Cassazione Civile, Ordinanza n. 28851/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per omesso pagamento dell'ICI relativa all'anno 2006, concernente nove aree edificabili e un fabbricato rurale situati nel Comune di Caivano, per un importo complessivo di euro 38.392,00 oltre accessori. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e annullato l'atto, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione accogliendo l'appello del Comune. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per omesso rilievo dell'asserita mancata costituzione dell'appellante, perché l'atto di appello non sarebbe stato depositato in segreteria dopo la notifica; 2) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo e per motivazione inesistente, in relazione alla determinazione del valore venale delle aree edificabili; 3) violazione di norme tributarie e civilistiche per non aver considerato il vincolo di inedificabilità dell'area destinata a edilizia convenzionata, la disomogeneità dei terreni, la documentazione prodotta e il valore venale effettivo all'epoca dell'imposizione; 4) nullità e violazione di legge quanto al fabbricato rurale, assumendo sia che fosse stata introdotta una questione nuova in appello sulla ruralità, sia che l'immobile fosse esente da ICI per la sua utilizzazione strumentale all'attività agricola, indipendentemente dalla classificazione catastale; 5) violazione delle norme sullo Statuto del contribuente e sulle sanzioni, perché sanzioni e interessi sarebbero stati irrogati in assenza di certezza normativa e senza considerare l'obbligo dell'ente di comunicare la variazione del valore venale.
La decisione
La Corte ha accolto solo il secondo motivo, ritenendo assorbito il terzo. Ha rigettato il primo, il quarto e il quinto motivo. Sul primo ha accertato in fatto, tramite il fascicolo di merito, che l'appello del Comune era stato notificato e poi depositato tempestivamente secondo la disciplina applicabile ratione temporis, sicché non vi era nullità. Sul secondo ha rilevato un vizio logico della sentenza di appello, perché la CTR aveva affermato l'inattendibilità e genericità dei criteri estimativi comunali per il valore delle aree edificabili, ma poi aveva comunque accolto l'appello del Comune senza coerente sviluppo argomentativo sulla base imponibile; per questo la decisione è stata cassata in relazione a tale motivo. Sul quarto ha ribadito che, ai fini ICI, per i fabbricati rurali rileva la classificazione catastale nelle categorie previste e l'annotazione/variazione catastale quando richiesta, non essendo sufficiente la mera utilizzazione agricola del bene; la contribuente non aveva assolto gli adempimenti necessari per il riconoscimento della ruralità. Sul quinto ha escluso l'incertezza normativa oggettiva, osservando che il ricorso mirava in realtà a contestare la quantificazione di sanzioni e interessi, non l'individuazione della norma violata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il parametro di denuncia dei vizi di violazione di legge e di nullità della sentenza/procedimento dedotti nel ricorso per cassazione.
art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Con l'art. 53, comma 2, nel testo vigente ratione temporis, disciplina la costituzione in giudizio dell'appellante nel processo tributario.
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel testo previgente alla riforma del 2014 imponeva il deposito dell'appello; la Corte afferma che la disciplina applicabile resta quella vigente al momento della notificazione dell'atto.
art. 36 d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
La novella ha eliminato l'obbligo di deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, ma non si applica agli appelli notificati prima della sua entrata in vigore in assenza di disciplina transitoria.
Invocati per dedurre nullità della sentenza per asserito contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo e per motivazione inesistente; la censura è stata ritenuta infondata quanto alla seconda questione e assorbita nei limiti del vizio motivazionale relativo al valore dei terreni.
artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati in tema di contenuto della sentenza tributaria e del procedimento di appello.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Vieta domande ed eccezioni nuove in appello nel processo tributario; la Corte ha escluso, sul punto esaminato, la rilevanza della doglianza perché il motivo sul fabbricato rurale è stato respinto nel merito.
artt. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212; 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamati dal contribuente per sostenere difetto di motivazione e trasparenza dell'atto impositivo e dei criteri di valutazione.
artt. 1, 2 e 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Norme sull'ICI richiamate per contestare il presupposto impositivo, la base imponibile e l'assoggettamento dei beni al tributo.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio sulla base imponibile e sulla ruralità dei beni.
art. 10, comma 2, l. 7 luglio 2000, n. 212
Prevede la non irrogazione di sanzioni e interessi in presenza di conformità alle indicazioni dell'amministrazione o di fatti conseguenti a ritardi, omissioni o errori della stessa; la Corte esclude che ricorressero i presupposti invocati.
