Cassazione Civile, Ordinanza n. 00009/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite traeva origine da una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per il recupero di un'imposta sostitutiva dovuta sulla rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva riformato la decisione, ritenendo legittima l'iscrizione a ruolo, tempestiva la notifica rispetto al termine di decadenza triennale e non necessario un previo avviso di irregolarità. Avverso tale sentenza era stato proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato istanza di estinzione per rinuncia al ricorso, allegando l'adesione alle definizioni agevolate c.d. rottamazione ter e rottamazione quater e la documentazione dei relativi pagamenti; l'Agenzia delle Entrate ha aderito alla rinuncia.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché sopravvenuta l'adesione della ricorrente agli strumenti di definizione agevolata del debito tributario, con conseguente rinuncia al ricorso sottoscritta anche dall'Avvocatura dello Stato e prova del pagamento delle somme dovute. È stata quindi dichiarata l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo, osservando che esso opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
indicato come base procedurale della cartella di pagamento oggetto dell'impugnazione
richiamato quale disciplina della definizione agevolata c.d. rottamazione ter, che ha determinato la rinuncia al ricorso
L. n. 197 del 2022, art. 1, commi 231-252
richiamata quale disciplina della definizione agevolata c.d. rottamazione quater, con pagamento della rata unica a saldo
contributo unificato aggiuntivo
ritenuto non dovuto in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché applicabile solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso e la rinuncia è accompagnata dall'adesione a una definizione agevolata del debito, con prova dell'integrale pagamento richiesto e adesione della controparte, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto con cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione agevolata della pretesa tributaria preclude l'esame dei motivi di ricorso, perché viene meno l'interesse alla decisione sul merito della controversia.
- Il contributo unificato aggiuntivo non può essere applicato in via estensiva o analogica al caso di estinzione del giudizio per rinuncia conseguente a definizione agevolata, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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