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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21429/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2006. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendolo notificato oltre il termine di legge, escludendo l'operatività del c.d. raddoppio dei termini perché, a loro dire, non era stata prodotta in giudizio la denuncia penale. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il raddoppio dei termini di accertamento non richiede la prova dell'effettiva presentazione della denuncia penale, ma soltanto la sussistenza dell'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000. La società resistente eccepiva inoltre il giudicato esterno, richiamando altra decisione relativa ad annualità e questione diversa.

La decisione

La Corte ha respinto preliminarmente l'eccezione di giudicato esterno, ritenendo che la precedente pronuncia richiamata non avesse statuito sulla stessa questione e che, in materia IVA, l'efficacia del giudicato esterno incontra i limiti derivanti dal diritto unionale e dalla concreta riferibilità ai fatti costitutivi della diversa annualità. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia, affermando che la CTR aveva errato nel considerare tardivo l'avviso solo perché la denuncia penale non era stata prodotta. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio secondo cui il raddoppio dei termini dipende dall'obbligo di denuncia e non dalla sua effettiva presentazione, e dovrà valutare anche l'eccezione di giudicato esterno; le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Il raddoppio dei termini di accertamento, nei testi applicabili ratione temporis, opera in presenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti, non essendo necessaria la prova dell'effettiva presentazione della denuncia.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    Per l'IVA vale il medesimo principio del raddoppio dei termini in presenza dell'obbligo di denuncia penale, senza necessità di dimostrare la presentazione della denuncia.

  • art. 331 c.p.p.

    Costituisce il parametro dell'obbligo di denuncia penale rilevante ai fini del raddoppio dei termini di accertamento.

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Individua i reati tributari la cui astratta configurabilità fa sorgere l'obbligo di denuncia, rilevante per il raddoppio dei termini.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è richiamato come possibile limite, ma la sua efficacia va verificata in relazione alla diversa annualità e alla concreta sovrapponibilità delle questioni; in materia IVA opera inoltre il limite derivante dal diritto unionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La precedente pronuncia richiamata dalla resistente aveva rigettato il ricorso dell'Erario per inammissibilità legata a tale norma, senza decidere il merito della diversa questione dedotta nel presente giudizio.

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012

    Richiamato come norma che ha modificato il n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

  • L. n. 134 del 2012

    Norma di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata nel contesto della precedente declaratoria di inammissibilità.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata dalla resistente in prossimità dell'adunanza camerale.

Massime di principio

  • In tema di raddoppio dei termini per l'accertamento tributario, ciò che rileva è l'esistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p., non la prova dell'effettiva trasmissione della denuncia.
  • Il contribuente che contesti la tempestività dell'accertamento non può limitarsi a eccepire la mancata produzione della denuncia penale, ma deve dedurre la mancanza dei presupposti che fanno sorgere l'obbligo di denuncia, restando precluso al giudice tributario l'accertamento della sussistenza del reato.
  • Il giudicato esterno in materia tributaria non può essere automaticamente esteso a diversa annualità se la questione decisa riguarda presupposti fattuali non sovrapponibili; la sua efficacia va verificata in concreto e, in materia IVA, nei limiti imposti dal diritto dell'Unione.
  • La precedente declaratoria di inammissibilità per vizio di motivazione non equivale a decisione di merito sulla questione sostanziale dedotta in un successivo giudizio diverso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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