Citate nel motivo sulle sanzioni e gli interessi, senza che dalla decisione emerga un'autonoma interpretazione specifica.
art. 31, comma 10, l. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo dell'ente di comunicare al proprietario la variazione del valore venale dei terreni.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Ai fini ICI rileva che il fabbricato sia ultimato e utilizzabile; la Corte precisa che il bene non deve ancora essere necessariamente iscritto in catasto, ma devono ricorrere i presupposti di fabbricato imponibile.
art. 9 d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 1994, n. 133
La ruralità ai fini fiscali richiede i requisiti previsti dalla norma; per il riconoscimento del beneficio è necessaria l'accertata sussistenza di tali requisiti e, per le ipotesi considerate, la relativa classificazione catastale/annotazione.
art. 23, comma 1-bis, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla l. 27 febbraio 2009, n. 14
Disposizione interpretativa letta nel senso che le unità immobiliari con requisiti di ruralità non si considerano fabbricati imponibili ai fini ICI, ma soltanto quando ricorrono le condizioni di classificazione catastale previste.
Ha introdotto la facoltà di presentare domanda di variazione catastale con autocertificazione per ottenere il riconoscimento della ruralità anche retroattivamente nei limiti previsti.
Attribuisce efficacia alle domande di variazione catastale ai fini del riconoscimento della ruralità, fermo restando il classamento originario per gli immobili abitativi.
art. 1 d.m. 26 luglio 2012
Stabilisce il classamento dei fabbricati rurali e l'annotazione del requisito di ruralità negli atti catastali, secondo le regole ordinarie.
Conferma che le domande di variazione catastale e la relativa annotazione producono effetti per il riconoscimento della ruralità a decorrere dal quinto anno precedente alla domanda.
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
Impone collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione e, nei casi previsti, esclude sanzioni e interessi; la Corte ne dà un'interpretazione restrittiva quanto all'oggettiva incertezza normativa.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme allo Statuto del contribuente per il tema dell'incertezza normativa oggettiva e dell'esonero dalle sanzioni.
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato per distinguere l'incertezza normativa oggettiva dall'ignoranza incolpevole del diritto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello notificato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 175 del 2014 resta soggetto alla disciplina previgente: il deposito della copia dell'atto presso la segreteria della commissione provinciale era richiesto a pena di inammissibilità solo per gli appelli cui quella normativa era temporalmente applicabile.
- La motivazione della sentenza è viziata quando la decisione finale non si raccorda logicamente con le premesse argomentative: se il giudice riconosce l'inattendibilità dei criteri estimativi dell'ente, non può poi accogliere l'appello senza spiegare coerentemente perché quei medesimi criteri sarebbero comunque idonei a sostenere la base imponibile.
- In materia di ICI, il riconoscimento del regime di ruralità del fabbricato non dipende solo dalla concreta destinazione agricola del bene, ma richiede il rispetto delle regole catastali e degli adempimenti previsti dalla disciplina speciale; la mera strumentalità di fatto non basta, se non si è ottenuta la classificazione/annotazione richiesta.
- L'onere di provare i requisiti della ruralità grava sul contribuente che invochi l'esenzione o il diverso trattamento fiscale.
- L'esimente dell'oggettiva incertezza normativa in tema di sanzioni tributarie opera solo quando sia realmente indeterminabile la norma applicabile o il suo contenuto precettivo; non basta contestare la quantificazione concreta delle sanzioni o degli interessi.
- Le norme sopravvenute che hanno disciplinato domanda di variazione catastale e annotazione del requisito di ruralità confermano che il beneficio fiscale è legato a una procedura formale di riconoscimento catastale e non alla sola natura agricola sostanziale del bene.
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