Sentenza del 29/01/2024 n. 2589 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo al conferimento, con atto notarile del 10 marzo 2014, al fondo gestito da Prelios del diritto di superficie su un complesso immobiliare a Bologna, composto da stand destinati agli operatori ortofrutticoli. Il conferimento era sottoposto alla condizione sospensiva dell’avveramento dei presupposti previsti dall’art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 351/2001, denunciato il 18 maggio 2014. Prelios sosteneva, con due motivi, che i rapporti con gli operatori fossero assimilabili a locazioni e che l’agevolazione fiscale dovesse essere interpretata estensivamente. La CTR aveva però ritenuto non provato che, al momento del conferimento, la maggior parte degli immobili fosse locata. In cassazione Prelios ha contestato la qualificazione dei contratti e l’interpretazione della norma, ma non ha adeguatamente censurato questa autonoma ragione, relativa alla mancata prova della prevalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: i due motivi, esaminati congiuntamente, non colpivano la ratio decidendi autonoma secondo cui mancava la prova che la prevalenza degli immobili conferiti fosse locata al momento dell’apporto. Le contestazioni dirette a ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie e della planimetria non potevano sostituire una corretta censura di legittimità; la valutazione delle prove compete al giudice di merito. È quindi rimasta ferma la decisione della CTR Emilia-Romagna del 28 novembre 2018, n. 2752/05/2018, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’avviso di liquidazione. Prelios è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato dovuto, se spettante, l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 8, comma 1-bis, del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410
Quindi, per usufruire dell'agevolazione in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, il conferimento ai fondi di investimento immobiliare chiuso deve riguardare "una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto", nel senso che la maggior parte degli immobili conferiti sia concessa in locazione a terzi. Per cui, nell'economia complessiva del conferimento al fondo comune di investimento immobiliare, il beneficio fiscale postula la "prevalenza" sul piano quantitativo degli immobili locati rispetto agli immobili non locati.
Il beneficio fiscale richiede che, al momento dell’apporto, la maggior parte degli immobili conferiti sia locata a terzi. La prevalenza è quantitativa e deve essere dimostrata dal contribuente che invoca l’agevolazione.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invero, la ricorrente si è limitata a censurare, sotto il profilo dell' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'erroneo accertamento in fatto del giudice di merito in ordine alle risultanze della planimetria annessa al rogito notarile (pagine 20 e 21 del ricorso per cassazione), senza dedurre in proposito l'omesso esame di un "fatto decisivo" ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il motivo di violazione o falsa applicazione di legge non consente di contestare come tale l’accertamento dei fatti o la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall' art. 360 , primo comma, n. 5 cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell' art. 116 , primo comma e secondo comma, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.
Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo e non permette di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione complessiva delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Se un’agevolazione fiscale dipende dalla prevalenza di immobili locati al momento del conferimento, occorre provare in modo chiaro e quantitativo quali immobili fossero locati e in quale misura; la sola produzione di molti contratti o la generica indicazione di un’occupazione parziale può non bastare.
- In cassazione occorre impugnare tutte le ragioni autonome che sostengono la decisione. Se una ratio decidendi idonea a sorreggere da sola l’esito resta non censurata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile anche se le altre doglianze sono articolate.
- Non si può usare una censura di violazione di legge per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti. La contestazione deve rispettare i limiti del vizio processuale dedotto e, quando ne ricorrano i presupposti, indicare specificamente il fatto decisivo di cui si lamenta l’omesso esame.
- L’inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente soccombente alle spese e può comportare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 gen 2024Sentenza del 29/01/2024 n. 2582 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 gen 2024Sentenza del 29/01/2024 n. 2585 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 gen 2024Sentenza del 29/01/2024 n. 2588 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 gen 2024Sentenza del 29/01/2024 n. 2593 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 gen 2024Sentenza del 29/01/2024 n. 2598 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 gen 2024Sentenza del 29/01/2024 n. 2606 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →