Cassazione Civile, Ordinanza n. 19365/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento di un assegno circolare di importo pari a 50.000 euro, emesso in favore della società poi divenuta resistente, che era stato negoziato e pagato a un soggetto ritenuto privo di legittimazione. La società originaria attrice ha chiesto il risarcimento del danno assumendo che la controparte avesse agito con negligenza nella identificazione del presentatore, in violazione dell'art. 43 della legge assegni. Il tribunale aveva rigettato la domanda, valorizzando il fatto che la denuncia di smarrimento dell'assegno era stata presentata alla banca traente solo dopo che la somma era già stata resa disponibile sul conto dell'apparente beneficiario. La corte d'appello ha invece accolto il gravame, ritenendo che l'ente convenuto non fosse esonerato da responsabilità per avere identificato il prenditore solo mediante documento di identità e codice fiscale, senza ulteriori verifiche presso comuni o uffici pubblici, e ha quindi condannato al pagamento della somma. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) omessa o insufficiente motivazione e illogicità della sentenza d'appello; 2) violazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933 e, in via subordinata, degli artt. 1189 e 1192 c.c., sostenendo che il titolo era stato pagato all'effettivo beneficiario identificato con documenti validi; 3) violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. e dei principi affermati dalle Sezioni Unite del 2018, lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto insufficiente l'identificazione eseguita con carta d'identità e codice fiscale e avesse preteso controlli ulteriori non previsti dalla legge; 4) omesso esame del fatto decisivo relativo alla spedizione del titolo per posta ordinaria, circostanza invocata per sostenere il concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227, comma 1, c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse erroneamente escluso la liberazione della banca/operatore postale pur in presenza di identificazione del presentatore mediante documento di identità, imponendo controlli ulteriori non richiesti dall'ordinamento e non desumibili dagli standard di diligenza professionale. Ha inoltre censurato la mancata valutazione del concorso di colpa della danneggiata per avere spedito il titolo con posta ordinaria, richiamando il principio per cui tale condotta può integrare un antecedente causale concorrente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
Si applica anche all'assegno circolare e all'assegno di traenza con clausola di intrasferibilità; la banca negoziatrice può andare esente da responsabilità se prova di avere assolto l'obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
La diligenza professionale dell'intermediario va valutata come clausola generale, ma non può essere dilatata fino a imporre controlli non previsti dalla legge o dagli standards valutativi dell'ordinamento e della realtà sociale.
La spedizione di un assegno per posta ordinaria, se il titolo viene sottratto e incassato da non legittimato, può integrare concorso colposo del mittente nella produzione dell'evento dannoso, imponendo al giudice di merito il relativo esame.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di denunciare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo anomalie motivazionali estreme.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro corretto per censurare l'erronea applicazione della clausola generale della diligenza professionale quando la valutazione di merito contrasti con i principi dell'ordinamento.
art. 43 legge assegni
La responsabilità del soggetto che paga il titolo non è oggettiva in senso stretto, ma è esclusa se l'intermediario prova di avere agito con diligenza professionale.
art. 19 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
Per l'identificazione della clientela, la legge antiriciclaggio prevede normalmente il controllo di un documento di identità non scaduto; controlli rafforzati sono previsti solo per soggetti diversi dalla persona fisica nei casi indicati dalla norma.
artt. 3 e 4 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Sono richiamati come base normativa del documento di identità quale strumento fondamentale di identificazione personale.
art. 1, lett. c) e d), d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Concorre a fondare il rilievo che la carta d'identità è lo strumento ordinario di identificazione della persona.
art. 292 r.d. 6 maggio 1940, n. 635
È evocato a sostegno della funzione identificativa della carta d'identità.
art. 73 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
L'assegno non trasferibile non è ammortabile perché non può essere azionato da un portatore di buona fede; la clausola mira soprattutto a impedire la circolazione del titolo.
È richiamato per rinviare, quanto alle ulteriori argomentazioni, ai precedenti di legittimità in materia.
Massime di principio
- Nella negoziazione di assegni non trasferibili o di traenza, la banca/operatore che paga risponde ex art. 43 legge assegni, ma può liberarsi provando di avere effettuato la verifica del presentatore con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
- L'identificazione della persona fisica con un valido documento di identità è, di regola, sufficiente a integrare il parametro di diligenza professionale; non può pretendersi, salvo specifiche previsioni di legge, il compimento di ulteriori controlli presso comuni o uffici pubblici.
- Le circolari associative o prassi interne non hanno, da sole, valore precettivo tale da elevare lo standard legale di diligenza oltre quello fissato dall'ordinamento.
- La valutazione della diligenza professionale nell'identificazione del prenditore è censurabile in cassazione come violazione di legge quando il giudice di merito si discosti dagli standards normativi e sociali che concretizzano la clausola generale.
- La spedizione di un assegno per posta ordinaria può costituire condotta colposa del mittente idonea a concorrere causalmente nel danno se il titolo viene sottratto e riscosso da soggetto non legittimato; tale profilo deve essere esaminato dal giudice di merito ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c.
- Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo casi estremi di anomalia motivazionale.
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