Cassazione Civile, Ordinanza n. 28854/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La struttura sanitaria privata aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo del corrispettivo relativo ad analisi di laboratorio eseguite nell'anno 2012 in favore di assistiti del Servizio Sanitario Nazionale. L'ASL aveva proposto opposizione e il tribunale aveva revocato il decreto, rilevando anche un pagamento parziale successivo alla notifica del monitorio. La corte d'appello aveva confermato il rigetto della pretesa, ritenendo non provata l'esistenza di un valido rapporto contrattuale scritto con la pubblica amministrazione, necessario per fondare il diritto al pagamento. Con il ricorso per cassazione la struttura deduceva: violazione delle norme sulla forma scritta dei contratti con la PA e ultrapetizione; violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova; violazione della disciplina sul cd. sconto tariffario e omessa motivazione su un annullamento giurisdizionale; violazione dell'art. 1224 c.c. per il mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione; infine violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese, sostenendo che l'ASL fosse soccombente almeno in primo grado per il pagamento parziale effettuato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, assorbiti i motivi terzo e quarto, perché il creditore che agisce contro la pubblica amministrazione deve provare il fatto costitutivo del proprio diritto e, quando il rapporto si fondi su un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, la prova non può essere desunta dalla mera non contestazione del debitore. Ha inoltre escluso il vizio di ultrapetizione, poiché il giudice d'appello poteva rilevare la mancanza di un fatto costitutivo del credito. Ha confermato che anche nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio la struttura privata deve stipulare un apposito contratto scritto con l'ASL, e che in assenza di tale prova restano irrilevanti le censure sullo sconto tariffario e sugli accessori. Ha infine reputato infondato il motivo sulle spese, sia perché l'appello era stato integralmente soccombente per la ricorrente, sia perché il pagamento parziale non impediva di verificare la fondatezza complessiva della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo. Nessuna spesa è stata posta a carico della resistente in cassazione per mancata attività difensiva; è stato disposto l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
art. 375 c.p.c.
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato solo per la trattazione camerale
art. 16 R.D. n. 2440 del 1933
invocato dalla ricorrente in tema di forma dei contratti con la PA
art. 17 R.D. n. 2440 del 1933
invocato dalla ricorrente in tema di forma dei contratti con la PA
art. 1350 c.c.
richiamato per sostenere la necessità della forma scritta
art. 2697 c.c.
l'onere di provare il titolo costitutivo del credito grava su chi agisce per il pagamento
art. 115, comma 1, c.p.c.
la non contestazione non vale a supplire alla mancanza di prova documentale quando il contratto richiede la forma scritta ad substantiam
art. 101, comma 2, c.p.c.
non opera a favore dell'attore che abbia errato nel definire thema decidendum e thema probandum; presuppone questioni rilevate d'ufficio che valorizzino fatti impeditivi, modificativi o estintivi
l. 27 dicembre 2006, n. 296
la censura sul cd. sconto tariffario è stata ritenuta assorbita per la mancanza di prova del rapporto contrattuale
art. 1224 c.c.
la questione sugli interessi e sulla rivalutazione è assorbita dal rigetto delle censure principali
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza; la conferma del rigetto in appello legittima la condanna della ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistendo i presupposti processuali, la ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Chi agisce per il pagamento di un corrispettivo nei confronti di una pubblica amministrazione deve provare il fatto costitutivo del credito, e in particolare l'esistenza del rapporto o del titolo da cui il diritto deriva.
- Se il rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione richiede la forma scritta ad substantiam, il contratto non può essere provato per presunzioni o per mera non contestazione della controparte, ma solo documentalmente.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice può rilevare l'assenza di un fatto costitutivo del credito anche se non vi è un formale motivo di impugnazione sul punto, senza incorrere in ultrapetizione.
- Nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio delle strutture sanitarie private permane l'esigenza di un apposito contratto scritto con l'ASL per far sorgere il diritto al pagamento delle prestazioni rese.
- La mancata prova del titolo contrattuale rende irrilevanti le contestazioni relative a tariffazione, accessori del credito e altri profili consequenziali.
- Ai fini della regolazione delle spese, il pagamento parziale della somma ingiunta non esclude che il giudice verifichi la fondatezza complessiva della pretesa azionata e valuti la soccombenza in base all'esito finale del giudizio.
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