Cassazione Civile, Ordinanza n. 00011/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza svolta nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, l'Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per l'anno 2008 recuperando a tassazione maggior reddito d'impresa ai fini delle imposte dirette e dell'IVA e negando il regime agevolato di cui alla L. n. 398/1991, ritenendo che l'ente fosse in realtà riconducibile alla gestione personale del legale rappresentante e svolgesse attività commerciale come ditta individuale. Il contribuente impugnava la sentenza di appello che aveva accolto la pretesa erariale, deducendo: la non specificità dei motivi di appello dell'Ufficio; la violazione delle regole sul controllo fiscale e sul contraddittorio endoprocedimentale; la violazione del termine dilatorio di cui allo Statuto del contribuente; il difetto di legittimazione passiva della persona fisica; l'erroneità della qualificazione dell'ente come commerciale; l'irrilevanza, ai fini della decadenza dal regime agevolato, di eventuali irregolarità contabili; e, più in generale, l'assenza di prova di attività commerciale individuale e la mancata considerazione della natura dilettantistica e non lucrativa dell'associazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili le censure perché cumulate in modo promiscuo tra violazioni di legge e vizi motivazionali, e perché nuove o non autosufficienti nella parte relativa al preteso vizio della verifica e al mancato contraddittorio preventivo. Nel merito ha invece confermato la decisione della CTR, osservando che, per fruire del regime fiscale agevolato previsto per gli enti non commerciali e le associazioni sportive dilettantistiche, non basta il dato formale dell'affiliazione al CONI o la previsione statutaria, essendo necessario provare in concreto l'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e il rispetto delle prescrizioni normative e statutarie. La CTR aveva correttamente valorizzato elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, quali l'assenza di libri e verbali, i contratti di sponsorizzazione, le quietanze e i versamenti sul conto dell'associazione, da cui emergeva una gestione sostanzialmente personale e commerciale dell'ente. È stata quindi confermata la legittimità dell'avviso di accertamento e la soccombenza del ricorrente, con condanna alle spese.
Norme richiamate
L'appello deve contenere l'indicazione, anche succinta ma chiara, delle ragioni di fatto e di diritto per cui si chiede la riforma della sentenza; la specificità dei motivi non richiede formule sacramentali, ma deve consentire di comprendere i capi censurati e le ragioni della critica.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
In cassazione non è consentito cumulare indistintamente censure di violazione di legge e di vizio motivazionale senza distinguerne con precisione il contenuto.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
I motivi di ricorso devono essere specifici e consentire alla Corte di individuare con chiarezza il vizio denunciato.
L'appello nel processo tributario deve rispettare il requisito della specificità dei motivi.
art. 12, comma 2, L. n. 212/2000
Le doglianze relative alla violazione delle garanzie in sede di verifica sono state dichiarate inammissibili perché nuove e non autosufficienti, non risultando dedotte nei gradi di merito.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
La censura sul termine dilatorio prima dell'emissione dell'avviso è stata ritenuta inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
Il regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche spetta solo se l'ente dimostra in concreto i requisiti sostanziali richiesti, non bastando il dato formale dell'affiliazione sportiva.
art. 4, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
Ai fini IVA, per accedere al trattamento agevolato occorre la verifica sostanziale della natura non commerciale dell'ente e dell'effettivo rispetto dei requisiti previsti.
art. 111, comma 4-quinquies, d.P.R. n. 917/1986
Per le imposte sui redditi, il beneficio agevolativo richiede l'effettiva sussistenza delle clausole e delle condizioni normative che escludono la commercialità dell'ente.
art. 148, comma 8, d.P.R. n. 917/1986
Le associazioni possono beneficiare del regime di favore solo se i loro statuti e la loro attività concreta rispettano le clausole richieste dalla norma.
Le clausole statutarie richieste hanno funzione antielusiva e devono essere effettivamente attuate, non solo formalmente inserite nell'atto costitutivo.
L'onere di provare i presupposti per l'esenzione fiscale incombe sul soggetto che la invoca, cioè sull'associazione contribuente.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte non ha fondato la decisione su tale disposizione.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma non decisivo nella ratio decidendi.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma non decisivo nella ratio decidendi.
Richiamata dal ricorrente, ma non valorizzata dalla Corte ai fini della decisione.
Richiamato per evidenziare la disciplina antielusiva sulle associazioni non lucrative e la necessità di un effettivo rispetto delle condizioni richieste.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello la specificità dei motivi è soddisfatta quando l'impugnazione, pur senza formalismi, indichi in modo intelligibile i capi censurati e le ragioni della richiesta di riforma; in cassazione la relativa doglianza è inammissibile se prospettata in modo generico o promiscuo.
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile cumulare indistintamente censure ex art. 360 c.p.c. di natura diversa senza una chiara separazione tra errori di diritto e vizi motivazionali, perché ciò impedisce il controllo di legittimità.
- Questioni non trattate nella sentenza impugnata o non dedotte nei gradi di merito sono inammissibili in cassazione se il ricorrente non dimostra, con autosufficienza, dove e come siano state già prospettate.
- Il regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche non discende dal solo dato formale dell'affiliazione sportiva o dall'atto costitutivo: occorre provare l'effettiva natura non commerciale dell'ente e lo svolgimento concreto dell'attività senza scopo di lucro.
- L'onere di provare i presupposti di fatto dell'agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca; l'Amministrazione può fondare il recupero su presunzioni gravi, precise e concordanti, apprezzate dal giudice di merito.
- La gestione sostanzialmente personale dell'ente, la mancanza di documentazione contabile minima e la presenza di entrate commerciali non chiarite possono dimostrare che l'associazione costituisce solo uno schermo formale di un'attività imprenditoriale individuale.
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