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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00013/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno 2009 emesso nei confronti di una società sportiva dilettantistica, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con il quale l’Ufficio ha disconosciuto la natura non commerciale dell’ente e le correlate agevolazioni fiscali previste per le società sportive dilettantistiche. Secondo l’Amministrazione, la società non svolgeva direttamente attività sportiva, ma si limitava a fornire servizi a una società collegata, percependo corrispettivi per prestazioni ritenute commerciali. La CTR aveva inoltre escluso l’efficacia del giudicato esterno derivante da precedenti sentenze favorevoli alla contribuente, riferite ad annualità anteriori, ritenendo che in materia IVA il giudicato non potesse espandersi ad altri periodi d’imposta quando ciò osti all’effettività del diritto unionale. La ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione della disciplina sulle società sportive dilettantistiche e sul regime IVA, sostenendo che le prestazioni rese erano coerenti con le finalità istituzionali e verso soggetto affiliato al medesimo ente di promozione sportiva; 2) violazione delle norme processuali sulla valutazione della prova e sulla motivazione, per aver la CTR considerato non contestati fatti che sarebbero stati invece specificamente contestati; 3) violazione delle norme sul potere accertativo e sul divieto di frazionamento della pretesa, per avere l’Ufficio emesso più avvisi sul medesimo presupposto per lo stesso anno; 4) violazione dell’art. 2909 c.c. e del regime del giudicato, per avere la CTR negato l’efficacia preclusiva di precedenti sentenze passate in giudicato tra le stesse parti, che avevano già accertato la natura non commerciale della società e la natura istituzionale delle prestazioni, senza verificare se vi fosse una reale incompatibilità con il diritto IVA dell’Unione e senza considerare che le questioni già decise erano identiche.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa al giudicato esterno. Ha affermato che, in materia tributaria, il giudicato esterno può operare anche per annualità diverse quando riguardi fatti o qualificazioni giuridiche aventi efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale; nel caso concreto, però, la CTR ha errato nel negare l’efficacia delle precedenti sentenze senza verificare realmente se esse fossero incompatibili con la disciplina IVA unionale e senza considerare che si trattava della medesima contestazione fondata sullo stesso processo verbale e sui medesimi presupposti fattuali. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR, in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma richiamata come parametro di legittimità per denunciare violazioni di legge sostanziale

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma richiamata come parametro di legittimità per denunciare nullità processuali e vizi di motivazione apparente

  • art. 90 della L. n. 289 del 2002

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del regime agevolato delle società sportive dilettantistiche

  • art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per sostenere la non commercialità di determinate prestazioni rese da enti associativi/sportivi

  • art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato quale disposizione che supporterebbe la natura non commerciale delle attività istituzionali

  • artt. 115 e 132, comma 4, c.p.c.

    richiamati per censurare la valutazione di fatti asseritamente non contestati e l’adeguatezza della motivazione

  • art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per contestare il requisito motivazionale della sentenza tributaria

  • artt. 41-bis e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati per denunciare l’indebito frazionamento dell’attività accertativa

  • art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in relazione ai limiti alla pretesa impositiva IVA e agli atti di accertamento

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati come parametri costituzionali a tutela del contraddittorio e del giusto processo

  • art. 2909 c.c.

    la Corte ne ribadisce la regola generale di efficacia del giudicato, compresi i rapporti di durata, salvo i limiti eccezionali imposti dal diritto UE in materia IVA

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    richiamato nella censura per difetto di motivazione della decisione impugnata

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    richiamato in relazione alla nullità per motivazione apparente o insufficiente

  • art. 132, lett. i), della direttiva 2006/112/CE

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esenzione IVA delle attività di istruzione sportiva

  • art. 13, parte A, n. 1, lett. m, della sesta direttiva

    richiamato come antecedente della disciplina unionale sull’esenzione delle attività sportive/educative

Massime di principio

  • In materia tributaria, il giudicato esterno può estendersi a annualità diverse quando l’accertamento riguardi fatti o qualificazioni giuridiche a efficacia permanente o pluriennale, oppure un rapporto ad esecuzione prolungata, mentre resta esclusa l’espansione del giudicato per elementi suscettibili di variazione annuale.
  • Nelle controversie IVA il principio dell’intangibilità del giudicato va coordinato con il diritto dell’Unione: la disapplicazione delle regole interne sul giudicato è ammessa solo in ipotesi eccezionali, quando la loro applicazione renda impossibile o eccessivamente difficile l’effettività del diritto unionale o vi sia un contrasto qualificato con la disciplina UE.
  • Quando una precedente sentenza definitiva ha già risolto, tra le stesse parti, un punto fondamentale comune a più cause fiscali, il giudice del nuovo giudizio deve verificare concretamente se ricorra la medesimezza del presupposto fattuale e se sussista un reale contrasto con norme imperative dell’Unione, non potendo negare in modo apodittico l’efficacia preclusiva del giudicato.
  • Il limite del diritto UE al giudicato in materia IVA non opera in via generale per il solo fatto che la controversia riguardi l’IVA o che il giudice invochi astrattamente la violazione della normativa unionale; è necessario accertare che il giudicato impedisca davvero di prendere in considerazione la corretta disciplina europea applicabile al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

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