Cassazione Civile, Ordinanza n. 28855/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (clienti)
La controversia
Nel giudizio ex art. 28 l. n. 794/1942 e art. 14 d.lgs. n. 150/2011, due avvocati chiedevano alle proprie ex clienti il pagamento di compensi, spese generali, IVA, CPA e interessi per l’attività difensiva svolta in un precedente giudizio di impugnazione. Le convenute eccepivano la compensazione con un controcredito, sostenendo che uno degli avvocati avesse incassato due assegni emessi dalla controparte soccombente nel giudizio presupposto, somme che sarebbero state di spettanza delle clienti e non riversate. La Corte d’appello aveva accolto l’eccezione, ritenendo che il credito professionale e il controcredito restitutorio fossero reciproci, liquidi ed esigibili, con estinzione per compensazione sino alla concorrenza di euro 7.000 e residuo dovuto di euro 461,62 ai difensori. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’autorizzazione delle clienti e l’accordo tra parti sulla prosecuzione della lite o sul pagamento stragiudiziale; 2) violazione degli artt. 2909, 1720 e 2233 c.c., per aver la Corte d’appello fatto discendere la compensazione da un’imputazione di pagamento operata in un diverso giudizio e non opponibile ai difensori; 3) violazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c., sostenendo che al momento dell’incasso degli assegni i crediti non erano ancora coesistenti, liquidi ed esigibili nei confronti dei soggetti considerati; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla compensazione delle spese, in presenza della soccombenza delle eredi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio o un accertamento di merito sull’asserito accordo tra avvocati e clienti; ha inoltre affermato che la compensazione opera ipso iure dal momento della coesistenza dei debiti reciproci e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente verificato la sussistenza del controcredito restitutorio delle clienti per euro 7.000, somma incassata dall’avvocato e non riversata, dichiarando l’estinzione per compensazione entro tale limite. Quanto alle spese, la Cassazione ha rilevato che, pur essendo la motivazione della compensazione delle spese non pienamente corretta, il dispositivo era conforme a diritto, poiché il limitato accoglimento della domanda poteva giustificare la compensazione in presenza delle sopravvenienze richiamate dalla giurisprudenza. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28 l. n. 794/1942
Norma richiamata quale base del procedimento di liquidazione giudiziale dei compensi professionali.
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
Norma richiamata come disciplina processuale applicabile ratione temporis alla controversia sui compensi dell’avvocato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile riguarda soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori o la richiesta di una nuova ricostruzione del merito.
art. 1193 c.c.
Richiamato per l’imputazione del pagamento al credito più antico in mancanza di diversa indicazione delle parti.
art. 2909 c.c.
Invocato dai ricorrenti, ma non ritenuto ostativo all’uso della precedente decisione ai fini della compensazione nel rapporto tra clienti e avvocati, nei limiti dell’accertamento del giudicato rilevante.
art. 1720 c.c.
Invocato in relazione all’obbligo del mandatario di rimettere al mandante quanto ricevuto nell’esecuzione del mandato.
art. 2233 c.c.
Richiamato in tema di determinazione e debenza del compenso del professionista.
artt. 1241, 1242 e 1243 c.c.
La compensazione estingue i debiti reciproci per effetto della loro coesistenza; la pronuncia del giudice è meramente dichiarativa e retroattiva; occorre la certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito.
art. 91 c.p.c.
Il principio di soccombenza non impedisce, nel caso concreto, la compensazione delle spese se il limitatissimo accoglimento della domanda è giustificato dalle sopravvenienze considerate dal giudice.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese può essere giustificata da sopravvenienze di rilievo analogo o maggiore rispetto a quelle tipizzate dalla norma, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata richiamata dalla Corte.
art. 384, comma 4, c.p.c.
Il dispositivo può essere mantenuto anche se la motivazione sulla regolazione delle spese è erronea, quando il risultato finale è conforme a diritto.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Comporta l’obbligo per i ricorrenti di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o di introdurre per la prima volta una diversa ricostruzione fattuale del rapporto controverso; è necessario indicare un fatto storico decisivo realmente non esaminato.
- La compensazione legale opera di diritto quando coesistono debiti reciproci, certi, liquidi ed esigibili; la decisione del giudice ha natura dichiarativa e produce effetti retroattivi al momento della coesistenza.
- Ai fini della compensazione rileva il credito più antico nel suo intero importo, comprensivo degli accessori, per evitare che il meccanismo estintivo si traduca in un sacrificio ingiustificato di una parte.
- Nel rapporto tra avvocato e cliente, le somme riscosse dal difensore nell’esecuzione del mandato devono essere riversate al cliente, salvo prova di un diverso accordo autorizzativo o di un titolo che legittimi la trattenuta.
- La valutazione sulle spese processuali può essere mantenuta anche se motivata in modo non perfetto, quando il dispositivo sia comunque coerente con una corretta applicazione dei criteri di legge e con le sopravvenienze rilevanti del caso concreto.
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