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Sentenza

Sentenza del 29/01/2024 n. 2582 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari un estratto di ruolo e due cartelle relative al 2003, lamentandone l’irrituale notificazione ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. Dopo che la CTP aveva dichiarato il ricorso tardivo, la contribuente aveva appellato contestando la motivazione e la valenza probatoria dei documenti prodotti da Equitalia; la CTR aveva respinto l’appello, ritenendo provata la regolarità delle notifiche sulla base degli originali degli avvisi di ricevimento e delle copie delle cartelle depositati in appello. In Cassazione A.A. ha denunciato, con due motivi, la violazione delle regole sull’onere della prova e sui poteri istruttori del giudice tributario, nonché l’utilizzo di documenti prodotti in appello oltre i termini. Equitalia, con ricorso incidentale condizionato, ha sostenuto che il disconoscimento delle copie degli avvisi fosse irrituale e che non occorresse ordinarne l’esibizione. La Corte ha però rilevato d’ufficio che non era stato allegato né dimostrato uno degli specifici interessi qualificati che, secondo la disciplina sopravvenuta, consentono l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha applicato il principio secondo cui l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 si applica anche ai processi pendenti e ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso della contribuente, perché la causa non poteva essere proposta in assenza della dimostrazione di un interesse qualificato all’impugnazione. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CTR Puglia, senza decidere nel merito le contestazioni sulla prova e sulla notificazione; il ricorso incidentale condizionato di Equitalia è rimasto assorbito. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti per la novità normativa e giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021

    L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione

    L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile. L’impugnazione diretta del ruolo e della cartella che si assume non notificata o invalidamente notificata è ammessa soltanto se il debitore dimostra uno dei pregiudizi qualificati indicati dalla disposizione.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    P.Q.M. La Corte pronunciando sul ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, cassa senza rinvio la gravata decisione e dichiara inammissibile l'originario ricorso, giacché la causa non poteva essere proposta.

    Quando la causa non poteva essere proposta, la Cassazione cassa la decisione impugnata senza rinvio; nel caso concreto ha dichiarato inammissibile il ricorso originario per mancanza dell’interesse qualificato richiesto.

Massime di principio

  • Chi intende impugnare direttamente un ruolo o una cartella non notificata o invalidamente notificata deve dimostrare che l’iscrizione a ruolo gli causa uno dei pregiudizi qualificati previsti dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973: rilevano, in particolare, la partecipazione a procedure di appalto, la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
  • L’estratto di ruolo, di per sé, non è impugnabile. La contestazione della notificazione non basta, da sola, a rendere ammissibile l’impugnazione diretta del ruolo o della cartella.
  • La regola sull’interesse qualificato si applica anche ai processi già pendenti. Se tale interesse manca, il giudice dichiara inammissibile l’originario ricorso e le questioni di merito sulla regolarità della notifica e sull’ammissibilità dei documenti restano assorbite.
  • Nel caso esaminato la Cassazione non ha stabilito se la notificazione fosse regolare né se i documenti prodotti in appello fossero utilizzabili: la decisione è fondata esclusivamente sull’assenza del presupposto per l’impugnazione diretta.

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