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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35440/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2014, relativa a un importo richiesto per un credito d'imposta ritenuto indebitamente goduto nell'anno 2010. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché le doglianze investivano il merito della pretesa impositiva; in appello la CTR aveva confermato tale esito e aveva inoltre ritenuto tardivo il motivo relativo alla carenza di potere del funzionario che aveva sottoscritto l'atto. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, da un lato, violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 7 l. n. 212/2000, oltre a vizio di motivazione, sostenendo l'inesistenza/nullità dell'atto per difetto di potere dirigenziale del sottoscrittore; dall'altro, violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, assumendo che il gravame contenesse anche censure avverso il diniego di revoca in autotutela, quindi proponibili anche dopo il consolidamento dell'atto presupposto. Successivamente, però, la società ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 d.l. n. 193/2016, convertito in l. n. 225/2016, producendo la prova del versamento e la comunicazione dell'esattore, e ha formalmente rinunciato agli atti del giudizio chiedendone l'estinzione.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata dei carichi pendenti e della successiva rinuncia agli atti del giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., precisando che l'estinzione opera anche senza accettazione della controparte quando alla comunicazione dell'esattore segua la rinuncia del ricorrente. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla validità dell'atto impositivo e alla sottoscrizione da parte del funzionario.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla legittimità/formazione dell'atto impugnato.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Invocato per sostenere l'ammissibilità delle doglianze contro il diniego di autotutela anche dopo il consolidamento dell'atto presupposto.

  • art. 6 d.l. n. 193/2016

    Norma sulla definizione agevolata dei carichi pendenti alla quale la contribuente ha aderito, impegnandosi a rinunciare al giudizio.

  • art. 6, comma 3, d.l. n. 193/2016

    Richiamato per la comunicazione dell'esattore che dà riscontro all'adesione alla definizione agevolata.

  • art. 391 c.p.c.

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione in presenza della definizione agevolata e della rinuncia agli atti, anche senza accettazione della controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso, in ragione dell'esito del giudizio, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il debitore aderisce a una procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti e deposita la documentazione prevista, accompagnando tale adesione con rinuncia agli atti del giudizio, il processo di cassazione va dichiarato estinto.
  • L'estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata e della rinuncia del ricorrente opera anche in mancanza di accettazione della controparte, purché risulti la comunicazione dell'esattore prevista dalla disciplina applicabile.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia conseguente a definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non si applica il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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