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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22742/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

Una struttura privata accreditata contestava la pretesa restitutoria dell'azienda sanitaria provinciale, che aveva avviato un procedimento per il recupero di somme ritenute indebitamente corrisposte per prestazioni specialistiche rese negli anni 2008, 2009 e 2010. Secondo l'azienda, dovevano applicarsi gli sconti tariffari previsti dalla normativa statale e recepiti dagli atti regionali siciliani; la struttura sosteneva invece che il decreto assessoriale del 2013 non potesse incidere su rapporti già integralmente eseguiti, che il richiamo agli sconti riguardasse al più prestazioni extra budget e che, comunque, il recupero fosse contrario ai principi di buona fede, correttezza e affidamento. In cassazione la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 8 quater e 8 quinquies d.lgs. 502/1992, lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto applicabile il ripristino delle tariffe scontate anche a rapporti esauriti, senza considerare il carattere temporaneo della disciplina statale sugli sconti e il fatto che, secondo la ricorrente, essa non poteva giustificare la ripetizione delle somme per gli anni successivi al 2008/2009. Con un secondo motivo ha censurato le statuizioni sulle spese e sul raddoppio del contributo unificato, dipendenti dall'esito del primo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), l. 296/2006 fosse limitato al triennio 2007-2009 e che non potesse essere applicato oltre tale arco temporale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione affinché riesamini la controversia alla luce di tale principio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Era richiamato nei motivi di appello come parametro della denunciata omessa pronuncia, ma la Cassazione non ha fondato la decisione su tale norma.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese dipendeva dall'accoglimento del primo motivo; il motivo è stato assorbito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione alla statuizione sul raddoppio del contributo unificato, ma il tema è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 8 quater d.lgs. n. 502 del 1992

    Disciplina l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private.

  • art. 8 quinquies d.lgs. n. 502 del 1992

    Disciplina gli accordi contrattuali con le strutture accreditate e il corrispettivo preventivato delle prestazioni.

  • art. 8 sexies, comma 5, d.lgs. n. 502 del 1992

    Attribuisce al Ministero il compito di determinare le tariffe massime e alle Regioni la fissazione delle tariffe entro tali limiti.

  • art. 1, comma 170, l. n. 311 del 2004

    Nel testo vigente nel 2007 prevedeva il meccanismo di aggiornamento delle tariffe massime per le prestazioni sanitarie.

  • art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006

    "a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento ... e pari al 20 per cento ..."

    La Corte ha affermato che lo sconto tariffario ha efficacia limitata al triennio 2007-2009 e non può essere applicato oltre tale periodo.

  • art. 1339 c.c.

    Il criterio tariffario imposto dalla legge si inserisce automaticamente nei rapporti contrattuali, senza che rilevi l'esaurimento materiale delle prestazioni già eseguite.

  • art. 796, lett. o), l. n. 296 del 2006

    La Corte ne ha ribadito la natura di misura transitoria e programmatoria, circoscritta al triennio 2007-2009.

Massime di principio

  • Nei rapporti tra Servizio sanitario nazionale e strutture private accreditate, le tariffe e gli eventuali sconti previsti da fonti normative entrano nel regolamento contrattuale come criteri eteronomi e non come mere pattuizioni negoziali liberamente modificabili dalle parti.
  • Lo sconto tariffario introdotto per finalità di finanza pubblica e di contenimento della spesa sanitaria ha natura temporanea: opera solo per il periodo espressamente considerato dal legislatore e non oltre.
  • Quando un provvedimento amministrativo regionale si limita a recepire o a prendere atto della cessazione di una sospensiva giurisdizionale, non introduce di per sé una disciplina nuova retroattiva, ma rende operativa la fonte normativa originaria nei limiti della sua efficacia temporale.
  • In materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie accreditate, l'eventuale ripristino delle tariffe scontate non può essere esteso oltre il triennio in cui la norma statale ha esplicitamente operato; oltre tale limite occorre applicare la disciplina tariffaria successivamente vigente.
  • Se il primo motivo di ricorso determina la cassazione con rinvio, le censure sulle spese e sul contributo unificato restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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