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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00020/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una banca, poi subentrata tramite cessione di ramo d'azienda e mandataria della originaria creditrice, chiese l'ammissione al passivo fallimentare di un credito residuo derivante da mutuo fondiario, con collocazione ipotecaria. Il curatore eccepì che l'ipoteca fosse revocabile perché il mutuo era stato in realtà utilizzato per trasformare un preesistente debito chirografario in debito garantito, senza vera nuova finanza. Il giudice delegato accolse l'eccezione; l'opposizione allo stato passivo fu rigettata dal Tribunale. In Cassazione la ricorrente dedusse: 1) violazione delle norme sulla sospensione necessaria, sostenendo che il giudizio di opposizione dovesse essere sospeso per la pendenza di un separato giudizio ordinario promosso dal fallimento per la revocatoria dell'ipoteca; 2-5) errori nell'accertamento di eventus damni, scientia damni e finalità reale del mutuo, lamentando omesso esame di fatti decisivi e violazione delle regole su prova presuntiva e valutazione delle risultanze documentali; 6) conseguente erronea statuizione sulle spese. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e ha dichiarato inammissibili gli altri, perché diretti in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi ammesso. Ha inoltre ribadito che, in sede di verifica del passivo, il tribunale fallimentare può decidere anche sull'inefficacia del titolo o della garanzia invocata, senza che la pendenza di un autonomo giudizio revocatorio imponga sospensione ex art. 295 c.p.c.; ha confermato che l'ipoteca concessa per garantire un debito preesistente, e non per ottenere effettiva nuova liquidità, può essere revocata se pregiudica gli altri creditori e se il debitore era consapevole del danno. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla sospensione necessaria, affermando che nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale fallimentare può decidere sull'inefficacia del titolo o della garanzia e che la contemporanea pendenza di un giudizio ordinario revocatorio non comporta rischio di giudicati contrastanti tale da imporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. Ha poi dichiarato inammissibili gli altri motivi perché tendevano a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione salvo il vizio di omesso esame di fatti storici decisivi, qui non adeguatamente dedotto. Ha inoltre condiviso la conclusione di merito dei giudici di merito secondo cui l'ipoteca era stata in concreto costituita per garantire un debito chirografario preesistente, con pregiudizio per gli altri creditori, sicché il credito andava ammesso solo in chirografo. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è dovuta quando il giudice dell'opposizione allo stato passivo è già competente a decidere sull'inefficacia della garanzia e non vi è rischio di giudicati contrastanti con un separato giudizio ordinario revocatorio.

  • art. 39 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 295 c.p.c. nel motivo di ricorso, ma la Corte ne esclude l'applicazione nel caso concreto.

  • art. 40 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma non ritenuto idoneo a imporre la sospensione del giudizio.

  • art. 2901 c.c.

    Le prestazioni di garanzia, come l'ipoteca, possono essere revocate se arrecano pregiudizio ai creditori; se successive al credito garantito, sono in linea di principio atti gratuiti, salvo diversa prova del carattere oneroso. Per la revocatoria servono eventus damni e scientia damni del debitore.

  • art. 66 l.fall.

    Il curatore può far valere l'inefficacia degli atti dispositivi pregiudizievoli anche in sede fallimentare, e può eccepirla nel giudizio di verifica del passivo.

  • art. 38 ss. TUB

    Richiamati nel ricorso in relazione al mutuo fondiario e alla garanzia ipotecaria, senza che la Corte ravvisi una questione decisiva autonoma su tali norme.

  • art. 41 TUB

    Richiamato nel ricorso, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'esito.

  • art. 95 l.fall.

    Nel giudizio di verifica del passivo il curatore può eccepire l'inefficacia del titolo o della garanzia dedotti dal creditore, anche se l'azione revocatoria sia prescritta.

  • art. 96 l.fall.

    La statuizione resa in sede di verifica produce effetti solo ai fini del concorso.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai motivi in tema di onere della prova, ma la Corte ritiene inammissibile la censura perché mira alla rivalutazione del fatto.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per le presunzioni, ma la Corte ribadisce che la valutazione degli indizi spetta al giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La gravità, precisione e concordanza degli indizi e la loro idoneità dimostrativa sono apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non apparente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla valutazione delle prove, ma la Corte osserva che i motivi sostanzialmente chiedono una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in tema di libero convincimento del giudice, ma la Corte conferma che il sindacato di legittimità non consente la rilettura delle prove.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso; non consente di censurare la mera valutazione delle prove o chiedere una nuova ricostruzione del merito.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o contraddittoria, non per semplice insufficienza.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare e allegare specificamente i fatti storici decisivi e gli atti rilevanti su cui fonda il vizio motivazionale.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    La tempestiva produzione degli atti rilevanti è necessaria a sostegno della censura di omesso esame.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è assorbita dal rigetto/inammissibilità dei motivi principali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale fallimentare può accertare anche l'inefficacia del titolo o della garanzia dedotti dal creditore, sicché la pendenza di un separato giudizio ordinario revocatorio sul medesimo bene o sulla medesima garanzia non impone la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. se non vi è un effettivo rischio di giudicati contrastanti.
  • La costituzione di ipoteca a garanzia di un debito preesistente, quando il mutuo non sia realmente destinato a procurare nuova liquidità ma a trasformare un'esposizione chirografaria in garantita, può integrare atto pregiudizievole revocabile nei confronti della massa se riduce la garanzia patrimoniale disponibile per gli altri creditori.
  • In tema di revocatoria, il curatore deve provare l'eventus damni e la scientia damni del debitore; la consapevolezza del terzo non è requisito necessario quando l'atto è a titolo gratuito o comunque qualificabile come tale in base alla concreta funzione economica dell'operazione.
  • La valutazione delle prove, anche presuntive, e la ricostruzione del fatto storico appartengono al giudice di merito; in cassazione è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la richiesta di una nuova lettura del materiale istruttorio.
  • Le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. sono ammissibili solo se il ricorrente indica specificamente il fatto storico discusso e decisivo, lo collega agli atti rilevanti e dimostra che il suo esame avrebbe necessariamente condotto a una diversa decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoOpposizioni esecutiveFideiussione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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