Sentenza del 29/01/2024 n. 2598 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia impugnava per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma del 10 giugno 2015, n. 3322-22-2015, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso contro l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro. La cessione riguardava un ramo aziendale per la produzione e commercializzazione di abbigliamento intimo, venduto con atto del 3 febbraio 2006 per 11.000.000 euro e modificato con atto integrativo del 4 ottobre 2007 a 11.733.920 euro. L’Agenzia aveva rideterminato il valore venale in 64.910.000 euro, attribuendo un avviamento positivo di 53.910.000 euro anziché il badwill indicato in sede di vendita. Con il primo motivo denunciava la violazione delle norme sulla valutazione del valore venale e dell’avviamento, sostenendo che il giudice non avrebbe dovuto escludere l’avviamento negativo. Con il secondo lamentava che il giudice regionale avesse annullato l’atto senza accertare nel merito la pretesa e senza eventualmente ridurre l’imposta. La resistente eccepiva il giudicato esterno formatosi sulla decisione relativa al medesimo avviso e alla coobbligata acquirente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto decisivo il giudicato esterno sulla sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma del 28 gennaio 2014, n. 431-29-2014, divenuta definitiva dopo la decisione d’appello qui impugnata: nel giudizio promosso dall’acquirente contro il medesimo avviso, era stato confermato l’annullamento dell’atto e il valore del ramo era stato rideterminato in 20.000 euro. La resistente, coobbligata solidale, poteva avvalersi degli effetti favorevoli del giudicato ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, c.c., perché la decisione si fondava su elementi oggettivi comuni — la natura del ramo e l’insufficiente dimostrazione dei presupposti della rettifica — e non su ragioni personali dell’acquirente. Il giudicato era sopravvenuto dopo la conclusione del giudizio d’appello ed era stato dedotto tempestivamente nel giudizio di cassazione. Le censure sul badwill e sull’omesso accertamento della pretesa non sono state esaminate nel merito, essendo il giudicato dirimente. Spese dell’intero giudizio compensate per il sopravvenire del giudicato esterno; nessun ulteriore contributo unificato è dovuto dall’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
Art. 1306, primo e secondo comma, codice civile
In tema di solidarietà tributaria, in virtù del limite apportato dal secondo comma dell' art. 1306 cod. civ. al principio enunciato nel primo comma, il debitore che non ha partecipato al giudizio può opporre al creditore la sentenza a sé favorevole, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa e salvo che nei suoi confronti si sia formato un altro giudicato di segno diverso, trovando in tal caso l'estensione degli effetti favorevoli del giudicato ostacolo nella preclusione maturatasi con l'avvenuta definitività della sua posizione.
Il coobbligato solidale può avvalersi della sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore se la decisione riguarda ragioni oggettive comuni e non personali, purché nei suoi confronti non si sia già formato un giudicato contrario.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.
L’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di impugnazione integralmente respinta non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che sono esentate dal pagamento degli oneri processuali mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- In materia di obbligazione tributaria solidale, il contribuente può invocare il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato quando la decisione riguarda il medesimo atto impositivo e si fonda su circostanze oggettive comuni, non su caratteristiche personali della parte vittoriosa.
- L’estensione del giudicato favorevole è preclusa se contro il coobbligato che la invoca si è già formato un giudicato di segno contrario o una preclusione processuale incompatibile.
- Un giudicato favorevole formatosi dopo la decisione d’appello può essere dedotto in cassazione, purché sia sopravvenuto alla conclusione del giudizio d’appello e i fatti nuovi siano allegati tempestivamente.
- Quando l’annullamento o la rettifica riguarda l’unico atto impositivo riferito a un rapporto tributario comune, il relativo esito può produrre effetti anche per gli altri coobbligati cui quello stesso atto è stato notificato.
- Se il giudicato esterno è decisivo, può rendere superfluo l’esame delle ulteriori censure di merito; la soccombenza può comunque accompagnarsi alla compensazione delle spese quando l’esito dipende da tale sopravvenienza.
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