Cassazione Civile, Ordinanza n. 00021/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento IRPEF relativa all'anno d'imposta 1998, emessa a seguito di un precedente accertamento e notificata dal concessionario della riscossione nel 2005. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado, l'Agenzia delle Entrate ha ottenuto riforma in appello. In cassazione il contribuente ha dedotto quattro censure: (1) nullità della sentenza d'appello per mancata comunicazione dell'udienza di trattazione e del dispositivo, sostenendo di aver proposto tempestivamente il ricorso per cassazione nel termine lungo decorrente dalla conoscenza effettiva della decisione; (2) violazione dell'art. 22 d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, poiché la contumacia dell'appellato non avrebbe consentito di verificare la conformità tra atto depositato e atto notificato; (3) violazione dell'art. 5 TUIR, deducendo che l'accertamento individuale non fosse definitivo in quanto collegato a quello notificato alla società di cui il ricorrente era socio e legale rappresentante; (4) violazione degli artt. 25 e 17 d.P.R. 602/1973 e omesso esame di un fatto decisivo, per avere il concessionario notificato la cartella oltre i termini di legge rispetto alla consegna del ruolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il ricorrente non aveva dedotto l'inesistenza o la nullità della notifica dell'appello tale da giustificare l'impugnazione tardiva ai sensi dell'art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 327 c.p.c.; la mera mancata comunicazione dell'udienza di trattazione non è stata considerata sufficiente, nel caso concreto, a spostare il dies a quo del termine per proporre cassazione. Da tale infondatezza è derivato l'assorbimento degli altri motivi. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di attività difensiva delle controparti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato come parametro per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura proposta con riferimento al primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato evocato per dedurre nullità processuali, ma la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non sussistesse una nullità idonea a rendere tempestivo il ricorso tardivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato richiamato nel quarto motivo per omesso esame di fatto decisivo, ma tale censura è rimasta assorbita dal rigetto del primo motivo.
art. 31 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È stato invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della decisione d'appello per difetto di comunicazione dell'udienza.
art. 37 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È stato invocato dal ricorrente insieme all'art. 31 d.lgs. 546/1992 a fondamento della dedotta nullità processuale.
art. 22 d.lgs. n. 546/1992
È stato invocato per sostenere l'inammissibilità dell'appello in presenza di contumacia dell'appellato e asserita impossibilità di verificare la conformità tra atto depositato e notificato.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È stato richiamato per contestare la definitività dell'accertamento individuale presupposto alla cartella.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È stato invocato nel quarto motivo sulla tempestività della notifica della cartella rispetto alla consegna del ruolo.
art. 17, comma 1, lettera c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È stato richiamato insieme all'art. 25 d.P.R. 602/1973 per la contestazione dei termini di notifica della cartella.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
La Corte lo richiama, in collegamento con l'art. 327 c.p.c., quale base per l'impugnazione tardiva solo in caso di mancata conoscenza del processo dovuta a invalidità della notificazione dell'atto introduttivo dell'appello.
art. 327 c.p.c.
Richiamato tramite l'art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992 come norma sul termine lungo per l'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne dà atto ai fini del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la possibilità di impugnare oltre il termine ordinario richiede che la mancata conoscenza del processo dipenda da un vizio della notificazione dell'atto introduttivo; la sola mancata comunicazione dell'udienza di trattazione, se non collegata a tale vizio, non basta a far decorrere il termine lungo dalla conoscenza di fatto della sentenza.
- L'eccezione di tardività dell'impugnazione per mancata conoscenza del processo va correlata a specifiche ipotesi di inesistenza o nullità della notifica dell'atto introduttivo: nell'inesistenza l'onere di provare la conoscenza del processo grava sulla controparte, mentre nella nullità incombe sul destinatario dimostrare di non averne avuto contezza.
- Le censure assorbite non vengono esaminate quando la Corte ritenga sufficiente una sola ragione di rigetto del ricorso, essendo venuto meno l'interesse alla decisione sugli ulteriori motivi.
- La contestazione sulla tempestività della cartella o sul rapporto tra ruolo e notifica presuppone un esame del merito solo se il ricorso sia ammissibile; in presenza di rigetto sul primo motivo processuale, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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