Cassazione Civile, Ordinanza n. 33292/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per il recupero di IRES, IRAP e IVA relativi agli anni 2007 e 2008 nei confronti di una società poi dichiarata fallita, in relazione a numerose fatture ritenute dall'Ufficio riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti di un soggetto terzo. La CTP aveva annullato gli avvisi; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 109 TUIR e degli artt. 17, 19 e 21 d.P.R. 633/1971, sostenendo che la CTR avesse erroneamente posto a carico dell'Amministrazione la prova piena dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e della consapevolezza della frode da parte del contribuente, mentre sarebbe stato sufficiente un quadro indiziario grave in ordine alla fittizietà delle operazioni. La censura, tuttavia, mirava in sostanza a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e la ricostruzione dei fatti, valorizzando diversamente gli elementi indiziari e documentali già esaminati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha osservato che la CTR aveva fondato la decisione su una pluralità di rationes, tra cui l'inidoneità delle dichiarazioni rese da un terzo sottoposto a indagine a costituire prova nel giudizio tributario, la mancata dimostrazione di una condotta antieconomica del contribuente e l'autonomia tra processo penale e tributario, con conseguente irrilevanza del rinvio a giudizio del terzo. La doglianza dell'Agenzia, pur formalmente prospettata come violazione di legge, si risolveva in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, ma solo per denunciare un vero errore di diritto
il sindacato sulla motivazione è limitato alla quaestio facti nei ristretti limiti elaborati dalle Sezioni Unite
l'asserita violazione dell'onere della prova non ricorre quando la doglianza tende in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove del giudice di merito
richiamato in relazione alla deducibilità/corretta imputazione dei costi e alla prova dell'inesistenza delle operazioni
artt. 17, 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1971
richiamati in relazione alla disciplina IVA e alla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti
Cass. n. 101 del 2015
richiamata per affermare che la valutazione delle presunzioni spetta al giudice di merito
Cass. n. 8023 del 2009
richiamata per il medesimo principio sulla valutazione delle presunzioni
Cass. n. 15737 del 2003
richiamata per il medesimo principio sulla valutazione delle presunzioni
Cass., sez. un., n. 8053 del 2014
richiamata per delimitare il controllo di legittimità sul vizio motivazionale
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali, la deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. non è ammissibile quando la parte, sotto la veste dell'errore di diritto, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli indizi già apprezzati dal giudice di merito.
- La scelta se fare ricorso alle presunzioni, l'individuazione dei fatti costitutivi del ragionamento inferenziale e la verifica della loro gravità, precisione e concordanza appartengono al giudice di merito e, se il percorso motivazionale è adeguato, non sono censurabili in cassazione come violazione di legge.
- Le dichiarazioni rese da un soggetto terzo sottoposto a indagine, in assenza di contraddittorio, non sono equiparabili alla prova testimoniale e il loro valore probatorio va valutato dal giudice di merito insieme agli altri elementi acquisiti.
- Il rinvio a giudizio in sede penale non ha, di per sé, efficacia vincolante nel giudizio tributario, che resta autonomo quanto all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove.
- Il vizio di motivazione oggi sindacabile in cassazione non consente una revisione complessiva della quaestio facti, ma solo il controllo nei limiti rigorosi previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
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