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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29359/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES relativo all’anno d’imposta 2010, con cui l’Ufficio aveva disconosciuto alla società costi qualificati come "management fees" e spese di regia addebitate dalla controllante, ritenendoli indeducibili per difetto di certezza, determinatezza ed effettiva prova documentale, oltre che per scarsa coerenza con la disciplina contrattuale richiamata. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo deducibili i costi. L’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR aveva ignorato che la scrittura privata originaria sarebbe stata superata da successivi accordi e che le somme indicate erano astratte e forfettarie, prive di criterio di commisurazione; 2) violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente sulla certezza, determinatezza e inerenza dei costi; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che spettasse alla società provare integralmente i presupposti di deducibilità dei costi; 4) violazione dell’art. 109 TUIR, per avere la CTR riconosciuto la deducibilità di spese non provate nella loro effettività ed esatta misura.

La decisione

La Corte non esamina il merito dei motivi di ricorso perché prende atto che la società contribuente ha depositato documentazione attestante di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla L. 197/2022, con istanza e quietanza di pagamento. Ritenuta regolare la documentazione, dichiara soddisfatta la procedura di definizione tributaria e, conseguentemente, dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata, con spese a carico di chi le ha anticipate. La Corte precisa inoltre che non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la parte contribuente documenta in giudizio l’adesione valida e il pagamento previsto dalla disciplina di definizione agevolata delle controversie tributarie, il giudizio di legittimità si estingue senza esame dei motivi di ricorso.
  • In presenza di estinzione per definizione agevolata, la Corte non decide sul merito delle censure relative alla deducibilità dei costi, all’onere della prova o alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini della definizione agevolata, ciò che rileva è la regolarità della documentazione attestante adesione e versamento, che consente di ritenere soddisfatta la procedura prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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