Cassazione Civile, Ordinanza n. 29359/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES relativo all’anno d’imposta 2010, con cui l’Ufficio aveva disconosciuto alla società costi qualificati come "management fees" e spese di regia addebitate dalla controllante, ritenendoli indeducibili per difetto di certezza, determinatezza ed effettiva prova documentale, oltre che per scarsa coerenza con la disciplina contrattuale richiamata. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo deducibili i costi. L’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR aveva ignorato che la scrittura privata originaria sarebbe stata superata da successivi accordi e che le somme indicate erano astratte e forfettarie, prive di criterio di commisurazione; 2) violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente sulla certezza, determinatezza e inerenza dei costi; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che spettasse alla società provare integralmente i presupposti di deducibilità dei costi; 4) violazione dell’art. 109 TUIR, per avere la CTR riconosciuto la deducibilità di spese non provate nella loro effettività ed esatta misura.
La decisione
La Corte non esamina il merito dei motivi di ricorso perché prende atto che la società contribuente ha depositato documentazione attestante di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla L. 197/2022, con istanza e quietanza di pagamento. Ritenuta regolare la documentazione, dichiara soddisfatta la procedura di definizione tributaria e, conseguentemente, dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata, con spese a carico di chi le ha anticipate. La Corte precisa inoltre che non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato come norma sulla deducibilità dei costi, che l’Ufficio assumeva violata per difetto di certezza, determinatezza ed effettività della spesa.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato per censurare la pretesa motivazione solo apparente della sentenza di merito in punto di deducibilità dei costi.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Usato come parametro per i motivi di ricorso per violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Usato come parametro per il motivo relativo al vizio di motivazione apparente/errore processuale.
Richiamato per sostenere che l’onere della prova dei presupposti di deducibilità dei costi gravasse sulla contribuente.
art. 1, commi 186-205, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Normativa sulla definizione agevolata delle controversie tributarie; la Corte vi riconduce l’estinzione del giudizio per intervenuta adesione e pagamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte afferma che non ricorrono i presupposti per la sua applicazione.
Massime di principio
- Quando la parte contribuente documenta in giudizio l’adesione valida e il pagamento previsto dalla disciplina di definizione agevolata delle controversie tributarie, il giudizio di legittimità si estingue senza esame dei motivi di ricorso.
- In presenza di estinzione per definizione agevolata, la Corte non decide sul merito delle censure relative alla deducibilità dei costi, all’onere della prova o alla motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della definizione agevolata, ciò che rileva è la regolarità della documentazione attestante adesione e versamento, che consente di ritenere soddisfatta la procedura prevista dalla legge.
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