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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00019/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da un istituto di credito per ottenere l'ammissione di un credito derivante da un contratto di mutuo ipotecario fondiario stipulato nel 2009. Il tribunale aveva confermato la nullità del mutuo per mancata prova del rispetto del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, t.u.b., e aveva quindi ammesso la banca al passivo solo per l'importo corrispondente all'indebito oggettivo, rigettando però la domanda subordinata di conversione del mutuo fondiario nullo in mutuo ipotecario ex art. 1424 c.c. La banca ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 1424 e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente preteso di accertare, ai fini della conversione, che la concessione di un mutuo ipotecario in luogo del mutuo fondiario sarebbe stata irrilevante anche in presenza di un mutuatario potenzialmente fallibile; secondo la ricorrente, invece, la norma richiede solo di verificare se, conosciuta la nullità, le parti avrebbero voluto un diverso contratto valido, e non che il diverso contratto fosse identico o economicamente equivalente al negozio nullo. La procedura fallimentare ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale avesse errato nell'applicare l'art. 1424 c.c., perché il presupposto ostativo alla conversione non è la mera consapevolezza del superamento del limite di finanziabilità, ma la conoscenza della nullità del negozio. Ha inoltre affermato che, ai fini della conversione, non è necessario provare che le parti avrebbero concretamente accettato il diverso contratto in ogni suo effetto, essendo sufficiente che l'intento pratico originario sia realizzato anche solo in parte dal nuovo negozio. Per tali ragioni ha cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Padova, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo da cui origina la decisione di merito

  • art. 2033 c.c.

    titolo dell'ammissione al passivo per indebito oggettivo conseguente alla nullità del mutuo

  • art. 38, comma 2, t.u.b.

    il limite di finanziabilità del mutuo fondiario, fissato dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere CICR, è richiamato come parametro del contratto e, nel caso in esame, come presupposto della nullità poi contestata

  • art. 1424 c.c.

    "il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità"

    la conversione presuppone un rapporto di continenza tra negozio nullo e negozio di destinazione, la compatibilità degli effetti con l'intento pratico delle parti e l'ignoranza, al momento della stipula, della causa di nullità; non serve provare una volontà concreta di stipulare il diverso contratto, ma è sufficiente che l'intento perseguito sia realizzato anche solo in parte dal nuovo assetto negoziale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la ripartizione dell'onere probatorio operata dal tribunale in tema di conversione del negozio nullo

  • art. 2704 c.c.

    richiamato con riguardo alla mancanza di data certa della relazione tecnica prodotta dalla banca a sostegno del valore dell'immobile

Massime di principio

  • In tema di conversione del negozio nullo ex art. 1424 c.c., il giudice deve verificare in modo distinto: da un lato, la continenza strutturale e funzionale tra il negozio nullo e quello in cui si vorrebbe convertirlo; dall'altro, la compatibilità tra gli effetti del negozio diverso e lo scopo pratico perseguito dalle parti.
  • La conversione è preclusa quando le parti, al momento della stipula, conoscevano la nullità del negozio; non è invece sufficiente la sola conoscenza del fatto materiale che ne costituiva il presupposto invalidante se non è provata la consapevolezza della nullità stessa.
  • Ai fini dell'art. 1424 c.c. non occorre dimostrare che le parti avrebbero voluto integralmente e concretamente il diverso contratto in tutti i suoi effetti; basta accertare che l'intento pratico originario sia realizzato, anche solo in parte, dal negozio di diverso tipo.
  • Nel caso del mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità rileva come dato fattuale rispetto al quale va poi scrutinata, in concreto, la possibilità di conversione in mutuo ipotecario; la valutazione non può ridursi a un giudizio tautologico fondato sui soli vantaggi propri del tipo negoziale originario.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniMutuo
RamiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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