Cassazione Civile, Ordinanza n. 20587/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90% di IRPEF, contributo al SSN e IVA versati per gli anni 1991 e 1992 da un soggetto colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in alcune province della Sicilia. In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente, escludendo l’IVA; in appello la decisione favorevole al contribuente era stata confermata. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme sul rimborso e del diritto UE per avere la CTR riconosciuto il rimborso IVA; (2) violazione della disciplina sopravvenuta sul rimborso per avere riconosciuto il beneficio anche a un soggetto titolare di reddito d’impresa; (3) violazione delle norme interpretative e di rimborso per avere ritenuto applicabile l’agevolazione anche a imposte già regolarmente versate alle scadenze; (4) violazione delle norme su termine e tempestività dell’istanza di rimborso, perché la domanda sarebbe stata tardiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, perché la sentenza di merito aveva escluso il rimborso IVA e non lo aveva riconosciuto come sostenuto dalla ricorrente. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che, pur spettando in astratto il rimborso previsto dalla normativa sopravvenuta anche per somme già versate, nel caso di soggetto che esercita attività d’impresa il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se il rimborso dell’IRPEF configurasse un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell’Unione europea. Ha respinto il terzo motivo, affermando che la disciplina interpretativa consente il rimborso di quanto indebitamente versato anche se il tributo era stato già corrisposto. Ha respinto anche il quarto motivo, ritenendo tempestiva l’istanza presentata entro il termine biennale decorrente dalla data indicata dalla legge. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR Sicilia, in diversa composizione, affinché verifichi la compatibilità del rimborso con il divieto di aiuti di Stato e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
costituisce il riferimento originario del beneficio fiscale per i soggetti colpiti dal sisma, ma la sua applicazione deve coordinarsi con i limiti derivanti dal diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
"I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990... hanno diritto (...) al rimborso di quanto indebitamente versato"
è norma di interpretazione autentica; riconosce il rimborso di quanto indebitamente versato a chi abbia presentato istanza nei termini, anche se le imposte erano già state pagate.
art. 21, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2"
individua il modello processuale e il termine per l’istanza di rimborso, ritenuta tempestiva se proposta nel termine biennale richiamato dalla disciplina sopravvenuta.
VI direttiva 77/388/CEE
richiamata come parametro eurounitario in relazione alla contestazione sul rimborso IVA.
artt. 11 e 14 disp. prel. c.c.
richiamati dal ricorrente per la questione interpretativa della disciplina del rimborso.
art. 3, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato insieme alle norme interpretative e di sistema sulla corretta applicazione della disciplina fiscale.
art. 3, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato nel motivo relativo all’applicabilità della disciplina ai tributi già versati.
invocato dal ricorrente nel terzo motivo, in relazione alla ripetizione di indebito delle somme versate.
richiamato nel quarto motivo per dedurre ultrapetizione o vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- La disposizione sopravvenuta che qualifica come interpretazione autentica il beneficio fiscale per i soggetti colpiti da calamità può attribuire il diritto al rimborso anche quando le imposte siano già state integralmente versate, purché l’istanza sia stata presentata nei termini previsti.
- Quando il beneficiario svolge attività d’impresa, il giudice di merito deve verificare d’ufficio la compatibilità del rimborso con la disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato; in mancanza di tale verifica, il riconoscimento del beneficio è viziato.
- Il diritto al rimborso non può essere escluso soltanto perché il tributo era stato pagato alle scadenze ordinarie, se la legge successivamente qualifica quelle somme come indebitamente versate e consente la ripetizione.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando censura una statuizione che in realtà non è contenuta nella sentenza impugnata.
- La tempestività dell’istanza di rimborso va valutata in base al termine espressamente fissato dalla disciplina speciale sopravvenuta, se questa lo collega a una data certa di decorrenza.
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