola generale individua la base imponibile nei corrispettivi pattuiti per tutta la durata del contratto, ma per le locazioni pluriennali di immobili urbani opera la disciplina derogatoria dell’art. 17, che consente l’assolvimento annuale dell’imposta.
Art. 69 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta
La sanzione per l’omessa o tardiva registrazione è parametrata all’imposta dovuta. Nel caso di locazione urbana pluriennale con pagamento annuale, l’imposta rilevante ai fini sanzionatori è quella della prima annualità.
Art. 374, terzo comma, cod. proc. civ.
Nella specie, il collegio ritiene, comunque, l'insussistenza della condizione prevista dall' art. 374 , terzo comma, cod. proc. civ., non ravvisandosi una plausibile giustificazione per discostarsi dall'uniforme orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità (di cui si darà conto in appresso) sulla questione prospettata.
La rimessione alle Sezioni Unite non è giustificata quando non sussistono ragioni plausibili per discostarsi dall’orientamento uniforme della giurisprudenza di legittimità.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo
L’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di impugnazione integralmente respinta non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che sono esentate dal pagamento degli oneri processuali attraverso la prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nelle locazioni pluriennali di immobili urbani, il pagamento annuale dell’imposta di registro è una modalità di assolvimento annuale prevista dalla legge, non una mera dilazione del pagamento dell’imposta sull’intero contratto.
- Se il contratto è tardivamente registrato e il contribuente ha optato per il pagamento annuale, la sanzione va calcolata sull’imposta dovuta per la prima annualità, non sull’imposta relativa a tutti gli anni di durata contrattuale.
- La possibilità di scegliere il versamento dell’imposta in unica soluzione non trasforma, ai fini sanzionatori, il regime annuale in un’imposta dovuta unitariamente fin dall’inizio.
- La rimessione alle Sezioni Unite può essere negata quando la Corte ritenga applicabile un orientamento di legittimità uniforme e non individui ragioni per discostarsene.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 gen 2024Sentenza del 29/01/2024 n. 2582 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 gen 2024Sentenza del 29/01/2024 n. 2588 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 gen 2024Sentenza del 29/01/2024 n. 2589 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 gen 2024Sentenza del 29/01/2024 n. 2593 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 gen 2024Sentenza del 29/01/2024 n. 2598 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 gen 2024Sentenza del 29/01/2024 n. 2606 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →