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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28920/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

Il destinatario di un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo relativo a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada ha chiesto l’annullamento dell’atto, deducendo che la cartella di pagamento presupposta non gli sarebbe mai stata notificata. Il giudice di pace ha rigettato la domanda per tardività, ritenendo decorso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011; il Tribunale ha confermato la decisione, aggiungendo solo in motivazione che, comunque, la notifica della cartella era regolare. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c.: con il primo si è denunciata violazione degli artt. 2697 e 2719 c.c., dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere il giudice attribuito efficacia probatoria piena all’avviso di ricevimento nonostante il disconoscimento di conformità della copia; con il secondo si è dedotta violazione degli artt. 2697 c.c. e 26 d.P.R. n. 602 del 1973, per mancata produzione in giudizio della cartella di pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la ratio decidendi della sentenza impugnata era costituita dalla tardività dell’azione di impugnativa del preavviso di fermo amministrativo, statuizione non censurata dal ricorrente. Le doglianze erano invece rivolte soltanto contro le argomentazioni svolte dal giudice di merito sulla regolarità della notifica della cartella, ma tali rilievi erano stati espressi ad abundantiam, dopo una pronuncia di inammissibilità per tardività, e quindi erano privi di decisività e di interesse all’impugnazione. Non sono state liquidate spese, perché le parti intimate non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non censuri la statuizione decisiva posta a base della decisione impugnata, limitandosi a contestare argomentazioni accessorie o meramente illustrative.
  • Le affermazioni del giudice di merito svolte ad abundantiam, successive a una pronuncia di inammissibilità o di difetto di potestas iudicandi, non integrano la ratio decidendi e non sono utilmente aggredibili in cassazione se non incidono sul decisum.
  • L’interesse a impugnare difetta quando il ricorrente si duole solo di un capo motivazionale non decisivo, senza mettere in discussione la ragione autonoma che regge la decisione.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte deve dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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